Sentenza n. 310/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 299/1991
- art. 3d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10,
del d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti
l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti
dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del
reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché
altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18
novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre
1992 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra
Faimali Pierino e Ceccarelli Guido, iscritta al n. 61 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Faimali Pierino nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Valerio Onida per Faimali Pierino e l'Avvocato dello
Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Pierino
Faimali contro Guido Ceccarelli per ottenere la rivalutazione del
canone di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo sulla
base delle nuove rendite catastali in vigore dal 1° gennaio 1992, il
Pretore di Piacenza, con ordinanza del 17 novembre 1992, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13
settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363,
che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio
1978, n. 392. La norma abrogata stabiliva che le modalità di
determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso di
abitazione "si applicano fino all'attuazione della riforma del
catasto edilizio urbano".
Quanto al requisito di rilevanza della questione, il giudice
remittente ritiene che una sentenza di accoglimento comporterebbe che
"tutte le norme di determinazione del canone legale dovrebbero
considerarsi decadute, in particolare quelle che stabiliscono il c.d.
valore locativo", con conseguente "accoglimento della domanda del
ricorrente".
Nel merito osserva, in primo luogo, che la norma impugnata ha
prodotto, in connessione con i nuovi estimi catastali introdotti dai
decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, "un doppio
regime di valorizzazione degli immobili, secondo il quale ai fini
fiscali la stima di base risulta assai più elevata di quanto non sia
ai fini locativi, e quindi della effettiva rendita che il
proprietario ricava dall'immobile". La rottura della correlazione -
fissata dalla norma abrogata - tra i criteri di determinazione del
canone locatizio e gli estimi catastali vigenti nel 1978 ha tolto al
regime dell'equo canone il carattere di temporaneità che solo poteva
giustificare il limite inflitto al diritto di proprietà, garantito
dall'art. 42 Costituzione, sacrificando "il diritto del locatore a
una rendita adeguata".
Sarebbe violato anche l'art. 3 Costituzione in ragione della
disparità di trattamento insorta tra proprietari e locatari,
considerato che il maggiore carico tributario imposto ai primi per
l'acquisto dell'immobile non trova corrispondenza per i secondi
nell'applicazione dei medesimi estimi catastali maggiorati ai fini
della determinazione del canone di locazione.
Non varrebbe in contrario rilevare la recente previsione dei
"patti in deroga", l'art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 essendo una
disciplina eccezionale ed eventuale, condizionata al raggiungimento
di un accordo delle parti.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il locatore,
chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma denunciata.
In relazione all'art. 3 Costituzione, la parte privata precisa che
lo squilibrio arbitrariamente creato nel sistema dall'abrogazione
dell'art. 12, ultimo comma, della legge sull'equo canone offende non
tanto il principio di eguaglianza, quanto il principio di
ragionevolezza. In relazione all'art. 42 Costituzione, ricorda che
nella giurisprudenza di questa Corte è ricorrente la considerazione
del carattere di temporaneità, collegato alla disciplina degli
estimi catastali, come criterio di giustificazione della legge
sull'equo canone. La norma impugnata, sopprimendo il termine previsto
dall'art. 12, ultimo comma, della legge sull'equo canone, da un lato,
sotto il profilo sostanziale, ha spezzato l'equilibrio tra vantaggi e
oneri in capo al proprietario, dall'altro, sotto il profilo
temporale, ha fatto venir meno il carattere di temporaneità
dell'artificiosa compressione della redditività degli immobili,
conseguente all'applicazione dei criteri dell'equo canone.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata.
L'interveniente obietta che per dimostrare la violazione della
garanzia costituzionale del diritto di proprietà non basta affermare
che la legge impugnata impone un sacrificio ai proprietari, ma
occorre che tale sacrificio non sia giustificato da una funzione
sociale o sia sproporzionato. Nella specie il legislatore si è
proposto, da un lato, di aggiornare le rendite catastali, rimaste
ferme da decenni, e dall'altro di evitare che gli effetti si
ripercuotessero solo ed esclusivamente sulla massa degli inquilini,
meritevoli di tutela sociale.
Quanto all'art. 3 Costituzione, l'Avvocatura rileva la scarsa
perspicuità della pretesa discriminazione "tra coloro che occupano
abitazioni di proprietà e inquilini", trattandosi in ogni caso di
categorie affatto diverse. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 42 Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299,
convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363. La norma impugnata
ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, che limitava l'applicabilità delle modalità di
determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso di
abitazione, previste nei commi precedenti, "fino all'attuazione della
riforma del catasto edilizio urbano".
2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
La rilevanza è affermata dal giudice remittente con la seguente
motivazione: "è evidente che ove sussistesse ancora il comma
abrogato dell'art. 12, in ragione della radicale revisione delle
rendite catastali operata a far tempo dal 1° gennaio 1991, con
evidente aggiornamento delle stesse mediante adeguamento, e a volte
superamento, del valore di mercato, che non può considerarsi
revisione a tutti gli effetti, tutte le norme di determinazione del
canone legale dovrebbero considerarsi decadute, in particolare quelle
che stabiliscono il c.d. valore locativo. Ne conseguirebbe
l'accoglimento della domanda del ricorrente".
Si potrebbe osservare anzitutto che, ove tutte le norme di
determinazione del canone legale dovessero considerarsi decadute, e
dunque anche il secondo comma dell'art. 12 della legge n. 392 del
1978, non si vede come la domanda del ricorrente potrebbe essere
accolta nei termini del petitum formulato nel ricorso, il quale mira
a ottenere il ricalcolo del canone di locazione "ai sensi degli artt.
12 e 13 della legge n. 392 del 1978, applicando la percentuale del
3,85, non già sul valore locativo, ottenuto dal prodotto della
superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, bensì
sulla rendita catastale moltiplicata per 100".
A parte questo primo rilievo, la protasi della motivazione testé
riferita implica due premesse lasciate dall'ordinanza del tutto
carenti di fondamento argomentativo, e precisamente: a) la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata
comporterebbe la reviviscenza della norma abrogata; b) la revisione
"radicale" delle rendite catastali, operata dai decreti ministeriali
20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, attua la riforma del catasto
edilizio urbano e quindi, se rivivesse l'ultimo comma dell'art. 12
della legge sull'equo canone, determinerebbe la sopravvenienza del
termine finale di efficacia di tale disciplina, ivi previsto.
Impregiudicata la premessa sub a), che non è pacifica nemmeno nel
caso in cui la norma per ipotesi colpita da una sentenza di
illegittimità costituzionale è esclusivamente ed espressamente
abrogatrice, la seconda premessa era insostenibile già all'epoca
dell'ordinanza di rimessione, considerato che il decreto del Ministro
delle finanze 20 gennaio 1990 non prevede un'operazione essenziale
perché si possa parlare di riforma del catasto edilizio urbano,
cioè la revisione del classamento degli immobili (cfr. art. 9 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604). Essa è ora chiaramente
contraddetta dall'art. 2, comma 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, che attribuisce
carattere provvisorio, fissando limiti temporali di applicabilità,
alle tariffe e alle rendite determinate dai citati decreti
ministeriali, in attesa della "revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità
immobiliari urbane e dei criteri di classamento".
L'infondatezza della premessa sub b) esclude la rilevanza della
sollevata questione, che pertanto va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299
(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in
aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella
legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte