Sentenza n. 311/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:
1) il 16 settembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale per i minorenni di Catania, nel procedimento
penale a carico di G.G., iscritta al n. 1310 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 10 dicembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare presso
il tribunale per i minorenni di Trieste, nel procedimento penale a
carico di S.G. ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i
minorenni di Catania ha sollevato, con ordinanza del 16 settembre
1996 (r.o. 1310 del 1996), questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma e
101, secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rinvio si premette che il presidente del collegio
chiamato a trattare l'udienza preliminare è lo stesso magistrato che
in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, ha
disposto, contestualmente alla convalida dell'arresto in flagranza,
la misura della custodia cautelare in istituto penale per minorenni
nei confronti dell'indagato.
Il rimettente richiama i numerosi interventi della Corte
costituzionale sull'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che ne hanno
ampliato l'ambito di applicazione in vista del più rigoroso rispetto
del principio del "giusto processo", nel suo aspetto della necessaria
imparzialità del giudice, riconoscendo l'incostituzionalità della
citata norma in tutte le mancate previsioni di incompatibilità alla
funzione giudicante - quale si ravvisa in ogni decisione in ordine ai
profili della responsabilità, della colpevolezza e del trattamento
penale - a causa di una precedente pronuncia su temi, come quello
della libertà personale, che rappresentano un'anticipazione del
merito, effettuata secondo criteri omogenei di valutazione, come, ad
esempio, per il profilo del giudizio prognostico sulla concedibilità
del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 275,
comma 2-bis cod. proc. pen.). In particolare, il giudice a quo
riporta alcuni passaggi della sentenza n. 155 del 1996 della Corte
costituzionale.
Relativamente allo svolgimento dell'udienza preliminare, osserva
poi il rimettente, proprio i princìpi elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale in tema di incompatibilità pongono in risalto una
fondamentale distinzione tra processo ordinario e processo minorile.
Nel processo penale ordinario, le ipotesi nelle quali il giudice
dell'udienza preliminare è chiamato a una funzione di giudizio sono
identificabili solo nello svolgimento dei riti alternativi, con i
quali il giudice definisce nel merito il processo; fuori di tali
casi, il giudice dell'udienza preliminare non svolge una
giurisdizione piena di merito, limitandosi a verificare se vi siano
elementi sufficienti al passaggio alla fase dibattimentale, con una
valutazione che, anche dopo l'ampliamento della regola stabilita a
tale riguardo (art. 425 cod. proc. pen., come modificato dalla legge
8 aprile 1993, n. 105), non integra il "giudizio" nel senso
anzidetto.
Sono diverse la struttura e la funzione dell'udienza preliminare
nel processo minorile, che è caratterizzata in modo del tutto
peculiare, "tanto da potersi considerare in sé quale rito
alternativo".
Nell'udienza preliminare minorile, infatti, l'alternativa
proscioglimento-rinvio a giudizio non è necessitata e anzi risulta
in concreto la meno frequente. Al termine dell'udienza preliminare,
il giudice ha diverse possibilità di conclusione del procedimento,
tutte aventi contenuto decisorio: può sospendere il processo e
mettere alla prova l'imputato, con successiva declaratoria di
estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (artt. 28
e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni); può dichiarare
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del
d.P.R. citato), per concessione del perdono giudiziale o per difetto
di imputabilità o per incapacità di intendere e di volere (artt. 26
e 32 del d.P.R. citato); può, ancora, disporre l'applicazione di una
sola sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria (art. 32, comma 2,
dello stesso d.P.R.). Ed è il contenuto decisorio di tali esiti che
spiega la composizione collegiale del giudice dell'udienza
preliminare in questione (art. 50-bis dell'ordinamento giudiziario).
Queste ipotesi presuppongono una valutazione e un convincimento
sulla colpevolezza, in base allo stato degli atti disponibili,
poiché le formule elencate possono essere adottate se e in quanto un
fatto-reato sussista e l'imputato lo abbia commesso (come, del resto,
si desume dalla sentenza n. 77 del 1993 della Corte costituzionale);
ne è riprova la facoltà di opposizione (artt. 32 e 32-bis del
d.P.R. richiamato) dinanzi al Tribunale per i minorenni, attribuita
all'imputato (sentenza n. 77 del 1993) proprio per recuperare il
giudizio dibattimentale, altrimenti evitato.
Tutte le ipotesi ricordate costituiscono un "giudizio", dagli esiti
non preventivabili in anticipo. Il rispetto dei princìpi
costituzionali (uguaglianza di trattamento, diritto di difesa,
precostituzione del giudice naturale, presunzione di non
colpevolezza, terzietà del giudice) che delineano il giusto processo
impone dunque che alle suddette ipotesi venga applicata la medesima
previsione di incompatibilità, in ragione della precedente
valutazione sulla libertà personale, a presidio dell'imparzialità
del giudice. Né una diversa soluzione potrebbe giustificarsi
sostenendo che al processo penale minorile debbano accordarsi
garanzie inferiori a quelle del processo ordinario.
Il rimettente conclude esponendo che osservazioni analoghe
potrebbero essere formulate relativamente a ulteriori e diversi casi,
esemplificativamente indicati ma dichiaratamente non rilevanti nel
giudizio a quo.
2. - Con ordinanza del 10 dicembre 1996 (r.o. 5 del 1997) il
giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni
di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del
processo a carico di imputati minorenni il giudice per le indagini
preliminari che abbia, in precedenza, rigettato la richiesta del
pubblico ministero per la declaratoria di non luogo a procedere nei
confronti del minore per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27
del d.P.R. n. 448 del 1988.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in
ipotesi analoghe, anche nel caso in esame, nel quale il giudice per
le indagini preliminari ha conosciuto del fatto e ha espresso un
giudizio, di contenuto e non formale, sulla responsabilità
dell'indagato, si configura - ad avviso del giudice a quo - quella
prevenzione che giustifica l'incompatibilità alla successiva
ulteriore valutazione del medesimo fatto nell'ambito dell'udienza
preliminare; udienza che, nel processo minorile, è sede processuale
con "prevalente carattere decisorio". In difetto, si verificherebbe
la lesione dei parametri costituzionali dedotti (artt. 3, 24, 25 e
101 della Costituzione). Considerato in diritto
1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i
minorenni di Catania dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del
processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il
giudice che, in qualità di giudice per le indagini preliminari,
abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato.
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i
minorenni di Trieste, a sua volta, dubita della legittimità
costituzionale del medesimo art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza
preliminare del processo minorile quello stesso giudice che, come
giudice delle indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta
formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni).
In entrambi i casi, i giudici rimettenti ritengono l'esistenza di
un pregiudizio del giudice che ne compromette l'imparzialità, con
violazione del principio costituzionale del "giusto processo", quale
risulterebbe dagli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo
comma; 27, secondo comma (parametro questo indicato solo dal primo
giudice) e 101, secondo comma, della Costituzione.
2.- Le due questioni, riguardando entrambe problemi di
compatibilità del giudice alla partecipazione all'udienza
preliminare del giudizio penale minorile sotto il profilo del
rispetto dell'esigenza costituzionale di imparzialità del giudice,
possono essere riunite per essere decise in un'unica sentenza.
3.- La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale per i minorenni di Catania è fondata.
Fuori discussione, dopo la sentenza n. 432 del 1995 di questa
Corte, confermata in varie successive occasioni, è l'esigenza,
imposta dalla Costituzione, di escludere la possibilità che il
medesimo giudice, quale persona fisica, possa pronunciarsi nei
confronti del medesimo imputato, sia in sede cautelare personale, sia
in sede di giudizio sul merito dell'accusa. Il caso proposto dal
giudice rimettente è costituito, per l'appunto, da un giudice che si
è pronunciato in sede cautelare personale. L'esistenza dell'elemento
pregiudicante non può dunque essere negata. È invece da verificare
l'altro termine della relazione d'incompatibilità, l'elemento
pregiudicato. A tal fine occorre chiarire la natura delle pronunce
che possono essere adottate in sede di udienza preliminare nel
giudizio penale minorile.
La giurisprudenza di questa Corte, considerando che può farsi
questione d'incompatibilità del giudice in conseguenza di precedenti
decisioni prese nel corso del procedimento solo in quanto egli sia
chiamato a rendere un giudizio sul merito dell'accusa, mentre
all'attività cui il giudice è chiamato nell'udienza preliminare
deve riconoscersi, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc.
pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105 (v. sentenza n. 71 del
1996), una funzione essenzialmente processuale, in quanto controllo
sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico
ministero e non quale giudizio anticipato rispetto a quello
dibattimentale (sentenza n. 82 del 1993), è ferma nell'escludere
l'estensibilità della regola dell'incompatibilità prevista nel
comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza
preliminare (sentenza n. 64 del 1991; ordinanze nn. 24, 232, 279, 333
e 410 del 1996, e n. 97 del 1997).
Tuttavia, nel processo penale minorile l'udienza preliminare si
presenta con caratteristiche tali da escludere la riferibilità ad
essa delle anzidette considerazioni, valide per il processo penale
comune.
Deve considerarsi che nel processo penale a carico dei minori, il
giudice dell'udienza preliminare - costituito da un collegio composto
da un magistrato e da due giudici onorari, a norma dell'art. 50-bis,
comma 2, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (inserito dall'art. 14 delle
"Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni", in
allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) - è chiamato a
prendere decisioni che non trovano riscontro nell'udienza preliminare
del giudizio penale comune.
In particolare, oltre a poter pronunciare d'ufficio sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del
d.P.R. n. 448 del 1988), può sospendere il processo e mettere alla
prova l'imputato e, dopo non oltre tre anni o un anno a seconda dei
casi, dichiarare l'estinzione del reato, prendendo provvedimenti
conseguenti circa l'affidamento del minorenne ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e impartendo prescrizioni
dirette alla riparazione delle conseguenze del reato e alla
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato (artt. 28
e 29); può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale (art. 32, comma 1) o (in
conseguenza del rinvio operato dall'art. 32, comma 1, all'art. 425
cod. proc. pen.) per difetto di imputabilità (v. sentenza n. 41 del
1993), nonché sentenza di condanna a sola pena pecuniaria o a
sanzione sostitutiva (art. 32, comma 2).
Questa più ampia gamma di esiti dell'udienza preliminare nel
processo penale minorile, che è giustificata dalla necessità di
evitare fin dove è possibile la celebrazione del giudizio
dibattimentale, in considerazione delle speciali esigenze di
protezione della personalità dei minori coinvolti, fa sì che la
funzione di tale udienza non possa ritenersi di natura analoga a
quella dell'udienza preliminare nel giudizio penale comune, cioè
esclusivamente processuale. Non potrebbe ritenersi che il giudice
dell'udienza preliminare minorile sia chiamato a svolgere
essenzialmente un'attività di controllo sull'azione del pubblico
ministero al fine di aprire o chiudere la possibilità dello
svolgimento del processo nella sede propria del dibattimento: la sua
è infatti una funzione di giudizio che include la possibilità di
adottare pronunce altrimenti riservate all'organo del dibattimento e
che può perfino sfociare in una sentenza di condanna o in una
sentenza che presuppone comunque l'accertamento della responsabilità
(v. sentenza n. 77 del 1993).
Per le considerazioni che precedono circa la natura di alcune delle
decisioni che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a
prendere, il riferimento più pertinente che può farsi alla
giurisprudenza di questa Corte è alla sentenza n. 155 del 1996, con
la quale venne affermato che la precedente pronuncia in ordine a una
misura cautelare personale nei confronti dell'imputato determina un
pregiudizio dell'imparzialità del giudice, qualora lo stesso venga
chiamato nell'udienza preliminare, su iniziativa delle parti, a
pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti
cod. proc. pen.), ovvero a disporre l'applicazione della pena su
richiesta (artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.). Pur nella
diversità delle situazioni, il punto comune è rappresentato da
pronunce terminative del giudizio che contengono o presuppongono
l'affermazione di responsabilità dell'imputato. La possibilità di
tali pronunce dimostra l'esistenza di un giudizio, con la
partecipazione al quale, in conseguenza dell'esigenza di
imparzialità che questa Corte in numerose pronunce ha ritenuto
essere aspetto determinante del "giusto processo" voluto dalla
Costituzione, deve ritenersi incompatibile il giudice che in
precedenza si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare
personale nei confronti del medesimo imputato.
4. - La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale per i minorenni di Trieste è invece infondata
per l'assenza di forza pregiudicante nella pronuncia del giudice per
le indagini preliminari che respinge la richiesta formulata dal
pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice rimettente, la
valutazione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a
svolgere a norma dell'art. 27, comma 1, delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, non può affatto
ritenersi quale "giudizio contenutistico e non meramente formale
sulla responsabilità" dell'imputato, giudizio che, per la
giurisprudenza di questa Corte, è idoneo a determinare pregiudizio
per l'imparzialità del giudice. Tale valutazione concerne infatti,
oltre l'apprezzamento del pregiudizio che il procedimento penale in
sé considerato reca alle esigenze educative del minore, la
fondatezza delle ragioni che inducono il pubblico ministero a
richiedere la peculiare declaratoria, ragioni che il citato art. 27,
comma 1, indica nella tenuità del fatto e nell'occasionalità del
comportamento. Ma è evidente che il giudice per le indagini
preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico
ministero in astratto e assumendo l'ipotesi accusatoria, per
l'appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto
che il fatto è stato effettivamente commesso e che l'imputato ne
porta la responsabilità. Una tale valutazione non sarebbe del resto
nemmeno possibile, data la fase processuale in cui si versa,
anteriore tanto al dibattimento quanto all'udienza preliminare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le
indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura
cautelare personale nei confronti dell'imputato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal
giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni
di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte