Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, 263

del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2

e 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), nonché degli artt. 5, 37, 223 e 263 del

codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello

stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 16 giugno e il 21

luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 539 e 544 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 16 giugno 1999 (R.O.

n. 539 del 1999) nel corso dell'udienza preliminare relativa a un

procedimento penale a carico di un imputato del reato di mancanza

alla chiamata (art. 151 del codice penale militare di pace), il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma,

della Costituzione, degli articoli 5, 151, 263 del codice penale

militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione

militare, anziché devolverlo al giudice ordinario, il reato di

mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in

tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi

diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o

senza addurre motivo alcuno;

che il giudice a quo premette che l'art. 14, comma 3, della

legge n. 230 del 1998 ha attribuito la cognizione del delitto di

rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, previsto dal

comma 2 dello stesso articolo, alla giurisdizione del giudice

ordinario, mentre, in base alle disposizioni censurate, il reato di

mancanza alla chiamata continua a soggiacere alla giurisdizione

militare;

che, a suo avviso, nelle due fattispecie criminose, previste

rispettivamente dall'art. 151 cod. pen. mil. pace e dall'art. 14,

comma 2, della legge n. 230 del 1998, esisterebbe identità di

interesse tutelato, di entità di pena, di modalità oggettive di

condotta e di qualifica soggettiva di appartenenza alle Forze armate

dell'agente, sicché comporterebbe violazione del canone della

ragionevolezza conservare, per la prima fattispecie, la giurisdizione

dei tribunali militari e devolvere la cognizione soltanto della

seconda al giudice ordinario;

che le disposizioni censurate violerebbero altresì

l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché la semplice

adduzione dei motivi di coscienza di cui all'art. 1 della legge

permetterebbe all'imputato di scegliere sia il giudice

territorialmente competente che la autorità giudiziaria dotata di

giurisdizione;

che, infine, sempre secondo il remittente, nel mancante alla

chiamata, non essendosi per lui verificata alcuna incorporazione né

costituito alcun legame organico con le Forze armate, farebbe difetto

lo status di militare, con conseguente violazione, da parte delle

disposizioni censurate, dell'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, che limita per il tempo di pace la giurisdizione dei

tribunali militari ai soli reati militari commessi da appartenenti

alle Forze armate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

che con altra ordinanza emessa in data 21 luglio 1999 (R.O.

n. 544 del 1999) nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un

procedimento penale a carico di un imputato del reato di lesioni

personali aggravate, commesse in stato di mancanza alla chiamata

(art. 223 del codice penale militare di pace), il medesimo giudice ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento,

questa volta, al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione,

degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in

relazione all'art. 151 dello stesso codice, "nella parte in cui

assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati

militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato

di mancanza alla chiamata";

che secondo il remittente il fatto su cui è chiamato a

decidere configurerebbe, allo stato della legislazione vigente e alla

luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, un reato

militare, la cui cognizione, ai sensi dell'art. 263 cod. pen. mil.

pace, appartiene ai tribunali militari, posto che, a norma

dell'art. 5 dello stesso codice, agli effetti della legge penale

militare sono considerati in servizio alle armi anche i militari in

stato di mancanza alla chiamata;

che, muovendo da argomentazioni analoghe a quelle sviluppate

nella precedente ordinanza di rimessione, il giudice a quo perviene

alla conclusione che il mancante alla chiamata non sia né possa

essere considerato militare in servizio, sicché le disposizioni

censurate comporterebbero, in contrasto con l'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, l'assoggettamento di un non appartenente alle

Forze armate alla giurisdizione militare;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

"inammissibile e, comunque, non fondata";

che secondo l'Avvocatura dello Stato, l'atto con il quale

sorge il rapporto di appartenenza alle Forze armate deve essere

individuato nell'arruolamento e conseguentemente le disposizioni

censurate non violerebbero l'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, poiché il soggetto in stato di mancanza alla chiamata

risulta arruolato fin dal momento in cui è stata accertata la sua

idoneità al servizio militare.

Considerato che le due ordinanze pongono questioni non dissimili

e i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che questa Corte, pronunciando su questioni in parte

analoghe, ha escluso che dal congiunto operare delle disposizioni

concernenti il trattamento, anche giurisdizionale, dei reati di

mancanza alla chiamata risulti l'estensione della giurisdizione dei

tribunali militari in tempo di pace in relazione ad uno status di

militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio

militare semplicemente potenziali;

che nella sentenza n. 73 del 1998 ha, infatti, affermato che

da quelle disposizioni si desume una nozione di servizio militare

ragionevolmente circoscritta, quale quella definita dagli articoli 3

e 5 del codice penale militare di pace come servizio che deve

iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono tenuti

i cittadini già arruolati, ai quali sia stato notificato il

provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5)

in servizio di leva anche se per essi, proprio a causa della

"mancanza", un servizio effettivo non ha ancora avuto inizio;

che, in particolare, in quella sentenza questa Corte ha

chiarito che con la chiamata alle armi sorge un dovere che, essendo

ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, è idoneo a

costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed è quindi tale da

giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare;

che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore

non ha ecceduto il limite posto dall'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo

di pace, giacché, in relazione al delitto di mancanza alla chiamata,

tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un

appartenente alle Forze armate;

che non maggior pregio presentano le censure che il

remittente avanza alla luce dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, poiché i militari che incorrono nel reato di mancanza

alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito

per legge, che è per essi il tribunale militare;

che, anche sul parametro dell'art. 3 della Costituzione, le

disposizioni denunciate sono indenni dal vizio di legittimità

costituzionale;

che questa Corte, con la sentenza n. 271 del 2000, ha invero

escluso che la diversità di trattamento, sul piano della

giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi

di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata sia priva di un

fondamento giustificativo, essendo questo ravvisabile nell'esigenza,

non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di

approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice

ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza;

che, conclusivamente, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate in riferimento a tutti i parametri invocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, e 263 del codice

penale militare di pace, in relazione all'articolo 14, commi 2 e 3,

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), nonché degli articoli 5, 37, 223, e 263 del

codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 151 dello

stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, primo

comma, e 103, terzo comma, della Costituzione e rispettivamente in

riferimento al solo articolo 103, terzo comma, della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Torino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte