Sentenza n. 31/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 366/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
notificato il 23 novembre 1998, depositato in cancelleria il
2 dicembre 1998 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 1998, la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme
per il finanziamento della mobilità ciclistica), per violazione
degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 dello Statuto speciale
della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), che riconoscono alla Provincia autonoma le competenze,
legislative e amministrative, in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale e comunicazioni
di interesse provinciale; competenze nell'esercizio delle quali - si
premette nel ricorso - la Provincia ha disciplinato, con legge
25 novembre 1988, n. 49, le modalità di progettazione e
realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese le
caratteristiche tecniche delle piste, che sono stabilite dalla giunta
provinciale con apposita deliberazione. In attuazione di tale
previsione di legge, poi, la giunta provinciale ha approvato il
"Piano generale dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse
provinciale", che tra l'altro contiene le caratteristiche tecniche
delle piste.
La disposizione della legge statale impugnata prevede che il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono
definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili: ma tale
potere ministeriale, secondo la ricorrente, è privo di fondamento in
interessi nazionali e, tenuto conto anche della forma regolamentare,
si sovrappone alla competenza provinciale riconosciuta nello Statuto
e già esercitata. Ad avviso della Provincia autonoma, l'unica forma
di intervento statale ammissibile in una materia che le norme di
attuazione non riservano allo Stato sarebbe, se mai, quella dell'atto
di indirizzo. Quanto al carattere tecnico delle norme da emanarsi,
esso non sarebbe sufficiente a escludere la competenza provinciale
(come mostrano ad esempio le norme di attuazione in materia di
impianti a fune), trattandosi qui semplicemente della descrizione
delle caratteristiche costruttive di opere di competenza provinciale.
Anche a voler interpretare, infine, la disposizione impugnata
come limitata alla realizzazione delle piste nell'ambito dei piani e
delle procedure di finanziamento previsti dalla legge stessa, la
ricorrente osserva che l'autonomia della Provincia sarebbe comunque
assicurata dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ai sensi
del quale i finanziamenti previsti da leggi statali in favore delle
regioni sono assegnati alle province autonome senza alcun vincolo
ulteriore.
2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura ricorda che la materia è stata oggetto già della
legge 28 giugno 1991, n. 208, che ha previsto finanziamenti per la
realizzazione di itinerari ciclabili, rimettendo a un regolamento,
integrato da una successiva circolare, gli standard per le piste
ciclabili stesse. Inoltre, essa rileva che il codice della strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nello stabilire la
nozione di strada, all'art. 3, comma 1, punto 39), definisce "pista
ciclabile" la "parte longitudinale della strada opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi" e dispone
(art. 13, comma 1) che il Ministro dei lavori pubblici è competente
a emanare "norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e
servizi".
L'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, poi, ha mantenuto allo Stato le funzioni relative alla
"definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di
sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto
legislativo n. 285 del 1992". La legge censurata mira a finanziare la
costruzione di piste ciclabili, con caratteristiche tecniche uniformi
su tutto il territorio nazionale. Non potrebbe, pertanto, essere
demandata agli enti locali la competenza a fissare norme tecniche
dirette a conseguire la sicurezza stradale.
3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato una memoria, nella quale si afferma che -
contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - il
problema delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili deve
essere tenuto distinto da quello delle norme tecniche sulla
costruzione delle strade, come dimostrebbe il decreto ministeriale
attuativo della norma impugnata, che definisce le caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili senza toccare il problema delle norme
tecniche relative alla strada cui la pista è collegata.
Non pertinente è, secondo la provincia, anche il richiamo
dell'Avvocatura dello Stato all'art. 98 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, che mantiene allo Stato le funzioni relative, tra
l'altro, alle norme tecniche sulle strade: non solo tale disciplina
riguarda unicamente le regioni ordinarie, ma va considerata anche la
specificità delle piste ciclabili, in quanto destinate all'uso
esclusivo dei ciclisti.
La provincia afferma altresì di rivendicare la competenza a
dettare norme tecniche in materia di piste ciclabili in generale, e
non solo riguardo alle piste che fanno parte delle strade aperte alla
normale circolazione: le moderne piste ciclabili sono di solito
autonome rispetto alla strada e in particolare ciò si verifica nella
Provincia di Trento. A questo tipo di piste ciclabili fa del resto
riferimento la vigente disciplina provinciale.
Quanto infine alla competenza in materia di piste su strade
aperte alla comune circolazione, la ricorrente ricorda che il d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381, delega alle province autonome le funzioni in
materia di viabilità stradale. E se ciò vale per le stesse strade
statali, conclude la provincia, non può non valere, a maggior
ragione, per gli itinerari organizzati a pista ciclabile, che
costituiscono autonome opere pubbliche di interesse provinciale. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998,
n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) il
quale prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con
il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili. La previsione di un tale potere statale, in quanto
esercitabile in forma regolamentare e non fondato su interessi
nazionali, violerebbe le competenze riconosciute alla provincia
autonoma dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e
comunicazioni di interesse provinciale.
2. - La questione non è fondata, alla stregua delle
considerazioni che seguono.
3. - In quanto la disposizione impugnata attribuisce
all'autorità governativa il potere di emanare norme regolamentari
per la definizione di standard e prescrizioni tecniche finalizzati
all'incolumità e alla sicurezza stradale, non può dubitarsi che si
sia in presenza di una competenza che trascende la dimensione
regionale e che quanto alle regole di tutela minime - deve
esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo
insuscettibile di esercizio frazionato [principio di portata
generale, di cui è espressione l'art. 98, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]. La tutela della sicurezza
esige uniformità di parametri minimi che devono valere per l'intero
territorio nazionale (sentenza n. 30 del 1998, relativa alle
competenze proprie della Provincia di Trento). Conclusione questa che
vale anche con riguardo alla disposizione impugnata,
indipendentemente dall'interpretazione che se ne dia, quale
prescrizione di portata generale in tema di piste ciclabili o come
mera norma impositiva di un onere, per l'accesso allo speciale
finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa è contenuta.
Così intesa la competenza di cui è manifestazione l'impugnato
art. 7 della legge n. 366 del 1998, cade altresì il presupposto
della censura in nome del principio di legalità, principio che
domina i rapporti tra lo Stato e le autonomie riconosciute dalla
Costituzione e comporta, in generale, l'inammissibilità delle
interferenze in competenze costituzionali delle (regioni e delle)
province autonome derivanti da atti regolamentari dello Stato:
censura che presupporrebbe, per l'appunto, la riconducibilità della
competenza in questione tra quelle della Provincia ricorrente (senza
considerare che, comunque, quando si abbia a che fare con norme
tecniche dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti
nell'autonomia politico-amministrativa dell'ente, il principio di
legalità può dirsi soddisfatto dall'esistenza, come nella specie,
di norme legislative abilitative di organi del potere esecutivo,
dotati di specifiche attitudini: sentenze nn. 356 del 1994 e 483 del
1991).
4. - Quasi superflua è, infine, la precisazione che dal rigetto
del presente ricorso non deriva alcuna conseguenza sulla validità
della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa
non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima
dell'incolumità e della sicurezza stradale dal regolamento
ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti
urbanistici, ambientali, di programmazione della mobilità, degli
interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla
sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dagli
standards contenuti nella normativa statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento
agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte