Sentenza n. 310/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma
terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare")
promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal Tribunale di
Lamezia Terme nelle procedure fallimentari a carico
dell'"Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo", ed altro
iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 3 dicembre 1991, il Tribunale di
Lamezia Terme - reinvestito della dichiarazione di fallimento della
società di fatto tra "L'Organizzazione Paradiso", Ferdinando
Paradiso ed altri, a seguito della revoca del proprio precedente
provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento dei medesimi
soggetti e della conseguente remissione degli atti, da parte della
corte di appello, ai sensi dell'art. 22, co. 3, r.d. 1942 n. 267 - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli
artt. 101 co. 2; 107, co. 3, e 111, co. 1, Cost. - onde ha sollevato
- questione incidentale di legittimità costituzionale del citato
art. 22 l.f. nella parte appunto in cui questo dispone che "se la
corte di appello accoglie il ricorso" (avverso il decreto del
tribunale che respinge l'istanza di fallimento) "rimette di ufficio
gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento".
Secondo il giudice a quo - che non ignora, ma contesta le
conclusioni della precedente sentenza n. 142/1970, che ha dichiarato
non fondata analoga questione di legittimità del predetto art. 22
l.f. in riferimento all'art. 101 Cost. - resterebbe insuperato il
dubbio di costituzionalità della norma denunciata per contrasto,
oltreché con l'art. 101, co. 2, con gli artt. 107, co. 3, e 111 co.
1.
a) Quanto all'art. 101, co. 2, Cost., perché (anche tenendo
conto dei poteri cognitivi che parte della dottrina riconosce al
tribunale in ordine ad eventuali circostanze di fatto sopravvenute al
decreto di remissione) l'impossibilità - che resta ferma ed assoluta
per detto giudice - di rivalutare gli elementi posti a base della
decisione della corte di appello vincolerebbe il medesimo
all'adozione di una pronuncia dal contenuto precostituito (senza
possibilità di verificare la rispondenza del fatto concreto alla
fattispecie astratta prevista dalla norma e quindi con elusione del
precetto che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge);
b) quanto all'art. 107, co. 3, Cost. poiché, nel sistema così
delineato, il tribunale sembrerebbe agire come organo gerarchicamente
subordinato alla corte di appello contro l'esigenza fondamentale che
vuole i magistrati distinti, fra loro, soltanto per funzioni;
c) quanto all'art. 111, co. 1, perché - sempre in applicazione
del meccanismo normativo censurato - il tribunale potrebbe trovarsi
nell'impossibilità di adempiere l'obbligo costituzionale della
motivazione, quando la decisione (dichiarativa del fallimento) non
sia frutto di un iter logico del medesimo giudice.
2. - Nel giudizio innanzi alla corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri per contestare, sotto ogni profilo, la
fondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto
1. - L'art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
individua nel tribunale (del luogo ove l'imprenditore ha la sede
principale dell'impresa) l'organo giudiziario competente alla
dichiarazione di fallimento.
In caso di rigetto dell'istanza di fallimento, aggiunge il
successivo art. 22, co. 2, il creditore può proporre reclamo avverso
tale decisione alla corte di appello. E - ai sensi del comma terzo
dello stesso art. 22 - "se la corte accoglie il ricorso" (deve)
"rimette(re) d'ufficio gli atti al tribunale" perché sia sempre e
comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento.
2. - Proprio la legittimità di quest'ultima disposizione viene
ora rimessa in dubbio dal giudice rimettente che ne adombra un
triplice profilo di contrasto:
a) con l'art. 101, co. 2, Cost. che vuole i giudici soggetti
soltanto alla legge poiché, nel sistema così delineato, il
tribunale pronuncerebbe sentenza di fallimento "senza alcuna
possibilità di valutazione o di rivalutazione degli elementi
istruttori al fine di stabilire se, nel caso concreto, le fattispecie
delineate dalla legge fallimentare possano trovare o meno
applicazione";
b) con l'art. 107, co. 3, Cost. che esclude la possibilità di
distinguere fra loro i magistrati con altro criterio che quello delle
funzioni esercitate poiché, nella specie, il tribunale sarebbe
tenuto a dare applicazione alla decisione assunta dalla corte di
appello come se il primo organo fosse gerarchicamente subordinato al
secondo;
c) con l'art. 111, co. 1°, Cost., e con l'obbligo ivi posto di
motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali poiché, in base
al meccanismo della disposizione denunciata, il tribunale che
dichiara il fallimento "si troverebbe nell'impossibilità di
adempiere all'obbligo in questione".
3. - Effettivamente, sul piano sistematico e qualificatorio, la
ricostruzione del rapporto tra decreto della corte di appello e
sentenza del tribunale, nel paradigma della norma sub iudice, ha
impegnato non poco la dottrina. Che ha finito poi con l'attestarsi,
pur con varie sfumature argomentative, sulla duplice (alternativa)
tesi dell'assorbimento del decreto nella sentenza, ovvero della
scissione (frantumazione) del contenuto ordinario del provvedimento
dichiarativo, con attribuzione di una parte (quella cognitiva) alla
corte di appello e dell'altra (quella costitutiva) al tribunale.
Quest'ultima posizione è sostanzialmente condivisa dalla corte
regolatrice, che, con giurisprudenza pressocché consolidata,
attribuisce al decreto ex art. 22 cit. "effetti meramenti
processuali", sottolineandone l'inserzione in un "procedimento
complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza
(del tribunale) dichiarativa del fallimento".
4. - Con la già citata sentenza n. 142 del 1971, questa corte ha
peraltro già manifestato l'avviso che il problema qualificatorio
della fattispecie in esame non incide sul profilo della sua
legittimità costituzionale, trattandosi, comunque, di opzione
adottata dal legislatore nell'ambito della discrezionalità a lui
riservata, e ragionevolmente giustificata da un'esigenza di rispetto
della competenza funzionale del tribunale in tema di dichiarazione di
fallimento, anche in ragione di armonizzazione della correlata
competenza in ordine al regime della opposizione che il debitore può
proporre per ottenere la revoca di quella dichiarazione. Ed ha
escluso - sempre nella richiamata decisione - che il raccordo, come
nella specie previsto, tra la decisione del giudice di secondo grado
e quella del tribunale, quali momenti distinti della unica pronunzia
dichiarativa del fallimento, si ponga in contrasto con l'art. 101
Cost. Ciò in particolare perché "il principio dell'indipendenza del
giudice ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di
giurisdizione, preordinata nel sistema processuale, ai fini di
giustizia ed all'esigenza dell'esatezza delle decisioni, ne postula
anzi il coordinamento".
5. - Questa soluzione va tenuta ferma, dovendo innanzitutto
ribadirsi, con riferimento al precetto dell'art. 101 cit., che il
giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo
della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui
il proprio convincimento a ciò che ha deciso altra sentenza emessa
nella stessa causa (cfr. anche sent. n. 50/70, in relazione all'art.
384 c.p.c. e n. 241/91, in relazione all'art. 28, co. 2, c.p.p.),
essendo pacifico che l'indipendenza, garantita dalla disposizione
costituzionale, non è suscettibile di essere compromessa da atti
autoritativi aventi a loro volta natura giurisdizionale, né a motivo
dell'osservanza a questi dovuta secundum legem.
6. - Né a diversa conclusione può pervenirsi con riferimento ai
nuovi parametri, sub artt. 107, co. 3, e 111, co. 1°, in questa sede
evocati, la cui violazione va del pari esclusa. Quanto all'art. 107,
per l'assorbente considerazione che il decreto della corte di
appello, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a
premessa nella sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento, è
pur sempre un provvedimento giurisdizionale e non costituisce, sotto
alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di
un organo sull'altro, quale appunto escluso dalla norma in questione
a garanzia del pari "status dignitatis" dei singoli magistrati. E,
quanto all'art. 111 Cost., perché, in considerazione della struttura
duale della declaratoria di fallimento prefigurata nella disposizione
impugnata, la motivazione del sillogismo decisorio è nella specie
non già carente, bensì desunta per ricezione dal contenuto del
precedente provvedimento della corte di appello: e ciò per espresso
iussum legis.
7. - La questione sollevata è pertanto sotto ogni profilo
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107,
terzo comma e 111, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte