Sentenza n. 310/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno
1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 472 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L.,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ghelia Maria, in cui
la ricorrente, istruttrice subacquea presso il "Centro Pesciolino
Sub" di Caprioli, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione
della rendita per l'infortunio alla stessa occorso a seguito di
baritrauma midollare, evento verificatosi nello svolgimento
dell'attività di cui sopra, il Pretore di Torino, con ordinanza
emessa il 25 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non include nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che
esercitino una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso
d.P.R.
Sostiene il giudice a quo che trattasi nella specie di lavoratrice
sicuramente definibile autonoma, essendo la stessa unica titolare
della scuola nella quale svolgeva altresì la funzione di
istruttrice: né è possibile ricomprendere detta fattispecie tra gli
"insegnanti ( ..) delle scuole e di istituti di istruzione ( ..) e
gli addetti alle esperienza ed esercitazioni tecnico pratiche o di
lavoro", in quanto l'attività di insegnamento di cui trattasi è
finalizzata "non già alla acculturazione e alla valorizzazione
professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi di attività
sportive".
Precisa inoltre il giudice rimettente che l'infortunio è
sicuramente occorso nell'ambito della attività professionale della
ricorrente (donde la non controversa rilevanza della questione di
legittimità costituzionale), mentre l'esclusione della tutela
assicurativa predisposta dal testo unico richiamato va rilevata in
base al disposto dell'art. 4 del medesimo testo unico.
Benché questa Corte - rileva il giudice rimettente - si sia già
pronunciata in ordine all'esclusione dall'area di tutela in oggetto
di determinate categorie di lavoratori (soci di cooperative agricole
e commercianti), la questione in esame appare non manifestamente
infondata, in base alla irrazionale disparità di trattamento che
verrebbe a configurarsi tra i lavoratori autonomi tout court ed i
soci delle società, di cui al punto 7 dello stesso art. 4, che
esercitino comunque attività manuale nelle società stesse.
2. - Si è costituita Maria Ghelia, invocando l'accoglimento della
questione.
Richiamando alcune pronunce di questa Corte, la parte sostiene
l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla tutela di cui
al testo unico del lavoratore che, pur svolgendo attività manuale
con esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni protette ai
sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto al
vincolo di subordinazione: infatti, allorché la prestazione implichi
una attività manuale e concorrano le condizioni previste dal
richiamato art. 1, tanto i lavoratori autonomi quanto quelli
subordinati sono esposti al rischio protetto dall'assicurazione
obbligatoria.
Nel caso di specie ricorrerebbero le condizioni per l'estensione
testé indicata, trattandosi - in quanto istruttrice subacquea - di
"esercitazioni pratiche" ritenute pericolose dal n. 28 dell'art. 1
del testo unico ed anche, comportando tali esercitazioni l'immersione
in acqua, di attività pericolose in virtù del disposto del n. 12
del medesimo art. 1, relativo alla attività degli addetti alla pesca
esercitata con navi o galleggianti ovvero mediante immersione.
3. - Si è costituito l'INAIL, concludendo nel senso
dell'inammissibilitàovvero del rigetto della questione.
Il fatto che il testo unico in oggetto tuteli unicamente i
lavoratori subordinati e soltanto in via di eccezione alcuni
lavoratori autonomi non comporta, a giudizio dell'INAIL, contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, stante la diversità di situazione
oggettiva e soggettiva tra le varie categorie di lavoratori.
Anche il contrasto con l'art. 38 non sussisterebbe, in quanto il
diritto dei lavoratori "a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"
non esclude che il legislatore discrezionalmente possa prevedere
forme diverse di previdenza sociale per determinate categorie di
lavoratori. Osserva d'altra parte l'INAIL che estendere la tutela
assicurativa a tutti i lavoratori autonomi significherebbe "abbattere
i cardini di tutta la normativa del testo unico delle disposizioni di
legge contro gli infortuni sul lavoro".
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità ovvero la non fondatezza della
questione.
Richiamando alcune decisioni di questa Corte, la difesa erariale
ritiene che l'ampliamento dell'area dei lavoratori che fruiscono
dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalità
seppure tecnica del legislatore, comportando detto ampliamento anche
valutazioni di natura finanziaria e relative al carico contributivo.
5. - In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori
memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura generale dello
Stato, ribadendo le conclusioni di cui sopra. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non include nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che
esercitino una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso
d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza si deducono due profili di
ritenuta illegittimità costituzional: da un lato la disparità di
trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e quella di cui
al n. 7 dell'art. 4, primo comma; d'altro canto, la supposta
irrazionalità della disciplina rispetto al contesto complessivo
disegnato dall'art. 4, come interpretato ed esteso da questa Corte.
2. - Con riguardo al primo profilo, la questione non è fondata.
Va premesso che il sistema previdenziale vigente in Italia in
relazione agli infortuni non è ispirato al criterio-base della piena
socializzazione del rischio, nemmeno per quanto attiene
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Ed invero, il d.P.R. n. 1124 del 1965
circoscrive l'ambito della sua operatività, in tema di assicurazione
per infortuni, sia in relazione all'aspetto oggettivo, sia con
limitazioni di ordine soggettivo.
L'art. 1 elenca infatti una serie di "attività protette", tra le
quali rilevanti ai fini della presente decisione sono la "pesca
comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle" (n. 12),
nonché (n. 28) lo "svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4" (e cioè l'insegnamento
in determinate scuole). Con riguardo all'attività concretamente
svolta, questa Corte ha ripetutamente sottolineato "la centralità
dell'esposizione al rischio" e "la tendenziale estensione della
garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso rischio obiettivamente riferibile
alle lavorazioni protette" (sentenze n. 98 del 1990; 137 del 1989;
476 del 1987; 256 del 1986; 221 del 1985).
Non può negarsi, tuttavia, che l'elemento obiettivo, anche se
centrale nell'impostazione del sistema, vada integrato con quello
soggettivo, regolato dal testo unico nel Capo III, relativo - appunto
- alle "persone assicurate". Sulla base di tale elemento, può trarsi
la considerazione generale che il legislatore ha operato in forza di
una ratio sufficientemente precisa, realizzando una tutela a favore
delle categorie più deboli di lavoratori, con tendenziale preferenza
per i lavoratori subordinati: tale scelta è apparsa a questa Corte
ragionevole in quanto in dette ipotesi l'infortunio incide per il
dipendente direttamente sul salario, unico mezzo di sussistenza, per
cui si è ritenuto "giusto e necessario che ad esso salario si
sostituisse l'indennità per tutta la durata dell'inabilità
temporanea assoluta" (sentenza n. 221 del 1985).
3. - Oltre alla categoria dei lavoratori subordinati, il
legislatore ha disciplinato l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni per altre categorie, tra le quali meritano in questa sede
di essere menzionate, per contiguità alla presente fattispecie,
quelle degli "artigiani che prestano abitualmente opera manuale"
(art. 4, n. 3), degli "insegnanti e degli alunni delle scuole o
istituti di istruzione ( ..) anche privati, che attendano ad
esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che
svolgano esercitazioni di lavoro" (n. 5); i "soci delle cooperative e
di ogni altro tipo di società ( ..) i quali prestino opera manuale"
(n. 7).
Va anche ricordato che la portata di quest'ultima norma è stata
ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
comprende anche la categoria degli associati che svolgano attività
manuale nell'ambito delle associazioni in partecipazione (sentenza n.
382 del 1992); mentre il n. 6 dello stesso articolo è stato caducato
nella parte in cui non prevedeva identica tutela a favore dei
familiari che prestano lavoro manuale nell'impresa familiare prevista
dall'art. 230- bis del codice civile (sentenza n. 476 del 1987).
Peraltro, questa Corte ha ritenuto non contrastante con i
parametri costituzionali invocati la esclusione dall'ambito
dell'assicurazione obbligatoria di cui al citato testo unico dei soci
delle cooperative agricole di lavoro (sentenza n. 221 del 1985) e dei
commercianti (sentenza n. 158 del 1987).
4. - All'interno del quadro così delineato va collocata la
presente questione di legittimità costituzionale, con la quale il
giudice a quo lamenta l'irrazionale disparità di trattamento (con
conseguente sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione),
quanto alla tutela assicurativa anti-infortunistica obbligatoria,
rispetto alla categoria dei soci della società di ogni tipo (ed
ipotesi ad esse assimilate), di cui all'art. 4, primo comma, n. 7,
della categoria di lavoratori di cui alla fattispecie al suo esame,
nella quale, pur mancando una società, sussiste comunque un lavoro
manuale - consistente nello svolgimento dell'attività di istruttrice
subacquea - peraltro svolto in situazione di autonomia, essendo la
"lavoratrice" anche l'unico titolare della scuola.
Al riguardo, va anzitutto escluso che le situazioni poste a
raffronto siano effettivamente equiparabili quanto al profilo che
interessa, dal momento che nell'ipotesi dei soci (e delle posizioni
assimilabili dei partecipi familiari e degli associati) sono presenti
entrambi gli elementi previsti in via generale. Da una parte vi è
infatti lo svolgimento di attività manuale - spesso prevalente
rispetto alla quota di partecipazione all'attività imprenditoriale
-, dall'altra tale lavoro è prestato all'interno di un rapporto che
può definirsi di parasubordinazione rispetto all'altro soggetto
datore di lavoro: società, impresa familiare o associazione. Diversa
è pertanto la situazione di cui al caso di specie, nel quale
l'istruttrice subacquea risulta l'unica titolare della ditta
individuale, e non è pertanto configurabile in alcuna misura
l'elemento della subordinazione del rapporto di lavoro.
Sotto questo aspetto, quindi, le categorie poste a raffronto non
possono dirsi omogenee, e pertanto, sulla base del costante
insegnamento di questa Corte, non è ravvisabile una irrazionale
disparità di trattamento.
5. - Accanto alla questione sin qui esaminata e risolta, viene
prospettata dall'ordinanza di rimessione una ulteriore questione di
legittimità costituzionale: se l'esclusione dei lavoratori autonomi
che svolgono attività ritenute pericolose (ai sensi dell'art. 1 del
testo unico) dalla legge sull'assicurazione anti-infortunistica
obbligatoria non sia irragionevole, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, a fronte del contesto normativo disegnato da una
serie di disposizioni.
Tra queste, va segnalata quella che prevede la tutela assicurativa
obbligatoria per gli artigiani (art. 4, primo comma, n. 3), nonché
per coloro che siano addetti alla pesca (art. 1, terzo comma, n. 12).
Anche altre disposizioni, contenute in atti diversi dal testo unico,
prevedono forme di assicurazione obbligatoria (non presso
l'I.N.A.I.L., ma presso altre Casse di previdenza) contro i danni da
infortuni subiti dagli sportivi iscritti alla Federazione aderenti od
affiliate al C.O.N.I., ovvero alle organizzazioni sorvegliate dallo
stesso ente (art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91; d.P.R. 1 luglio
1952, n. 1451).
6. - Tale questione è inammissibile.
Il sistema normativo, da ultimo sommariamente indicato, pone in
luce che la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze
e lacune difficilmente giusticabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attività esposte al rischio di infortuni (oltre
alla categoria di cui al caso di specie potrebbero menzionarsi, ad
esempio, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri
sport e giochi) svolte da soggetti non qualificabili come lavoratori
dipendenti, né appartenenti a società o altre organizzazioni, la
cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse
alla loro volontaria previdenza.
Tuttavia, come in passato già affermato da questa Corte (sent. n.
158 del 1987), in riferimento alla tutela assicurativa per i
commercianti, la scelta in ordine alle categorie di lavoratori
autonomi cui estendere la portata dell'assicurazione obbligatoria
prevista di norma a tutela dei lavoratori subordinati rientra nella
discrezionalità del legislatore, cui spetta scegliere "i tempi, le
circostanze, i modi e i mezzi della tutela per l'evoluzione delle
situazioni" di carattere previdenziale (sent. n. 221 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte