Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 299/1991
  • art. 3d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10,

del d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti

l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti

dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del

reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché

altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18

novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre

1992 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra

Faimali Pierino e Ceccarelli Guido, iscritta al n. 61 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Faimali Pierino nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Valerio Onida per Faimali Pierino e l'Avvocato dello

Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Pierino

Faimali contro Guido Ceccarelli per ottenere la rivalutazione del

canone di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo sulla

base delle nuove rendite catastali in vigore dal 1° gennaio 1992, il

Pretore di Piacenza, con ordinanza del 17 novembre 1992, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13

settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363,

che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio

1978, n. 392. La norma abrogata stabiliva che le modalità di

determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso di

abitazione "si applicano fino all'attuazione della riforma del

catasto edilizio urbano".

Quanto al requisito di rilevanza della questione, il giudice

remittente ritiene che una sentenza di accoglimento comporterebbe che

"tutte le norme di determinazione del canone legale dovrebbero

considerarsi decadute, in particolare quelle che stabiliscono il c.d.

valore locativo", con conseguente "accoglimento della domanda del

ricorrente".

Nel merito osserva, in primo luogo, che la norma impugnata ha

prodotto, in connessione con i nuovi estimi catastali introdotti dai

decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, "un doppio

regime di valorizzazione degli immobili, secondo il quale ai fini

fiscali la stima di base risulta assai più elevata di quanto non sia

ai fini locativi, e quindi della effettiva rendita che il

proprietario ricava dall'immobile". La rottura della correlazione -

fissata dalla norma abrogata - tra i criteri di determinazione del

canone locatizio e gli estimi catastali vigenti nel 1978 ha tolto al

regime dell'equo canone il carattere di temporaneità che solo poteva

giustificare il limite inflitto al diritto di proprietà, garantito

dall'art. 42 Costituzione, sacrificando "il diritto del locatore a

una rendita adeguata".

Sarebbe violato anche l'art. 3 Costituzione in ragione della

disparità di trattamento insorta tra proprietari e locatari,

considerato che il maggiore carico tributario imposto ai primi per

l'acquisto dell'immobile non trova corrispondenza per i secondi

nell'applicazione dei medesimi estimi catastali maggiorati ai fini

della determinazione del canone di locazione.

Non varrebbe in contrario rilevare la recente previsione dei

"patti in deroga", l'art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 essendo una

disciplina eccezionale ed eventuale, condizionata al raggiungimento

di un accordo delle parti.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il locatore,

chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma denunciata.

In relazione all'art. 3 Costituzione, la parte privata precisa che

lo squilibrio arbitrariamente creato nel sistema dall'abrogazione

dell'art. 12, ultimo comma, della legge sull'equo canone offende non

tanto il principio di eguaglianza, quanto il principio di

ragionevolezza. In relazione all'art. 42 Costituzione, ricorda che

nella giurisprudenza di questa Corte è ricorrente la considerazione

del carattere di temporaneità, collegato alla disciplina degli

estimi catastali, come criterio di giustificazione della legge

sull'equo canone. La norma impugnata, sopprimendo il termine previsto

dall'art. 12, ultimo comma, della legge sull'equo canone, da un lato,

sotto il profilo sostanziale, ha spezzato l'equilibrio tra vantaggi e

oneri in capo al proprietario, dall'altro, sotto il profilo

temporale, ha fatto venir meno il carattere di temporaneità

dell'artificiosa compressione della redditività degli immobili,

conseguente all'applicazione dei criteri dell'equo canone.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata.

L'interveniente obietta che per dimostrare la violazione della

garanzia costituzionale del diritto di proprietà non basta affermare

che la legge impugnata impone un sacrificio ai proprietari, ma

occorre che tale sacrificio non sia giustificato da una funzione

sociale o sia sproporzionato. Nella specie il legislatore si è

proposto, da un lato, di aggiornare le rendite catastali, rimaste

ferme da decenni, e dall'altro di evitare che gli effetti si

ripercuotessero solo ed esclusivamente sulla massa degli inquilini,

meritevoli di tutela sociale.

Quanto all'art. 3 Costituzione, l'Avvocatura rileva la scarsa

perspicuità della pretesa discriminazione "tra coloro che occupano

abitazioni di proprietà e inquilini", trattandosi in ogni caso di

categorie affatto diverse. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 42 Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299,

convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363. La norma impugnata

ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, che limitava l'applicabilità delle modalità di

determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso di

abitazione, previste nei commi precedenti, "fino all'attuazione della

riforma del catasto edilizio urbano".

2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

La rilevanza è affermata dal giudice remittente con la seguente

motivazione: "è evidente che ove sussistesse ancora il comma

abrogato dell'art. 12, in ragione della radicale revisione delle

rendite catastali operata a far tempo dal 1° gennaio 1991, con

evidente aggiornamento delle stesse mediante adeguamento, e a volte

superamento, del valore di mercato, che non può considerarsi

revisione a tutti gli effetti, tutte le norme di determinazione del

canone legale dovrebbero considerarsi decadute, in particolare quelle

che stabiliscono il c.d. valore locativo. Ne conseguirebbe

l'accoglimento della domanda del ricorrente".

Si potrebbe osservare anzitutto che, ove tutte le norme di

determinazione del canone legale dovessero considerarsi decadute, e

dunque anche il secondo comma dell'art. 12 della legge n. 392 del

1978, non si vede come la domanda del ricorrente potrebbe essere

accolta nei termini del petitum formulato nel ricorso, il quale mira

a ottenere il ricalcolo del canone di locazione "ai sensi degli artt.

12 e 13 della legge n. 392 del 1978, applicando la percentuale del

3,85, non già sul valore locativo, ottenuto dal prodotto della

superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, bensì

sulla rendita catastale moltiplicata per 100".

A parte questo primo rilievo, la protasi della motivazione testé

riferita implica due premesse lasciate dall'ordinanza del tutto

carenti di fondamento argomentativo, e precisamente: a) la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata

comporterebbe la reviviscenza della norma abrogata; b) la revisione

"radicale" delle rendite catastali, operata dai decreti ministeriali

20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, attua la riforma del catasto

edilizio urbano e quindi, se rivivesse l'ultimo comma dell'art. 12

della legge sull'equo canone, determinerebbe la sopravvenienza del

termine finale di efficacia di tale disciplina, ivi previsto.

Impregiudicata la premessa sub a), che non è pacifica nemmeno nel

caso in cui la norma per ipotesi colpita da una sentenza di

illegittimità costituzionale è esclusivamente ed espressamente

abrogatrice, la seconda premessa era insostenibile già all'epoca

dell'ordinanza di rimessione, considerato che il decreto del Ministro

delle finanze 20 gennaio 1990 non prevede un'operazione essenziale

perché si possa parlare di riforma del catasto edilizio urbano,

cioè la revisione del classamento degli immobili (cfr. art. 9 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604). Essa è ora chiaramente

contraddetta dall'art. 2, comma 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16,

convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, che attribuisce

carattere provvisorio, fissando limiti temporali di applicabilità,

alle tariffe e alle rendite determinate dai citati decreti

ministeriali, in attesa della "revisione generale delle zone

censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità

immobiliari urbane e dei criteri di classamento".

L'infondatezza della premessa sub b) esclude la rilevanza della

sollevata questione, che pertanto va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299

(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in

aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,

nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella

legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte