Sentenza n. 314/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 836/1973
- art. 15legge 417/1978
- art. 10d.P.R. 513/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, 15 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 e 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 " Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali",
"Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali", "Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti civili dello Stato" promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dalla Corte dei conti -
sezioni riunite - sul ricorso proposto da
d'Acunzo Aurelio, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dalla Corte dei conti -
sezioni riunite - sul ricorso proposto da Buscema Salvatore ed altri,
iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Soreca
Giorgio ed altri contro il Ministero dei Lavori Pubblici ed altro,
iscritta al n. 995 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto La Corte dei conti, adita in sede di giurisdizione speciale per le
controversie relative al proprio personale, dal Presidente di Sezione
dr. Aurelio d'Acunzo per la riliquidazione delle somma a lui
corrisposte a titolo di indennità di comando per il periodo di
servizio (10 gennaio 1976-28 febbraio 1977) prestato in sede diversa
da quella che gli sarebbe normalmente spettata in base al ruolo di
appartenenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma primo,
legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella parte in cui dispone che
l'indennità di comando spetta "nelle misure" anteriormente
stabilite.
Attribuita a quel personale che, pur appartenendo ai ruoli centrali
delle ammonistrazioni dello Stato, viene destinato a prestare
servizio presso uffici aventi sede fuori della Capitale (art. 8
D.L.Lt. 7 luglio 1945, n. 320), l'indennità in parola è calcolata
in base ad un'aliquota dell'indennità di missione (art. 18 l. 29
giugno 1951, n. 489). Osserva al riguardo il giudice a quo che il
rinvio alla diaria stabilita per i dipendenti comandati in missione -
che di volta in volta il legislatore ha adeguato alle mutate esigenze
del costo della vita - è venuto meno per effetto dell'art. 27 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, il quale testualmente dispone che
"Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una
aliquota dell'indennità di trasferta........... restano stabilite
nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge".
La norma impugnata, dunque, bloccando il meccanismo quantificativo
dell'indennità ai valori fissati dalle precedenti disposizioni,
verrebbe a determinare importi contrastanti sia con il principio
della giusta retribuzione che con il principio di eguaglianza.
Quanto al primo aspetto, ravvisata nell'indennità di comando, una
natura fondamentalmente retributiva, il collegio remittente osserva
che l'interruzione del "rinvio dinamico", che consentiva al compenso
di seguire automaticamente il crescente andamento della vita
economica rivalutandosi nella stessa misura in cui si rivalutava
l'indennità di missione (artt. 8 D.L.Lt. 7 luglio 1945, n. 320 e 18
l. 29 giugno 1951, n. 489) ha finito con lo svuotare di effettivo
contenuto retributivo l'indennità di comando, creando un sistema
destinato a renderla sempre più inadeguata alla sua finalità.
Di qui' il dubbio di legittimità costituzionale in relazione al
principio della giusta retribuzione che, ispirato ad un criterio di
ragionevolezza, non potrebbe non ritenersi vulnerato dalla scelta
legislativa di retribuire un lavoro in base a parametri ormai
svalutati e destinati a divenire sempre più inadeguati "in presenza
di una dinamica retributiva che segue e talora rincorre
l'inarrestabile dinamica dei prezzi e dell'erosione del valore
monetario".
Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, il giudice a
quo rileva che il compenso non più realisticamente tale in quanto
privo di effettivo contenuto economico, porrebbe su un piano
retributivo non apprezzabilmente diverso i dipendenti che prestano
servizio negli uffici periferici, e che versano pertanto in una
situazione lavorativa maggiormente onerosa, e quelli che invece
prestano servizio nella capitale.
2. - Identica questione è stata sollevata, con successiva
ordinanza in data 20 febbraio 1980 e sempre in riferimento agli artt.
3 e 36 Cost., dallo stesso organo giurisdizionale, investito del
medesimo oggetto processuale in seguito al ricorso presentato dal dr.
Salvatore Buscema all'epoca avente la qualifica di Consigliere della
Corte dei conti e da altri.
3. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 l. 18
dicembre 1973, n. 836, 15 l. 26 giugno 1978, n. 417 e 10 d.P.R. 16
gennaio 1978 n. 513, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. è
stata sollevata anche, con ordinanza del 26 aprile 1982, dal TAR del
Lazio, nel giudizio istauratosi in seguito al ricorso proposto dal
dr. Giorgio Soreca ed altri funzioni del Ministero dei lavori
pubblici per il riconoscimento del loro diritto all'adeguamento
dell'indennità di comando ai nuovi valori previsti per l'indennità
di missione dai provvedimenti legislativi n. 417 del 1978 e n. 513
del 1978, nonché, per il periodo anteriore all'entrata in vigore
dell'anzidetta normativa, ai valori fissati per la medesima
indennità dalla legge n. 836 del 1973.
Ritiene in questo caso il giudice remittente che le norme
impugnate, risulterebbero del tutto illogiche e irrazionali dal
momento che, pur riconoscendo in linea di principio una certa
corrispondenza tra il sacrificio connesso al servizio prestato in
uffici periferici e quello affrontato dai dipendenti in missione,
accordano poi al solo personale comandato un trattamento economico
rigidamente ancorato a valori non più rispondenti alla realtà
socio-economica, rendendo così irrisoria e priva di contenuto
economico la misura della relativa indennità.
Onde il ravvisato profilo incostituzionalità del nuovo sistema di
quantificazione, che, da un lato sembra destinato ad incidere
negativamente sul rendimento della categoria interessata (art. 97
Cost.), la cui retribuzione peraltro non risulterebbe adeguata - per
la parte in esame - al sacrificio derivante dal servizio prestato
(art. 36 Cost.), e, dall'altro, introduce elementi di sperequazione
con il trattamento riservato al personale in missione (art. 3 Cost.
con conseguente violazione del principio di buon andamento, art. 97
Cost.) che, almeno per taluni profili verserebbe in analoga
situazione.
4. - Non si sono costituite le parti private, mentre, nel solo
giudizio instauratosi a seguito della citata ordinanza del TAR Lazio,
ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato,
evidenziando in primo luogo come i servizi periferici delle
amministrazioni statali (Ragionerie regionali dello Stato,
Provveditorati alle OO.PP., Delegazioni regionali della Corte dei
Conti), per le cui esigenze era stata in origine prevista l'apposita
indennità, si siano, nel tempo, istituzionalizzati, con la
conseguenza che i relativi ruoli avrebbero assunto, seppure
implicitamente, la caratteristica di ruolo unico (centrale e
periferico). Ciò spiegherebbe la ragione per cui il legislatore, pur
non avendo soppresso la predetta indennità, ne avrebbe comunque
bloccato gli importi allo scopo di giungere ad un graduale
svuotamento del compenso ormai privo di una sua giustificazione
sostanziale.
Con le norme impugnate inoltre si sarebbe voluto differenziare,
anche al livello retributivo, i due istituti del comando e della
missione che già presentavano, sul piano della disciplina, obiettivi
elementi di diversità, (requisiti di applicabilità e durata). Da
questo punto di vista, pertanto, non sussisterebbe violazione del
principio di eguaglianza tenuto soprattutto conto della diversa
situazione in cui versa chi è chiamato a prestare il proprio lavoro
occasionalmente e per periodi limitati fuori dalla sede abituale da
chi è invece comandato a prestare la propria attività con carattere
di stabilità in sede diversa da quella romana.
Egualmente infondato apparirebbe il contrasto con l'art. 36 della
Costituzione, non comprendendosi come, alla luce delle argomentazioni
svolte, i criteri di determinazione dell'indennità di comando
possano incidere sul principio della giusta retribuzione, mentre
insussistente risulterebbe infine anche l'asserita violazione
dell'art. 97 della Costituzione, atteso che una differenza di
trattamento economico di irrilevante entità, rispetto all'intera
retribuzione, non potrebbe in alcun modo costituire una turbativa al
rendimento del personale. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato incidente di legittimità costituzionale
(Corte dei Conti reg. ord. nn. 95 e 464 del 1980 e TAR Lazio n. 995
del 1983) dell'art. 27 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, nella
parte in cui prescrive che tutte le indennità commisurate ad una
aliquota dell'indennità di trasferta, e fra esse quella di comando
prevista dall'art. 8 del d.l. lt. 7 giugno 1945 n. 320 "restano
stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge".
Analogo incidente (reg. ord. n. 995 del 1983) è stato sollevato
dal TAR Lazio in ordine all'art. 15 della legge 26 luglio 1978 n. 417
e all'art. 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513 che hanno
successivamente prescritto che le indennità suddette e tra queste
quella di comando, restino stabilite nelle misure e secondo le
tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 836 del
18 dicembre 1973.
2. - Dalla Corte dei Conti si assume il contrasto delle norme
denunciate con gli artt. 3 e 36 Cost. mentre nell'ordinanza del TAR
Lazio si assumono come parametri di riferimento, circa l'asserita
illegittimità, gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Si afferma sostanzialmente dai giudici a quibus che l'indennità
di comando è stata istituita con il d.l. lt. del 1945
n. 320 per compensare il maggior disagio cui vanno incontro gli
impiegati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione centrale che
siano destinati in sedi periferiche. Al momento della sua
istituzione, tale indennità (art. 45 d.l. lt. n. 320 del 1945) venne
commisurata ad un'aliquota di quella di missione e quindi il non aver
mantenuto nelle norme denunziate il collegamento della indennità di
comando con l'altra, che è stata aumentata nel tempo, avrebbe
cristallizzato l'originaria misura violando così il principio della
giusta retribuzione.
Si sarebbe altresì determinata una disparità a scapito dei
dipendenti cui è attribuita l'indennità di comando, rimasta
immutata, rispetto a coloro che fruiscono di quella di missione che
è invece stata aggiornata nel tempo, nonché con coloro che sono
destinati nella capitale senza dover affrontare i disagi del comando.
3. - Le questioni, in quanto connesse, vanno decise con unica
sentenza.
Devesi preliminarmente rilevare la inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 16
gennaio 1978 n. 513. Essa attiene infatti ad una norma contenuta in
un atto che non ha forza di legge, come questa Corte ha già avuto
occasione di affermare in relazione ad altri decreti presidenziali,
di uguale natura, emanati per l'approvazione di accordi collettivi
disciplinanti il trattamento economico del personale del parastato e
degli enti locali (sent. n. 21 e n. 100 del 1980).
4. - Anche le altre questioni come formulate sono inammissibili.
Va rilevato che nelle ordinanze della Corte dei conti, che sono
quelle che si sono soffermate sul problema della qualificazione
dell'indennità di comando, si è partiti dal riconoscerle natura
retributiva e non "risarcitoria" come per quella di missione. È
proprio questa qualificazione a rendere inconferente il riferimento
all'art. 3 Cost. perché la riconosciuta diversità fa venir meno il
presupposto stesso per far reclamare l'esigenza del costante
adeguamento fra le due indennità.
5. - L'affermata natura retributiva della indennità di comando fa
poi venir meno anche il presupposto per potersi affrontare il
problema della sua congruità con riferimento all'art. 36 Cost.
perché, come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza
di questa Corte (sentenze n. 141 del 1979; n. 176 del 1980; n. 227
del 1982; n. 229 del 1983; n. 1 del 1986), il principio, contenuto
nell'art. 36 Cost., attiene alla retribuzione considerata nel suo
complesso e non alle singole componenti di essa o alle prestazioni
accessorie.
6. - Per quel che riguarda l'altra questione sollevata con
riferimento all'art. 3 Cost. nell'assunto della disparità che, in
mancanza dell'adeguamento dell'indennità di comando, verrebbe a
determinarsi a scapito degli impiegati comandati a prestare servizio
in periferia rispetto a quelli che restano nella capitale, va
rilevato che, una volta escluso che l'adeguatezza dell'indennità
possa essere valutata isolatamente, il problema riguarda la
retribuzione globalmente intesa e, come tale - in mancanza fra
l'altro di specifici parametri di riferimento e stante la pluralità
delle soluzioni normative possibili - investe la discrezionalità del
legislatore.
7. - Infine, anche la questione sollevata dal TAR Lazio in
riferimento all'art. 97 Cost., è inammissibile in quanto il richiamo
al precetto costituzionale è assolutamente generico e privo di ogni
motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali),
dell'art. 15 della legge 26 luglio 1978 n. 417 (adeguamento del
trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali), dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 (trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello
Stato) sollevate dalla Corte dei conti (reg. ord. n. 95 del 1980 e n.
464 del 1980) e dal TAR Lazio (reg. ord. n. 995 del 1983) con
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte