Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2,

lett. c) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso

con ordinanza emessa il 12 marzo 1999 dal pretore di Vibo Valentia

sul ricorso proposto da Klita Krystyna contro il Prefetto di Vibo

Valentia, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, con ordinanza emessa il

12 marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge 6 marzo 1998, n. 40

(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione

dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice rimettente è chiamato a decidere su un

ricorso avverso un decreto prefettizio di espulsione, proposto da una

cittadina polacca, entrata in Italia nel 1994, che non ha mai chiesto

il permesso di soggiorno e risulta convivere more uxorio con un

cittadino italiano che provvede al suo mantenimento;

che il giudice a quo, ritenuto che non siano configurabili

cause di forza maggiore che abbiano impedito alla straniera di

regolarizzare la sua posizione nello Stato, rileva come la difesa

della ricorrente abbia espressamente richiesto l'applicazione

analogica dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge n. 40 del 1998,

secondo il quale non può disporsi l'espulsione degli stranieri

"conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di

nazionalità italiana", ma ritiene che tale interpretazione estensiva

della norma a favore dello straniero convivente more uxorio non sia

possibile "attesa la specificità e tassatività della previsione

normativa delle cause ostative all'espulsione dello straniero";

che secondo il rimettente la norma violerebbe l'art. 3 della

Costituzione in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra lo straniero convivente more uxorio con un cittadino,

da una parte, e lo straniero convivente con un parente entro il

quarto grado o con il coniuge cittadino, dall'altra, essendo le

situazioni di fatto tra loro assimilabili in base alla ratio della

norma, che sarebbe quella di evitare lo sradicamento dello straniero

dal nucleo familiare in cui egli vive nello Stato;

che, sempre secondo il giudice a quo, la convivenza dovrebbe

essere tutelata nella sua ampia accezione di "legame e comunanza di

abitudini e stile di vita", e che vi sarebbe stata un'evoluzione

nella concezione della famiglia di fatto, "tipica formazione sociale

nella quale si estrinseca la personalità umana", il cui vincolo

naturale sarebbe espressione di libertà individuale ed andrebbe

quindi tutelata con l'estensione anche al rapporto more uxorio di

diritti prima riconosciuti soltanto al rapporto legale coniugale;

che per il pretore rimettente, infine, il legame con un

cittadino parente in quarto grado sarebbe più labile del legame di

convivenza more uxorio purché questa risulti provata e se ne accerti

la stabilità;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che la difesa erariale ritiene che la scelta del legislatore

di tutelare, anche in questa ipotesi, la sola famiglia di diritto sia

pienamente in linea con quanto dispone l'art. 29 Cost., poiché la

convivenza more uxorio sarebbe un rapporto privo dei caratteri di

stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei

diritti e dei doveri dei coniugi, propri della sola famiglia

legittima;

che l'Avvocatura ricorda che la Corte ha più volte posto in

evidenza come i soggetti che hanno inteso instaurare un rapporto di

mero fatto dimostrano di non voler assumere i diritti ed i doveri che

nascono dal matrimonio, ciò che escluderebbe qualsiasi possibilità

di applicazione analogica delle norme in esame.

Considerato che il pretore di Vibo Valentia dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero), ritenendo che la mancata previsione del

divieto di espulsione dello straniero convivente more uxorio con un

cittadino italiano violi il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, perché creerebbe una disparità di

trattamento tra tale soggetto e lo straniero che convive col coniuge

e lo straniero che convive con parenti entro il quarto grado, pure

essi cittadini italiani;

che va preliminarmente osservato che la norma impugnata è

stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna, nell'art. 19,

comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero) in forza della delega

legislativa contenuta nell'art. 47 della stessa legge n. 40 del 1998;

la questione di legittimità costituzionale deve intendersi perciò

trasferita sulla disposizione del testo unico, rinvenendosi tuttora

nell'ordinamento la norma impugnata, secondo il principio affermato

da questa Corte nelle sentenze n. 84 del 1996 e n. 454 del 1998;

che questa Corte ha costantemente affermato l'impossibilità

di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due

situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla

convivenza di fatto (cfr. da ultimo le sentenze n. 2 e n. 166 del

1998);

che questa Corte ha anche in più occasioni affermato che "la

convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri

di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei

diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto dal matrimonio e sono

propri della famiglia legittima" (sentenze n. 45 del 1980, n. 237 del

1986 e n. 127 del 1997);

che la previsione del divieto di espulsione solo per lo

straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero

convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di

parentela entro il quarto grado risponde all'esigenza di tutelare, da

un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e

riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di

rapporti giuridici invece assente nella convivenza more uxorio;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2,

lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Vibo Valentia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte