Sentenza n. 312/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa l'8 gennaio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Bellesi Silvano, iscritta al n.
109 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Nicola d'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INAIL nei
confronti di Silvano Bellesi avverso la sentenza 12 maggio 1992, n.
611, del Pretore di Firenze, il Tribunale di Firenze, con ordinanza
dell'8 gennaio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del t.u. sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
assoggetta a prescrizione il diritto alle prestazioni previdenziali
previste dal testo unico citato, e non soltanto i ratei maturati
anteriormente alla domanda in sede amministrativa.
Nella specie l'assicurato aveva presentato denuncia di malattia
professionale (broncopneumopatia) il 24 agosto 1986, ma la malattia
aveva raggiunto il grado minimo di indennizzabilità il 7 ottobre
1987 (data successivamente accertata dal consulente tecnico d'ufficio
nominato dal giudice di primo grado), sicché la prescrizione
triennale del diritto stabilita dalla norma impugnata aveva iniziato
il suo corso quando erano trascorsi più di centocinquanta giorni
dalla denuncia di malattia. Sebbene il procedimento amministrativo si
sia protratto fino al 19 settembre 1989 (se non nel 1990 con la
collegiale medica discorde del 23 maggio) il tribunale, in contrasto
con l'interpretazione del pretore, ha escluso l'applicabilità della
sospensione prevista dall'art. 111, ritenendo che il periodo massimo
di centocinquanta giorni si fosse già consumato prima dell'inizio
della prescrizione.
Peraltro, il tribunale dubita della legittimità costituzionale
della norma che prevede la prescrizione, considerata nel quadro
normativo modificato dalle sentenze di questa Corte che hanno
rafforzato la tutela dell'assicurato, da un lato spostando il giorno
di decorrenza del termine dalla data di manifestazione della malattia
alla data del consolidamento, quando la prima sia anteriore,
dall'altro rompendo la rigidità del sistema tabellare. Il dubbio è
avanzato con due argomenti. L'uno, riferito agli artt. 3 e 38,
secondo comma, Costituzione, è tratto dal confronto col diverso
trattamento del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia,
pacificamente riconosciuto come diritto imprescrittibile, salva
soltanto la prescrizione dei singoli ratei della prestazione già
maturati. L'altro, riferito ancora all'art. 38 Costituzione, rileva
che la manifestazione della malattia, dalla quale comincia a
decorrere la prescrizione, è "un dato oggettivo estrinseco alla
psiche dell'assicurato", mentre "la certezza, da parte
dell'assicurato, dell'esistenza del diritto azionabile deve
sussistere al momento iniziale della decorrenza della prescrizione, e
non può essere ricostruita ex post o derivare da un accertamento
peritale". Il rimedio dell'esperimento successivo di più cause
previdenziali, indicato da questa Corte nella sentenza n. 31 del
1991, avrebbe perduto "una delle sue giustificazioni a seguito della
sopravvenuta abolizione della gratuità delle cause previdenziali".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INAIL,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Abbandonando la linea difensiva seguita nei due gradi del giudizio
di merito, l'Istituto sostiene, in primo luogo, che il tribunale, in
corretta applicazione della disciplina vigente, "avrebbe potuto e
dovuto tranquillamente risolvere la controversia nel senso
dell'accoglimento della domanda dell'assicurato con la decorrenza
indicata dal consulente tecnico d'ufficio", e da questo punto di
vista conclude per l'irrilevanza della sollevata questione di
costituzionalità. Sotto un altro profilo l'inammissibilità sarebbe
corroborata da un passo della stessa ordinanza di rimessione, dove si
finisce col riconoscere che la questione - sollevata con riguardo
all'assetto normativo attuale, dal remittente giudicato poco
soddisfacente - "non sembra allo stato risolvibile al di fuori di un
organico intervento legislativo".
Nel merito l'INAIL, premesso che, per dottrina e giurisprudenza
pacifiche, la prescrizione può toccare anche diritti
costituzionalmente garantiti, contesta il confronto, istituito
nell'ordinanza di rimessione, tra la rendita per infortunio o
malattia professionale e il diritto alla pensione di invalidità o di
vecchiaia, attesa la radicale differenza di presupposti e di funzione
delle prestazioni dell'INAIL rispetto alle prestazioni dell'INPS,
queste avendo funzione di retribuzione differita, quelle, invece,
funzione risarcitoria. L'assoggettamento a prescrizione del diritto
alla rendita INAIL si giustifica per l'esigenza di acquisizione delle
prove e di accertamento nel più breve tempo possibile,
nell'interesse non solo dell'Istituto, ma dello stesso assicurato,
del danno derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata con argomenti analoghi a quelli svolti
dall'INAIL. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze sospetta di illegittimità
costituzionale l'art. 112, primo comma, del testo unico
sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui assoggetta a
prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I
del citato testo unico, e non soltanto il diritto ai ratei maturati
anteriormente alla domanda in sede amministrativa.
2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Ad avviso del giudice remittente, opposto alla sentenza di primo
grado, qualora la prescrizione del diritto alla rendita decorra dal
giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di
indennizzabilità (per ipotesi posteriore alla data della denuncia da
parte dell'assicurato), e tra le due date siano trascorsi più di
centocinquanta giorni, non è applicabile la sospensione prevista
dall'art. 111, secondo comma. Conseguentemente, nel caso di specie,
il diritto dell'assicurato dovrebbe essere dichiarato estinto per
prescrizione sopravvenuta prima della proposizione della domanda
giudiziale.
Questa interpretazione, su cui il giudice a quo fonda il giudizio
di rilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale, non può essere condivisa. Essa non coglie
esattamente la portata della sentenza n. 116 del 1969, poi precisata
dalle sentenze nn. 544 del 1990 e 31 del 1991: la modificazione del
dies a quo della prescrizione nell'ipotesi di consolidamento della
malattia successivo alla manifestazione non può non coinvolgere
anche la disciplina della sospensione.
All'interpretazione adottata dal giudice remittente è sottesa
l'idea che le sentenze citate, avendo colpito soltanto l'art. 112,
primo comma, non abbiano modificato il termine iniziale del periodo
di centocinquanta giorni previsto dall'art. 111, terzo comma, con la
conseguenza che, ove il consolidamento della malattia e, con esso, il
dies a quo della prescrizione del diritto sopravvengano dopo
centocinquanta giorni dalla denuncia della malattia, il detto periodo
non potrebbe più qualificarsi come periodo di sospensione della
prescrizione. In realtà si finisce così con l'attribuire alla
giurisprudenza di questa Corte un effetto distorsivo dell'art. 111,
che priva l'assicurato del beneficio della sospensione, riducendo nel
caso in esame il termine della prescrizione da tre anni e
centocinquanta giorni a soli tre anni.
È un'interpretazione che rompe arbitrariamente il nesso
sintattico e logico del terzo col secondo comma dell'art. 111, il
quale esclude che il periodo di centocinquanta giorni possa venire in
considerazione altrimenti che come limite massimo di durata
dell'effetto sospensivo della prescrizione collegato alla pendenza,
nel momento di inizio della prescrizione, del procedimento per la
liquidazione in via amministrativa dell'indennizzo. Poiché la
sospensione è una modalità temporale della prescrizione, lo
spostamento del termine di decorrenza di questa dal giorno della
denuncia della malattia al giorno del consolidamento comporta
necessariamente un corrispondente spostamento del termine di computo
del periodo previsto dal terzo comma dell'art. 111. Sempre che
sussista il presupposto indicato nel secondo comma, la sospensione si
applica quale che sia l'intervallo di tempo trascorso dalla
manifestazione della malattia al raggiungimento del grado minimo
indennizzabile.
Dall'ordinanza di rimessione risulta che il procedimento
amministrativo si è esaurito il 19 settembre 1989, e dunque si è
protratto ben oltre la data del consolidamento della malattia (7
ottobre 1987). Perciò il tribunale avrebbe dovuto determinare il
dies ad quem della prescrizione conteggiando dal 7 ottobre 1987 il
periodo di sospensione stabilito dall'art. 111, in ragione del quale
la domanda giudiziale dell'assicurato risulta proposta
tempestivamente, con conseguente irrilevanza della proposta questione
di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte