Sentenza n. 312/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo
comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre
1985 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di
Angelowski Peter, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 5 settembre 1985 il Pretore di Velletri sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co.,
cod pen. in riferimento all'art. 3 Cost.
Sosteneva il Pretore nell'ordinanza l'impossibilità di infliggere
una pena unica, che abbia alla base quella da applicare per l'ipotesi
più grave aumentata ai sensi di legge, quando la continuazione si
verifichi fra reati puniti con pene non omogenee: e ciò perché
l'art. 1 del codice penale non consente di irrogare pene non previste
dalla legge, mentre sarebbe illegale l'inflizione di una pena unica
quale quella prevista per il reato più grave se, per gli altri reati
in concorso, sono previste pene di specie diversa.
Tutto ciò - ad avviso del Pretore - determinerebbe una grave ed
irrazionale situazione di disuguaglianza fra coloro che, commettendo
una serie di reati anche gravi, ma puniti con pene omogenee, possono
beneficiare del disposto di cui all'art. 81, secondo co., cod.pen., e
coloro che si vedono esclusi dal beneficio soltanto perché le pene,
fra due reati uniti dal vincolo della continuazione, sono di specie
diversa e debbono, perciò, essere applicate secondo i principi del
cumulo materiale.
Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato la quale, ricordando che la stessa questione era già stata
dichiarata non fondata da questa Corte, con sent. n. 34 del 1977,
chiedeva che la questione sollevata fosse ora dichiarata
manifestamente infondata. Considerato in diritto
1. - È esatto che questa Corte, con sent. 18 gennaio 1977 n. 34,
aveva ritenuto che non fosse applicabile il cumulo giuridico delle
pene, previsto a favore del reo dall'art. 81, secondo co., cod. pen.,
quando quelle comminate, per i reati commessi in esecuzione di un
unico disegno criminoso, non fossero omogenee alla pena base,
prevista per la violazione più grave.
Quella lontana sentenza, però, si riferiva ad una giurisprudenza
ordinaria in allora prevalente, consolidatasi - come la sentenza
stessa ricordava - "per effetto di due (allora) recentissime sentenze
delle Sezioni Unite penali". Si trattava di giurisprudenza che faceva
leva appunto su quel principio di legalità (art. 1 cod. pen.) che
l'ordinanza di rimessione ora richiama, definendolo di costituzione
materiale (in realtà, esso è costituzionalizzato nell'art. 25,
secondo co.; cfr. Corte Cost. sent. n. 15 del 1962). È proprio con
riguardo ad esso che l'ordinanza denunzia, infatti, la violazione
dell'art. 3 Cost. per coloro che incontrano nell'art. 1 cod. pen. un
ostacolo a fruire del beneficio del cumulo giuridico concesso
dall'art. 81, secondo co., cod. pen.
Ma l'evoluzione giurisprudenziale si è poi svolta, invece, in
senso del tutto opposto, anche se le stesse Sezioni Unite ribadivano
ancora, nella sent. 4 luglio 1983, che, pur dovendosi riconoscere una
più ampia sfera di applicazione dell'istituto, essa doveva restare,
comunque, "nell'ambito della medesima categoria di reati"; con ciò
escludendo la possibilità di continuazione fra delitti e
contravvenzioni (anche se dolose). Fu quello, però, il punto
d'arrivo della vecchia tesi. Infatti, la sent. Sezioni Unite penali
26 maggio 1984, risolvendo ulteriori contrasti, ricordava che fin dal
1981 la giurisprudenza aveva ben chiarito che pena legale non è
soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali. Lo è,
infatti, anche quella risultante dall'applicazione delle varie
disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio; perciò, la
pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81
cod. pen., è pena legale essa pure perché preveduta dalla legge.
2. - Ciò chiarito, non sussiste più oggi alcuna ragione di
principio per non dare integrale applicazione all'istituto della
continuazione, ed ai benefici che esso comporta in ordine alle
conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero
dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa.
Non si tratta, infatti, di decidere sul piano teorico la maggiore
o minore gravità dell'una o dell'altra pena, ma soltanto di far
godere all'imputato, quale beneficio dipendente dall'istituto della
continuazione, una minore limitazione della libertà personale
rispetto a quella che gli deriverebbe dal cumulo materiale delle
pene.
Poco conta, perciò, che l'arresto sia sicuramente una pena
detentiva di specie meno grave di quella della reclusione. Per
l'imputato, però, che nella specie è accusato di furto di
automobile e guida senza patente in esecuzione di unico disegno
criminoso, è sicuramente beneficio ispirato al favor rei ottenere
una condanna che aumenti di qualche giorno la pena per il furto,
anziché vedersi sommata a questa la pena di altri tre mesi almeno di
arresto per la guida senza patente: e ciò anche se quel qualche
giorno in più si chiamerà reclusione, dato che ambo le specie
incidono con la stessa sofferenza nella privazione della libertà
personale.
3. - Il limite, semmai, è quello dell'ultima parte dell'art. 81
cod.pen; e perciò, comunque, il giudice dovrà sempre indicare la
pena che intenderebbe comminare per il reato concorrente se non
applicasse la continuazione: e ciò sia per il controllo in ordine al
detto limite, sia per l'eventualità che le singole pene,
nell'interesse del condannato, debbano riassumere la loro autonomia.
Del resto, quell'ultima sentenza delle Sezioni Unite penali ha
trovato poi largo seguito negli anni '85, '86 e '87 da parte delle
Sezioni singole della Corte di Cassazione, in guisa da doversi
ritenere trattarsi di giurisprudenza ormai largamente prevalente: e
questa Corte la condivide.
Non ha rilievo, infine, l'argomento che l'ordinanza propone sul
piano delle sanzioni sostitutive perché - per ormai pacifica
giurisprudenza anche di questa Corte (sent. n. 148 del 1984) - alla
pena prevista per il furto non sono applicabili sanzioni sostitutive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen.,
sollevata dal Pretore di Velletri con ord. 5 settembre 1985, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte