Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 698/1975
  • art. 2legge 698/1975
  • art. 5legge 698/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione

della Maternità e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge

1° agosto 1977, n. 563, e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4)

del regolamento del trattamento di quiescenza del personale

dell'ONMI, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1992 dalla

Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.D.E.L.

contro Mercatucci Edda ed altre e da Di Vincenzo Neda ed altre contro

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Minet Maria ed altre nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Paola Iossa Ajello per Minet Maria ed altre e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti

rispettivamente dall'INADEL contro Edda Mercatucci e altre e da Neda

Di Vincenzo e altre contro l'INADEL per l'annullamento della sentenza

del Tribunale di Roma 16 luglio 1990, la Corte di cassazione, con

ordinanza del 10 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 23

dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto

1977, n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3

e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia).

In linea con la giurisprudenza prevalente, di merito e di

legittimità, la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante, per

la conservazione del diritto all'indennità di buonuscita al

personale ex ONMI per il periodo di servizio svolto alle dipendenze

del disciolto ente, la differenza tra dipendenti che a suo tempo

avevano optato, ai fini del trattamento di pensione, per la

iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

(CPDEL) e dipendenti

che viceversa erano rimasti affiliati all'assicurazione generale

obbligatoria gestita dall'INPS. Questo indirizzo interpretativo è

stato rovesciato da una recente decisione delle Sezioni unite della

Corte di cassazione (sent. 9 maggio 1991 n. 5186), la quale,

nell'esercizio della funzione nomofilattica prevista dall'art. 374,

secondo comma, cod. proc. civ., ha statuito che i dipendenti

dell'ONMI, trasferiti agli enti locali e optanti per l'iscrizione

alla CPDEL, hanno diritto verso l'INADEL a un unico complessivo

trattamento di fine servizio, calcolato in base all'ultima

retribuzione percepita presso l'ente di destinazione, con

applicazione di distinti elementi di calcolo previsti, in relazione

ai due periodi di servizio svolti presso l'ONMI e presso gli enti

locali, dai rispettivi ordinamenti.

Per il primo di tali periodi, a norma degli artt. 2, 3 e 4 del

regolamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con

decreto interministeriale 5 agosto 1969 - al quale, secondo le

Sezioni unite, fa rinvio materiale il citato art. 9 della legge 23

dicembre 1975, n. 698, suscettibile pertanto di diretta

interpretazione da parte della Corte di cassazione - nel trattamento

complessivo può essere compresa soltanto l'indennità di anzianità,

maturata all'atto del trasferimento e liquidata nella misura prevista

dal citato regolamento, non anche l'indennità di buonuscita prevista

dal regolamento stesso. Quest'ultima si aggiunge all'indennità di

anzianità per i soli dipendenti ex ONMI che non abbiano esercitato

l'opzione conservando il regime previdenziale dell'INPS.

Così interpretata, la norma è ritenuta dal giudice a quo di

dubbia costituzionalità. La Corte osserva in primo luogo, che l'art.

8 della legge n. 698 del 1975 ha previsto, con disposizione contraria

a quella previgente del regolamento, l'iscrizione d'ufficio alla

CPDEL di tutto il personale dell'ONMI trasferito agli enti locali, ai

fini del trattamento di pensione (circostanza che all'epoca si

riteneva giustificatrice del differente trattamento di cui al

regolamento in questione), salva l'opzione per il mantenimento

dell'iscrizione all'INPS. D'altra parte, per il personale di cui si

discute il diritto al trattamento di fine rapporto, si matura

soltanto al termine dell'unico rapporto di servizio, prima alle

dipendenze dell'ONMI e poi, senza soluzione di continuità, presso

l'ente di destinazione. Conseguentemente, in tale momento la

posizione dei dipendenti ex ONMI, che avevano precedentemente optato

per la CPDEL ai fini della pensione, e quella dei loro colleghi, che

non avevano esercitato tale opzione rimanendo iscritti all'INPS, è

identica perché a tutti il trattamento previdenziale è corrisposto

dalla CPDEL. Tuttavia solo i secondi hanno diritto anche

all'indennità di buonuscita per il periodo di servizio presso

l'ONMI, mentre ai primi per questo periodo spetta soltanto

l'indennità di anzianità.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 38 Costituzione in considerazione

del fatto che il fondo per l'indennità di buonuscita era costituito

anche con contributi degli assicurati.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite quattro

delle controricorrenti concludendo per la fondatezza della questione.

A loro giudizio il regolamento dell'ONMI sarebbe stato superato

dagli artt. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e 9 della legge

citata n. 698 del 1975, i quali non consentirebbero di operare

distinzioni ai fini del trattamento di fine rapporto tra i dipendenti

della soppressa ONMI, in base all'esercizio o meno dell'opzione per

l'iscrizione alla CPDEL. A sostegno di tale interpretazione, opposta

a quella accolta dalle recenti sentenze delle Sezioni unite, le parti

private osservano che dall'evoluzione storica della previdenza

concernente il personale ex ONMI risulta che, in base al regolamento

approvato nel 1969, detto personale, se assunto prima del 6 ottobre

1967 (come le ricorrenti), era iscritto, ai fini pensionistici,

all'INPS salva la corresponsione al momento del collocamento a riposo

di un'indennità integrativa pari alla differenza rispetto al

trattamento pensionistico di un dipendente statale in posizione

corrispondente. Ai fini del trattamento di fine rapporto il

regolamento prevedeva, oltre all'indennità di buonuscita pari a

quella degli impiegati statali e finanziata in modo analogo, una

indennità di anzianità pari ad una mensilità dell'ultima

retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Per il personale assunto dopo il 6 ottobre 1967, invece, si

stabiliva che fosse iscritto alla CPDEL e avesse quindi il

trattamento pensionistico di fine servizio dei dipendenti degli enti

locali. La possibilità di ottenere tale trattamento fu estesa anche

ai dipendenti iscritti all'INPS consentendo loro, entro cinque anni

dall'entrata in vigore del regolamento, di optare per la CPDEL con

conseguente cessazione di ogni forma di trattamento integrativo di

pensione. Quanto al trattamento di fine servizio degli optanti l'art.

2 si limitava a richiamare la normativa relativa alla liquidazione

dell'indennità di anzianità, nulla disponendo in ordine

all'indennità di buonuscita e al rimborso dei relativi contributi

già trattenuti.

Quest'ultima disposizione non può essere interpretata, secondo le

parti costituite, se non nel senso proposto dalla Corte remittente.

L'interpretazione contraria verrebbe a creare un'irragionevole

disparità del trattamento di fine rapporto di dipendenti aventi la

medesima posizione di lavoro, collegata esclusivamente alla

circostanza dell'esercizio o meno dell'opzione prevista dal

regolamento circa il passaggio alla CPDEL o la conservazione

dell'iscrizione all'INPS.

Queste considerazioni sono state ulteriormente ribadite in una

memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, con

l'aggiunta del rilievo che ove la ratio dell'esclusione

dell'indennità di buonuscita per i dipendenti che hanno optato per

l'iscrizione alla CPDEL fosse individuata nel maggior favore del

trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali rispetto

al trattamento INPS, tale ratio sarebbe venuta meno dopo l'automatica

iscrizione alla CPDEL di tutto il personale ex ONMI transitato agli

enti locali, disposta dalla legge del 1975. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione impugna, per contrasto con gli artt. 3

e 38, secondo comma, Costituzione, il "combinato disposto degli artt.

9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (modificato dall'art. 5 della

legge 1° agosto 1977, n. 563) e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3

e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), approvato con

decreto interministeriale del 5 agosto 1969, nella parte in cui, per

il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Opera, esclude

il diritto all'indennità di buonuscita nei confronti dei dipendenti

che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la

conservazione dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai

dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. - La questione è inammissibile.

Ad avviso del giudice a quo, le norme del detto regolamento - cui

rinvia l'art. 9, secondo comma, della legge n. 698 del 1975 ai fini

della liquidazione agli ex dipendenti dell'ONMI del trattamento di

fine servizio per il periodo di lavoro prestato presso il disciolto

ente - sono divenute ingiustificatamente discriminatorie in seguito

all'art. 8 della legge citata, che ha disposto l'iscrizione d'ufficio

alla CPDEL di tutto il personale ex ONMI transitato agli enti locali,

compresi i dipendenti che precedentemente avevano scelto, non

esercitando l'opzione prevista dal regolamento, di rimanere iscritti

all'INPS.

La questione di legittimità costituzionale è stata dunque

sollevata sul presupposto che il richiamo della legge del 1975 al

regolamento del 1969 abbia natura di rinvio materiale, con l'effetto

di attribuire alle norme recepite forza di legge formale. Tale

valutazione diverge dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale,

nel decidere una questione perfettamente analoga, ha ritenuto che

"l'art. 9 della legge soppressiva dell'ONMI, della cui

costituzionalità si dubita, non ha la portata e lo scopo di

stabilire la disciplina e in particolare la misura del trattamento di

fine servizio, limitandosi a far menzione del regolamento in parola

non per trasformarlo in legge formale, ma solo per indicare la fonte

della disciplina sostanziale, che resta pur sempre di natura

regolamentare" (ord. n. 121 del 1988).

Che si tratti di mero rinvio formale, privo di efficacia novatrice

della fonte delle norme richiamate, è attestato, sul piano della

struttura linguistica della norma rinviante, dal rilievo che il

richiamo si riferisce genericamente al regolamento, cioè a un

complesso di norme non meglio determinate, laddove, perché sia

possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione

favorevole al rinvio formale), occorre che il richiamo sia

indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla

stessa norma che lo effettua.

Pertanto, la disciplina denunciata come ingiustificatamente

discriminatoria, non derivando da una fonte di primo grado, non può

formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimità

costituzionale delle leggi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.

698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale

per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3

e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di

quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto

interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte