Sentenza n. 311/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con
ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di appello
di Venezia nel procedimento penale a carico di Carlotto Massimo,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Carlotto Massimo, Magello Carlo,
Rossi Maria Giuseppina, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Rodolfo Bettiol e Giorgio Tosi per Carlotto
Massimo, Piero Longo per Magello Carlo, Franco Antonelli per Rossi
Maria Giuseppina e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Assise di appello di Venezia, chiamata a
giudicare in sede di rinvio sulla istanza di revisione proposta dai
difensori di Massimo Carlotto, ha sollevato, con ordinanza del 22
dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale "dell'art.
566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la
norma denunciata impone al giudice della revisione di confermare la
sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di
essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o
pienamente provati ed essi, valutati unitariamente agli elementi
raccolti nel corso del processo, realizzino la situazione probatoria,
non sufficiente per una condanna, di cui all'art. 479, comma 3°
c.p.p. 1930".
La Corte rimettente ha così sintetizzato la vicenda processuale
dalla quale ha tratto origine il giudizio a quo.
A seguito dell'omicidio aggravato consumato in Padova ai danni di
Margherita Magello, Massimo Carlotto veniva tratto a giudizio, quale
autore materiale del crimine, davanti alla Corte di assise di Padova
e da questa assolto per insufficienza di prove con sentenza del 5
maggio 1978. Interposto gravame da parte del pubblico ministero, la
Corte di assise di appello di Venezia riformava la sentenza di primo
grado e, riconosciuta la responsabilità del Carlotto in ordine al
delitto ascrittogli, lo condannava alla pena di anni 18 di
reclusione.
La sentenza diveniva irrevocabile il 19 dicembre 1982, essendo
stato rigettato dalla Corte di cassazione il ricorso proposto
dall'imputato avverso la sentenza del giudice di appello.
Il 20 giugno 1988, la difesa del condannato ha proposto istanza di
revisione davanti alla Suprema Corte, deducendo tre elementi di
prova. Delibata favorevolmente "l'evidenza" e la "novità" delle
prove, con sentenza del 30 gennaio 1989, la Corte di cassazione ha
annullato la sentenza di condanna e ha rinviato per nuovo giudizio
alla Corte di assise di appello di Venezia, odierna rimettente.
Instaurato il giudizio rescissorio (la cui prima udienza è stata
celebrata il 20 ottobre 1989) e all'esito di copiosa attività svolta
in sede di rinnovazione del dibattimento, la Corte rimettente è
pervenuta alla conclusione di ritenere che dei tre elementi di prova
dedotti a fondamento della istanza di revisione, solo il primo sia
rimasto pienamente provato; ma tale circostanza, valutata
congiuntamente agli altri elementi favorevoli al condannato emersi
nel corso del processo, ha indotto la Corte a ritenere,
conclusivamente, che il complessivo quadro probatorio determina una
"condizione di insuperabile incertezza obiettiva che legittimerebbe
una lettura della prospettazione accusatoria in termini di
insufficienti prove per condannare". Tenuto conto, quindi, dei limiti
posti dal legislatore del 1930 all'istituto della revisione, l'unica
statuizione possibile dovrebbe essere la conferma nella sentenza di
condanna, posto che l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato
non prevede la formula dubitativa tra le ipotesi di assoluzione.
La difesa del condannato, si precisa nella ordinanza, nel
sollevare eccezione di illegittimità costituzionale della norma
impugnata, ha sostenuto che l'art. 254 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del nuovo codice di rito, avrebbe abrogato nella sua
interezza l'art. 479 del codice di procedura penale del 1930, sicché
la formula del dubbio non potrebbe essere utilizzata neppure in
negativo agli effetti di quanto previsto dall'art. 566, secondo
comma, dello stesso codice. Ma una simile tesi è stata disattesa dal
giudice a quo in quanto, avendo le Sezioni unite della Corte di
cassazione affermato, con sentenza del 3 febbraio 1990, che le
disposizioni transitorie del nuovo codice non si applicano al
procedimento di revisione, ne consegue che anche l'art. 254 del
citato decreto legislativo n. 271 del 1989 non può incidere sul
precetto sancito dall'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930.
Delibando la "fondatezza" della eccezione di costituzionalità, la
Corte rimettente ha osservato che, alla luce della ricordata sentenza
delle Sezioni unite, se ne deve concludere che, nel caso in cui
l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione
prima della entrata in vigore del nuovo codice e, sempre prima di
tale data, la Corte non ne abbia iniziato la trattazione, vanno
applicate le norme del nuovo codice. Sicché - osserva la Corte
rimettente - se il Carlotto avesse presentato l'istanza di revisione
dopo l'entrata in vigore del codice ovvero la Corte di cassazione
avesse trattato l'istanza successivamente a quella data, il Carlotto
dovrebbe essere in base alle nuove norme assolto, tenendo conto della
insufficienza di prove risultata all'esito del giudizio rescissorio.
Tutto ciò premesso, il giudice a quo osserva che, se il
legislatore è libero di calibrare ipotesi specifiche in presenza
delle quali può essere rimossa l'intangibilità del giudicato, non
gli è consentito, però, travalicare dalla discrezionalità nel mero
arbitrio e, quindi, determinare una ingiustificata disparità di
trattamento. Analogamente, sempre al legislatore è riservato il
potere di dettare la disciplina transitoria nel caso di successione
nel tempo di norme processuali; tuttavia, rileva l'ordinanza, poiché
è assente qualsiasi norma che regoli il regime transitorio nel
procedimento di revisione e dovendosi, pertanto, fare appello alla
disciplina generale sancita dall'art. 245 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, si genera una irragionevole disparità di
trattamento tra condannati ammessi alla revisione, nel senso che "a
parità di condizioni temporali (sentenza di condanna pronunciata
prima dell'entrata in vigore del nuovo codice) e situazioni
probatorie caratterizzate da incertezza, l'assoluzione del condannato
è fatta dipendere, non già da una situazione rigorosamente
predeterminata dalla legge, bensì dalla circostanza, meramente
estrinseca e contingente, che la Corte di cassazione abbia iniziato
la concreta trattazione del procedimento di revisione della sentenza
(pronunciata prima della entrata in vigore del nuovo codice di rito)
prima o dopo la data del 24 ottobre 1989".
Si deduce, quindi, oltre che la violazione del principio di
uguaglianza, anche la violazione del principio di inviolabilità del
diritto di difesa, apparendo quest'ultimo "del tutto impedito e
frustrato.. .. .. con riferimento alla giuridica impossibilità di
provare, nel giudizio di revisione, l'insufficienza o la
contraddittorietà della prova".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Nell'atto di intervento, l'Avvocatura osserva che la sentenza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione del 3 febbraio-16 marzo 1990,
alla quale, pure, il rimettente ha fatto riferimento, chiarisce in
modo assolutamente inequivoco che al procedimento di revisione non si
applica la disciplina transitoria prevista dal titolo III del decreto
legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da
compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice, sono
disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit
actum. Tuttavia, e limitatamente alla individuazione del giudice
competente, tale principio soffre un temperamento in ossequio
all'altro della perpetuatio iurisdictionis, per il quale la
competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa
abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme,
abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento.
L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della nuova
disciplina, è rappresentata dalla competenza, sicché - afferma
l'Avvocatura - nel caso di specie trova applicazione non l'art. 566
del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con tutto quel
che ne consegue sul piano della rilevabilità del dubbio ai fini
della revoca della sentenza di condanna.
La questione, pertanto, conclude l'Avvocatura, è, prima che
infondata, irrilevante, in quanto la norma denunciata non troverebbe
applicazione nel giudizio a quo.
3. - Costituitasi in giudizio, la difesa del condannato ha
sostenuto che la più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite
prende essenzialmente in considerazione il punto della competenza
avendo riguardo alla fase rescindente, mentre alla fase rescissoria,
tenuto conto della sua natura di procedimento di cognizione, devono
applicarsi - come in effetti è avvenuto, salvo che per la formula di
assoluzione - le norme transitorie del nuovo codice. Poiché l'art.
245 di tali norme stabilisce che nei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del nuovo codice, che proseguono con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, si osserva, fra le
altre, la disposizione dell'art. 254, e considerato che in tale
articolo si stabilisce che le sentenze di proscioglimento possono
essere pronunciate solo con le formule previste dal codice (tra le
quali, come è noto, non compare più la formula dubitativa), se ne
desume l'abrogazione dell'art. 479, terzo comma, del codice del 1930
e la modifica, quanto al suo contenuto sostanziale, dell'art. 566,
secondo comma, dello stesso codice.
In via principale, quindi, la difesa del condannato chiede
dichiararsi che nei procedimenti della specie trovino applicazione la
regola di giudizio e la formula assolutoria prevista dagli artt. 631
e 530 del nuovo codice di rito, stante la lettura che deve farsi
dell'art. 566, secondo comma, del codice abrogato; in via gradata,
sollecita l'accoglimento della eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata nel giudizio a quo.
Con una diffusa memoria depositata il 21 maggio 1991, i medesimi
difensori hanno poi sviluppato analiticamente l'assunto secondo il
quale non è possibile distinguere tra formula della sentenza e
regola di giudizio, giacché altrimenti il giudice si troverebbe a
dover utilizzare una regola di cui manca la formula terminativa, e da
ciò hanno desunto che la modifica o la eliminazione della formula
comporta la modifica o la eliminazione della regola. Dal fatto che
non può darsi formula senza regola e viceversa, consegue
necessariamente - si afferma nella memoria - che anche alla
"revisione transitoria" si applica l'art. 254 del decreto legislativo
n. 271 del 1989. In conclusione, l'art. 245 dello stesso decreto,
nell'elencare una serie di norme indistintamente applicabili ai
"procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice"
(compresi, quindi, quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione o
in sede di rinvio anche a seguito di revisione), indica
esplicitamente l'art. 254, la cui operatività deve ritenersi estesa
a tutto l'arco della vicenda processuale e a tutti i processi
pendenti. Sicché la regola stabilita dal codice del 1930, secondo la
quale l'insufficienza di prove precludeva la revisione, è stata
sostituita da quella opposta, in virtù della quale il giudicato può
essere travolto anche da una prova insufficiente e contraddittoria.
4. - Nel giudizio di costituzionalità si sono costituite anche le
parti civili Maria Giuseppina Rossi e Carlo Magello. Nei rispettivi
atti di costituzione, identici nel contenuto, è stata anzitutto
dedotta l'inammissibilità della questione, sul presupposto che le
norme eventualmente da denunciare dovevano essere gli artt. 245 e 254
del decreto legislativo n. 271 del 1989; in subordine, è stato
chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Si è osservato,
in proposito, che l'art. 566 del codice abrogato non viola gli artt.
3 e 24 della Costituzione, anche se posto a raffronto con la diversa
disciplina dettata dal nuovo codice; e ciò "in ragione delle
profonde, ma non irragionevoli, diversità di struttura del processo
inquisitorio rispetto a quello accusatorio e della diversa valenza
nell'uno e nell'altro caso del valore attribuito al giudicato". Considerato in diritto
1. - La Corte di assise d'appello di Venezia dubita che l'art.
566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia
compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui impone al giudice della revisione la conferma della sentenza di
condanna, anche quando gli elementi (o alcuni di essi), per i quali
fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati
e gli stessi, valutati unitariamente agli altri elementi raccolti nel
processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per
una condanna, a norma dell'art. 479, terzo comma, del codice di
procedura penale del 1930.
2. - Sia il rimettente che l'Avvocatura Generale dello Stato hanno
posto in risalto, per sostenere la rispettiva ed antitetica
ricostruzione del quadro normativo applicabile nel giudizio a quo,
singole affermazioni contenute in una recente sentenza delle Sezioni
unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1990, n.
1), così isolando fra loro, all'interno del tessuto argomentativo in
cui si articola quella pronuncia, aspetti parziali, che, al
contrario, si sostengono solo nell'alveo di una lettura unitaria.
L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla
Avvocatura Generale dello Stato si fonda, infatti, sull'assunto,
paradigmaticamente enucleato dalla sentenza della Corte di cassazione
ora ricordata, secondo il quale nel procedimento di revisione non si
applica la disciplina transitoria prevista dal titolo terzo del
decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti
da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice sono
disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit
actum. Tale principio - sostiene l'Avvocatura - soffre un
temperamento in ossequio all'altro della perpetuatio iurisdictionis,
per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato
dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione
delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del
procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione
della nuova disciplina - conclude l'Avvocatura - è rappresentata
dalla competenza, sicché, nel caso di specie, trova applicazione non
l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con
l'ovvio epilogo di rendere rilevante la situazione del dubbio ai fini
della revoca della sentenza di condanna.
3. - La tesi della Avvocatura non può essere condivisa, giacché
essa, non dando sufficiente risalto alle conclusioni cui è pervenuta
la Corte regolatrice, omette di trarne le necessarie conseguenze sul
piano logico-sistematico. Chiamata infatti a dirimere un contrasto
giurisprudenziale insorto proprio su tale aspetto, la Corte a Sezioni
unite ha statuito che per ritenere operante il principio della
perpetuatio iurisdictionis non può farsi riferimento alla semplice
presentazione di un'istanza, "ma è necessario che il giudice al
quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente la
trattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme", sicché,
ove "l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di
cassazione in data anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale, ma la Corte non ne abbia, prima di tale data,
iniziato la trattazione, si rendono applicabili le norme del nuovo
codice di rito". La conclusione inversa, dunque, si impone ove sia
data l'ipotesi reciproca: vale a dire che se la Corte di cassazione
ha iniziato a trattare l'istanza di revisione prima dell'entrata in
vigore del nuovo codice di rito, ibi et finem accipere debet, sicché
il giudizio, ormai iniziato, resta radicato sino al suo esaurirsi
davanti al giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.
4. - Ma una volta ammessa la validità del principio della
perpetuatio iurisdictionis, ne consegue che il giudice "prorogato"
nella competenza deve applicare il rito proprio di quel tipo di
giudizio che è stato "prorogato": se la competenza, quindi, deve
essere riconosciuta alla Corte di cassazione quando questa ha
"ritenuto" l'istanza prima del 24 ottobre 1989, ne deriva che la
stessa Corte deve procedere al giudizio rescindente secondo le norme
del vecchio codice; e sempre il vecchio codice deve applicare il
giudice di rinvio in fase rescissoria.
Qualora, invece, si volesse aderire alla tesi della Avvocatura
portandola al naturale epilogo, le conseguenze sarebbero davvero
paradossali: se per ipotesi, infatti, la Corte di cassazione avesse
iniziato la trattazione della istanza prima del 24 ottobre 1989 ma
avesse dovuto assumere la decisione dopo tale data, osservando
rigorosamente il principio tempus regit actum non vi sarebbe "un
codice" applicabile in quel momento; non il vecchio, infatti, essendo
lo stesso ormai abrogato, ma neppure il nuovo, visto che per
quest'ultimo la cognizione della revisione è devoluta solo alla
Corte di appello. È proprio la perpetuatio iurisdictionis, quindi,
ad evidenziare come, salvo le deroghe previste dalla disciplina
transitoria, sia assegnata ultravigenza a tutte le norme che
attengono a "quella" giurisdizione (e, quindi, all'intero rito
applicabile) e non solo - riduttivamente - alle regole sulla
competenza.
5. - D'altra parte, che non si tratti solo di un problema di
competenza, è reso evidente dal fatto che la "nuova" revisione
presenta peculiarità che vanno ben oltre la semplice individuazione
di un diverso giudice chiamato a pronunciarsi sulla istanza. Tra le
non poche differenze, infatti, che connotano la disciplina della
revisione dettata dagli artt. 629 e seguenti del nuovo codice
rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e seguenti del codice
abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica
del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne
caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In
luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente,
devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase
rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione
delle varie ipotesi descritte dall'art. 561, secondo comma, del
codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla
ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito
alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha
pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi,
rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione
della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai
"unificato" nelle sue cadenze davanti ad un solo giudice (la corte di
appello) individuato ratione loci nei modi di cui si è detto.
Anche per ciò che attiene al rito applicato in sede "rescissoria"
non mancano significative diversità tra il vecchio e il nuovo
impianto codicistico. Mentre, infatti, l'art. 565, ultimo comma, del
codice abrogato stabiliva che "quando il giudizio è stato rinviato
ad un giudice di appello, questi provvede in ogni caso alla
rinnovazione totale del dibattimento", l'art. 636, secondo comma, del
nuovo codice, in luogo della rinnovazione della istruzione
dibattimentale, stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano
le disposizioni previste per il giudizio di primo grado "in quanto
siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta
di revisione", giustificandosi tale scelta - precisa la Relazione al
progetto preliminare - con la ritenuta "necessità, nei limiti
dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte le attività
istruttorie necessarie, che non sono proprie di un giudice di
appello".
Ma l'aspetto che maggiormente risalta ai fini del presente
giudizio concerne le "formule" con le quali può essere prosciolto il
condannato in sede di revisione. Stabiliva, infatti, l'art. 566,
secondo comma, del codice abrogato che il giudice poteva assolvere
nel giudizio di rinvio soltanto quando avesse ritenuto la sussistenza
di "una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo
capoverso dell'articolo 479", dovendo in ogni altro caso confermare
la sentenza di condanna: sicché quest'ultimo epilogo era imposto,
qualora il giudice fosse pervenuto alla conclusione di ritenere
applicabile nella specie la formula del dubbio, prevista dall'art.
479, secondo capoverso, dello stesso codice. Essendo scomparsa tale
formula dal nuovo codice, coerentemente stabilisce l'art. 631 che gli
elementi in base ai quali si chiede la revisione devono "essere tali
da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto
a norma degli articoli 529, 530 o 531". Poiché l'art. 530, secondo
comma, stabilisce a sua volta che "il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il
fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona
imputabile", ne consegue che, in presenza di una prova insufficiente
o contraddittoria, la revisione, esclusa dal vecchio codice, viene ad
essere nel nuovo testualmente ammessa.
È, quindi, proprio l'assoluta diversità di regime che connota
l'istituto della revisione nel vecchio e nel nuovo codice a non poter
sopportare la meccanica sovrapposizione di disciplina che verrebbe
ineluttabilmente a scaturire ove fosse rigorosamente osservato il
principio tempus regit actum, dal momento che, al contrario, sono
proprio i parametri costituzionali invocati dal rimettente ad imporre
una lettura delle norme che consenta di ritenere applicabili i
necessari istituti di raccordo intertemporale previsti dal titolo III
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Sicché, anche per
questa via, deve pervenirsi alla conclusione di ritenere applicabile
la disciplina transitoria.
6. - A questa conclusione, d'altra parte, deve pervenirsi anche
sulla base di argomenti testuali. Occorre infatti rilevare, a tale
riguardo, che se, da un lato, la tipologia degli atti, al cui previo
compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice
subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, appare
esaurire la rassegna dei diversi epiloghi che definiscono la fase
istruttoria, ciò non toglie che anche il giudizio di revisione
pendente alla data di entrata in vigore del nuovo codice debba essere
a pieno titolo annoverato fra i "procedimenti in corso che si trovano
in una fase diversa da quella istruttoria", ai quali, pure, è
significativamente dedicata la rubrica dell'articolo ora ricordato.
In altri termini, se il compimento di taluni atti tipici costituisce
il presupposto necessario perché il procedimento prosegua con
l'osservanza delle norme anteriormente vigenti e se, ancora, tali
atti valgono a segnalare la conclusione della fase istruttoria, ne
deriva che gli stessi rappresentano il requisito "minimo" - rispetto
agli ulteriori stadi del processo - che determina l'ultravigenza del
vecchio regime, senza peraltro esaurire la portata del principio:
sicché, ove il procedimento in corso alla data di entrata in vigore
del nuovo codice si trovi in una fase diversa da quella istruttoria
perché è la fase stessa a difettare, come nel caso del giudizio di
revisione, il procedimento medesimo deve proseguire con l'osservanza
delle norme anteriormente vigenti, salvo le deroghe espressamente
previste dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989.
Né è possibile far leva, come mostra di fare il rimettente,
sulla considerazione che, inquadrandosi la revisione al di fuori del
procedimento di cognizione propriamente detto, la stessa non potrebbe
iscriversi nel novero dei procedimenti rispetto ai quali può trovare
applicazione l'art. 241 delle disposizioni transitorie, con la
conseguenza di rendere inoperanti le disposizioni del nuovo codice
richiamate dall'art. 245. Isolandosi, infatti, dal contesto, una
affermazione di principio pur contenuta nella più volte richiamata
sentenza delle Sezioni unite, se ne perde il reale significato, che -
come si è già accennato - è solo quello di rimarcare come la
competenza e il rito siano stabiliti in funzione della disciplina
processuale vigente non alla data in cui è stata proposta l'istanza
di revisione, ma a quella in cui il giudice ne ha concretamente
iniziato la trattazione. D'altra parte, neppure va sottaciuta la
circostanza che nel procedimento a quo non solo si è integralmente
esaurita, prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di
rito, l'intera fase rescindente, ma, sempre anteriormente a tale
data, ha avuto inizio lo stesso giudizio rescissorio, la cui prima
udienza si è infatti celebrata il 20 ottobre 1989. Introdotta,
quindi, la fase rescissoria, e poiché questa - come correttamente ha
rilevato la difesa del condannato - "prevede la rinnovazione del
dibattimento con l'assunzione di nuove prove", sicché "durante il
suo svolgimento i giudici 'conoscono' la causa ordinando la
rinnovazione del dibattimento, disponendo perizie, interrogando
testimoni.. .. ..", appare evidente come tale fase si snodi secondo
le regole che disciplinano l'ordinario procedimento di cognizione nel
corrispondente grado di giudizio, rendendo quindi vano qualsiasi
sforzo volto ad escludere, sulla base dei riferiti argomenti,
l'applicazione del regime transitorio.
Posto, dunque, che anteriormente alla data del 24 ottobre 1989 ha
avuto inizio il giudizio di rinvio davanti alla Corte rimettente e
che, quindi, sempre anteriormente a tale data, è stato emesso il
relativo atto introduttivo nella forma del decreto di citazione, e
considerato che proprio il "decreto di citazione a giudizio" è
annoverato fra gli atti al cui compimento l'art. 241 delle
disposizioni transitorie subordina l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti, con le deroghe previste dall'art. 245, se ne
può concludere che, anche su di un piano rigorosamente formale,
sussistono nel procedimento a quo tutti i presupposti per ritenere
applicabile l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in
quanto espressamente richiamato dall'art. 245.
7. - Le conseguenze che devono trarsi dai rilievi dianzi svolti
sono a questo punto di agevole individuazione, considerato che la
portata dell'art. 254 delle norme transitorie, a tenore del quale "le
sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le
formule previste dal codice", non lascia spazio a dubbi circa gli
effetti che vengono a riverberarsi sulla norma oggetto di denuncia.
Come traspare da una analisi squisitamente lessicale del riprodotto
enunciato normativo e come d'altra parte è fatto palese nella
Relazione al progetto preliminare delle disposizioni transitorie del
nuovo codice, il legislatore delegato ha infatti "inteso escludere la
possibilità, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza" del
codice abrogato "che vengano adottate formule di proscioglimento per
insufficienza di prove". Una esclusione, questa, incisivamente
ribadita dalla Corte di cassazione, la quale, in una pronuncia
richiamata dalla difesa del condannato (Sezioni unite, 3 febbraio
1990, n. 3974), ha affermato il principio che "l'unica regola di
decisione applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è
quella che impone l'assoluzione con formula piena 'anche quando.. è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che
il reato è stato commesso da persona imputabile'".
Al fondamento della richiamata disposizione transitoria non vi è,
dunque, per stare alla interpretazione del giudice di legittimità ed
alla stessa ratio legis, una semplice equiparazione tra formule alla
quale fa eco una "combinazione" tra le corrispondenti regole di
giudizio, ma la scelta più radicale di espellere dal sistema la formula di proscioglimento per insufficienza di prove, già prevista,
per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, dall'art. 479,
secondo capoverso, del codice abrogato, la cui regola di giudizio
("Se non risultano sufficienti prove per condannare.. .. ..") è
stata coerentemente riformulata negli innovativi termini che
compaiono nell'art. 530, secondo comma, del codice vigente.
8. - Dovendosi pertanto concludere che, anche nei procedimenti che
proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479,
secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione,
dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere
pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice, e tenuto
conto, pertanto, che anche agli effetti della norma denunciata la
sentenza di assoluzione segue le formule e le regole di giudizio
stabilite dall'art. 530 del codice vigente, ne deriva che il dubbio
di legittimità costituzionale avanzato dal rimettente è infondato,
proprio perché la situazione di insufficienza di prove circa la
commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che
determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista
dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il
procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza
delle norme previste dal nuovo codice di rito.
9. - Le considerazioni dianzi svolte escludono la fondatezza della
eccezione di inammissibilità della questione dedotta dai difensori
delle parti civili sotto il profilo della errata individuazione della
norma da denunciare, giacché il quesito sottoposto all'esame di
questa Corte è stato correttamente enucleato dal giudice rimettente
in base alla prospettata ricostruzione del quadro normativo. A
sostegno della indicata eccezione, d'altra parte, non può neppure
valere il rilievo che, essendo stabilito nell'art. 562, primo comma,
del codice abrogato che l'annullamento della sentenza di condanna da
parte della corte di cassazione "è sottoposto alla condizione che
nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere
assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo
479", sarebbe questa la fonte normativa che costituisce la regola
imposta al giudice di rinvio (e quindi l'unica disposizione
eventualmente da denunciare), mentre la previsione dettata dall'art.
566, secondo comma, dello stesso codice rappresenterebbe rispetto
alla prima null'altro che una mera specificazione, priva di reale
autonomia precettiva. Ad escludere la fondatezza di un simile rilievo
sta il fatto che, a differenza delle ordinarie ipotesi di
annullamento con rinvio, nel caso della revisione la corte di
cassazione si trova in presenza di una sentenza passata in giudicato,
sicché ben si comprende la ragione per la quale - postulandosi un
rinvio per l'esame del merito, ed essendo questo a devoluzione
circoscritta - l'annullamento non determini la "cancellazione"
automatica della condanna ma sia condizionato all'accertamento da
compiere in sede rescissoria. Ma ciò non toglie che la sentenza del
giudice di rinvio sia concettualmente e strutturalmente autonoma
rispetto a quella della corte di cassazione. Nell'art. 562, dunque,
si individuano i limiti dell'annullamento, mentre nell'art. 566 si
stabiliscono i limiti della assoluzione: e che i due concetti siano
fra loro diversi è dimostrato dal fatto che il giudice di rinvio,
quando non pronuncia assoluzione, "deve confermare la sentenza di
condanna". Conferma, questa, della quale non vi sarebbe alcun bisogno
ove dovesse annettersi rilievo assorbente ed esclusivo
all'annullamento condizionato della corte di cassazione, giacché,
non avverandosi la "condizione", cadrebbe l'annullamento della
condanna che non dovrebbe essere in alcun modo confermata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del
codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di
Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte