Sentenza n. 314/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1338/1962
applicata al caso
- art. 23legge 153/1969
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria) e art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
promossi con ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal Pretore di Udine
(n. 2 ordd.), il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Palermo, il 26 gennaio
1984 dal Tribunale di Potenza, il 14 febbraio 1984 dal Pretore di
Siena, il 1 luglio 1983 dalla Corte di cassazione, il 28 maggio e 28
agosto 1984 dal Pretore di Genova e il 24 ottobre 1984 dal Pretore di
Udine, iscritte rispettivamente ai nn. 1091 e 1092 del registro
ordinanze 1983, e ai nn. 262, 294, 437, 516, 954. 1158 e 1373 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 155, 148, 238, 245, 259, 190 dell'anno 1984 e nn. 19
bis, 59 bis e 85 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 1 luglio 1983 la Corte di cassazione ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma,
lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903, nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, "nella parte in cui escludono il diritto alla integrazione al
minimo della pensione di riversibilità a carico dell'INPS per
assicurazione generale obbligatoria per chi sia già titolare di
pensione di riversibilità dello Stato".
Nell'ordinanza si ricorda che l'art. 2 della legge n. 1338 del 1962
ha già formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte. Dapprima,
la sentenza n. 230 del 1974 ha dichiarato illegittimo il combinato
disposto della norma citata e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969,
in quanto escludeva il detto trattamento minimo per coloro che fossero
titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi.
Successivamente, la sentenza n. 263 del 1976 dichiarava
l'illegittimità del combinato disposto delle stesse norme,
relativamente ai titolari di altra pensione diretta a carico dello
Stato; in tal modo - osserva la Corte di cassazione - si poneva rimedio
alla situazione conseguente alla sentenza n. 230 del 1974, in virtù
della quale finivano per ricevere una maggiore tutela i titolari della
pensione di riversibilità rispetto ai titolari della pensione diretta,
nell'ipotesi di cumulo con una pensione dell'INPS. In altri termini, si
teneva conto - aggiunge l'ordinanza - dell'irrazionalità del divieto
di integrazione dopo che l'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032, aveva disposto che l'assegno vitalizio era
cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti
previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.
Questa stessa Corte, poi, con sentenza n. 34 del 1981 dichiarava di
nuovo l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett.
a), della legge n. 1338 del 1962, per aver escluso l'integrazione al
minimo della pensione diretta a carico dell'INPS a favore di chi fosse
già titolare di pensione diretta dello Stato, se per il cumulo si
superasse il minimo garantito. Infine - prosegue il giudice a quo - con
sentenza n. 102 del 1982 la Corte ha ritenuto l'illegittimità del più
volte citato art. 2, nella parte escludente, per i titolari di pensione
diretta dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo fosse superato il
trattamento minimo garantito.
L'ordinanza richiama la raccomandazione contestualmente formulata
da quest'ultima pronuncia: "Non ignora la Corte la situazione che si è
venuta a determinare nella normativa previdenziale a seguito delle
deroghe al principio originario (che vietava la integrazione al minimo
della pensione INPS quando questa veniva a cumularsi con altri
trattamenti pensionistici e con tale cumulo si veniva a superare il
minimo garantito) introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali
decisioni di questa stessa Corte, che hanno esteso tali deroghe a
situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale di
eguaglianza. Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento
del legislatore che riesamini sul piano generale, ispirandosi ai
principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al
diritto alla integrazione al minimo delle pensioni INPS. Va da sé che
lo stesso legislatore, sempre tenendo presente i suddetti principi,
dovrà riconsiderare in particolare il fondamento del criterio
derogatore che è stato all'origine della sequenza giurisprudenziale di
questa Corte".
Nel luglio dell'83, questo intervento riordinatore e
razionalizzatore - osserva per altro la Corte di cassazione - non vi
era ancora stato; sicché la materia rimaneva - alla data
dell'ordinanza di rimessione - "intrisa di incostituzionalità",
prestandosi appunto ad "una sequela di pronunce di illegittimità
costituzionale, ognuna delle quali trova motivazione nelle precedenti".
In effetti - nota ancora l'ordinanza - nessuna delle quattro pronunce
ora ricordate riguarda specificamente l'ipotesi in esame nel giudizio a
quo, cioè quella del cumulo di due pensioni di riversibilità,
dell'INPS e dello Stato, col conseguente divieto di integrare al minimo
il primo dei detti trattamenti. Ma proprio per questo la Cassazione
dubita della legittimità di tale normativa, non ravvisando "alcuna
razionale giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la
residua disparità di trattamento".
2. - Analoga questione viene sollevata dal Pretore di Genova con
ordinanza del 28 agosto 1984, che impugna i medesimi articoli di legge,
indicando però come parametro il solo art. 3 della Costituzione (e
coinvolgendo nell'impugnativa il caso del concorso fra una pensione di
riversibilità a carico dell'INPS ed una pensione diretta a carico
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali).
Nello stesso senso muovono anche le ordinanze emesse il 19 ottobre
1983 e il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Udine, il 10 gennaio 1984 dal
Pretore di Palermo, il 14 febbraio 1984 dal Pretore di Siena e il 28
maggio 1984 dal Pretore di Genova, che impugnano però unicamente
l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, in quanto
ravvisano un'irrazionale disparità di trattamento tra l'ipotesi
oggetto dei rispettivi giudizi e quelle già esaminate dalla Corte
nelle precedenti sentenze.
I soli Pretori di Siena e di Genova si pongono il problema
costituito dal sopraggiungere della nuova normativa sull'integrazione
dei minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, introdotta con l'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La
novella pone un nuovo limite per l'integrazione al minimo escludendola
per quei "soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla
imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a
due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte
l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno". Senonché ,
ad avviso dei giudici a quibus, tale norma sostituirebbe il divieto
dell'integrazione contenuto nell'impugnato art. 2 della legge n. 1338
del 1962, ma solo a far data dal 1 ottobre 1983, cosicché la questione
proposta conserverebbe la sua rilevanza per il periodo anteriore.
3. - Anche il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 26 gennaio
1984, solleva la medesima questione nei termini testé indicati,
limitando cioè la denuncia all'art. 3 della Costituzione, ma estende
l'impugnazione all'art. 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587. Tale
testo normativa, infatti, riordinando la disciplina del Fondo speciale
di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette, rinvia esplicitamente, per quanto concerne
l'integrazione al minimo, alla normativa generale sull'assicurazione
obbligatoria e quindi all'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338
del 1962.
4. - Nel predetti giudizi (ad eccezione di quello introdotto dal
Tribunale di Potenza) è intervenuto l'INPS, limitandosi a dedurre - in
sostanza - di non poter derogare al "principio di specificità" del
dispositivo delle citate pronunce di questa Corte e di non poter quindi
applicare estensivamente o analogicamente le ricordate declaratorie di
incostituzionalità a norme di legge diverse o a trattamenti di
previdenza non tassativamente indicati.
Per altro, la difesa dell'Istituto ricorda che il Comitato speciale
del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nella seduta del 16
gennaio 1985, ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto stesso la possibile estensione delle
declaratorie di incostituzionalità intervenute sul diritto alla
integrazione al trattamento minimo delle pensioni, quanto ai casi non
ancora decisi dalla Corte; e ciò in relazione alla sentenza 24 ottobre
1984, n. 5401, con cui la Corte suprema ha fatto leva sulla motivazione
e non sul solo dispositivo d'una decisione di accoglimento emessa da
questa Corte, sia pure nel ben diverso settore degli espropri delle
aree edificabili. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in esame propongono alla Corte questioni
identiche o strettamente connesse, tutte concernenti l'asserito
contrasto fra il principio costituzionale d'eguaglianza e l'art. 2,
secondo comma lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riguardante
il divieto di integrazione al minimo a beneficio di "coloro che
percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di
previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a
esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del
cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo garantito"). La sostanza del problema non muta per
il fatto che la più parte delle ordinanze medesime attenga alla sola
integrazione delle pensioni di riversibilità erogate dall'INPS, per
quanti siano già titolari di pensioni di riversibilità dello Stato;
mentre altre ordinanze coinvolgono le pensioni di riversibilità poste
a carico del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello
Stato (R.O. n. 262/1984) o del Fondo di previdenza per i dipendenti da
esattorie o ricevitorie delle imposte dirette (R.O. n. 294/1984) od
anche le pensioni dirette a carico dell'A.G.O. o della C.P.D.E.L. (R.O.
n. 437 e n. 1158/1984). Né i termini della questione debbono
considerarsi alterati, in vista di quell'unica ordinanza (R.O. n.
516/1984) che fa riferimento all'art. 38 oltre che all'art. 3 della
Costituzione; come pure, in vista delle ordinanze che rispettivamente
estendono l'impugnativa agli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 9 della legge 29 luglio
1971, n. 587 (R.O. nn. 294, 516 e 1158/1984).
Pertanto, i nove giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Come ricorda la Corte di cassazione, nell'ordinanza emessa il
1 luglio 1983 (R.O. n. 516/1984), per intendere esattamente le censure
dei giudici a quibus occorre anzitutto tener conto di quella "sequela
di pronunce di illegittimità costituzionale", con cui questa Corte ha
già parzialmente annullato l'art. 2, secondo comma lett. a, della
legge n. 1338 del 1962.
In primo luogo, la sentenza n. 230 del 1974, considerato che il
legislatore aveva già derogato al predetto divieto di integrazione al
minimo, quanto al caso del cumulo di due pensioni che fossero entrambe
erogate dall'INPS (cfr. l'art. 23, primo comma, della legge n. 153 del
1969), ha dichiarato illegittimo il citato art. 2, nella parte
escludente che fosse "dovuto il trattamento minimo della pensione
diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione
di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di
previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato".
Successivamente, la sentenza n. 263 del 1976 - dopo aver messo in luce
"l'anormalità di una tutela dei titolari della pensione di
riversibilità più completa di quella dei titolari della pensione
diretta, nell'ipotesi di comulo con una pensione dell'INPS" ha
nuovamente inciso sull'art. 2, nella parte che precludeva "il
trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico
dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni
dello Stato". Ancora, la sentenza n. 34 del 1981 ha coerentemente reso
inapplicabile l'art. 2, là dove si escludeva "il diritto
all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS,
sia... di vecchiaia che di invalidità", per chi fosse "già titolare
di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post-telegrafonici e
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali", nel caso di
superamento del minimo "per effetto del cumulo". E, finalmente, la
sentenza n. 102 del 1982 ha esteso, ma non completato, il sindacato
dell'articolo stesso (unicamente ad altri analoghi disposti, dettati da
altre leggi dello Stato), annullando nella parte in cui escludeva "per
i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità INPS", ove essi avessero superato "per
effetto del cumulo" il trattamento così garantito.
Tuttavia, nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte ha
espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa
previdenziale "a seguito delle deroghe al principio originario...
introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni" della
Corte stessa, estensive di "tali deroghe a situazioni analoghe, a
tutela del principio costituzionale d'eguaglianza"; ed ha sollecitato
un intervento legislativo che ridisciplinasse "sul piano generale,
ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia
relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni INPS".
Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo, l'art. 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11
novembre 1983, n. 638: in base al quale "l'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerativi ed esclusive della
medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione
speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio non spetta" - di regola - "ai soggetti che
posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle
persone fisiche per un importo superiore due volte l'ammontare annuo
del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1
gennaio di ciascun anno" (e viene comunque riconosciuta "in misura tale
che non comporti il superamento del limite stesso").
3. - Per espresso disposto dell'art. 6, primo comma, la nuova
disciplina delle integrazioni al minimo non si applica, però, se non
"a decorrere dal 1 ottobre 1983": il che basta ad escludere - come
viene rilevato dai Pretori di Siena e di Genova (r.o. nn. 437 e
954/1984) - che sia venuta meno l'originaria rilevanza della questione
in esame, quanto alla misura della pensione pretesa dai ricorrenti.
Residuano, dunque, le disparità di trattamento denunciate dalle
ordinanze di rimessione; ed anzi le violazioni del principio generale
d'eguaglianza risultavano aggravate, progressivamente, a causa delle
stesse decisioni emesse in tal campo dalla Corte.
S'impone, pertanto, un'ulteriore dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n.
1338 del 1962, relativamente al cumulo delle pensioni di riversibilità
erogate dall'INPS con le pensioni di riversibilità gravanti sullo
Stato, sul Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello
Stato, sul Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette, nonché con le pensioni dirette
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Per contro, non si
presta a venire risolto dalla Corte, nei medesimi termini, il caso del
concorso fra le pensioni di riversibilità e le pensioni dirette,
entrambe erogate dall'INPS, dal momento che la relativa ordinanza del
Pretore di Siena (r.o. n. 437/1984) non ha affatto impugnato la norma
applicabile in materia, vale a dire l'art. 23 della legge n. 153 del
1969.
Malgrado le impugnative promosse da alcuni fra i giudici a quibus,
le questioni rispettivamente sollevate e la conseguente decisione della
Corte non possono invece coinvolgere né l'art. 22 della legge n. 903
del 1965, né l'art. 23 della predetta legge n. 153 del 1969, né
l'art. 9 della legge n. 587 del 1971: non il primo, trattandosi di una
disciplina che presuppone, ma non altera e nemmeno richiama, il
previgente divieto di integrazione al minimo; non il secondo, perché
nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ed al Pretore di
Genova (r.o. nn. 516 e 1158/1984) "emerge chiaramente" - come ha già
osservato questa Corte, nella sentenza n. 34 del 1981 - "che la norma
effettivamente impugnata è soltanto l'art. 2, secondo comma, lett. a
della legge 1338 del 1962... e non anche l'art. 23 della legge n. 153
del 1969, che appare come semplice elemento di raffronto"; e non il
terzo, visto che esso rimanda genericamente alle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compreso l'art. 2,
secondo comma, lett. a, della legge n. 1338.
4. - Senonché , ad evitare ulteriori pronunce di accoglimento, il
citato art. 2, secondo comma lett. a, deve a questo punto venir
dichiarato illegittimo - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai
divenute manifestamente incompatibili con il principio generale
d'eguaglianza.
Del pari, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale dell'art.
23 della legge n. 153 del 1969. Se anche, in origine, si trattava di
una disciplina di favore per i pensionati INPS, oggi non si può
giustificare il divieto di integrare al minimo le pensioni di
riversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe
siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: in
questa stessa parte, quindi, va ristabilita la piena eguaglianza fra i
pensionati, limitatamente al periodo non considerato dal decreto-legge
n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 del medesimo anno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui
esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS
per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato,
del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del
Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle
imposte dirette, nonché, per il titolare della pensione diretta a
carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per
effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate
costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo,
nonché dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del
1981, n. 102 del 1982;
3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente
illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte