Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 141 d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n.

122, del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, cone novellati dagli artt. 23 e 24

della legge 24 marzo 1989, n. 122, degli artt. 142, ultimo comma, e

142-bis del menzionato d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati

dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989 e dell'art. 203 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promossi con le ordinanze emesse il 24 maggio 1994 dal

pretore di Torino, il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini (n. 5

ordinanze), il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone (n. 4

ordinanze), iscritte ai nn. 436, 557, 608, 609, 610, 611, 723, 724,

725 e 726 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 30, 40, 42 e 50, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per l'opposizione

a due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di pene pecuniarie

irrogate a seguito di violazioni del codice della strada, accertate

dal giugno del 1989 al settembre del 1992, il pretore di Torino, con

ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (reg. ord. n. 436 del 1994) ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale: (questione a)

dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle

norme sulla circolazione stradale), come novellato dall'art. 22 della

legge 24 marzo 1989 n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, "nella parte in cui prevede il termine di giorni 150

per la notificazione delle contestazioni di violazioni al codice

della strada, anziché di 90 giorni, come avviene per le altre

sanzioni amministrative", così determinando un'irragionevole

disparità di trattamento dei trasgressori, senza nemmeno assicurare

il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; (questione

b) del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso

codice della strada del 1959, come novellati dagli artt. 23 e 24

della legge n. 122 del 1989 cit., in riferimento agli artt. 3, 97, 24

e 113 della Costituzione, perché solo coloro che abbiano presentato

ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento dell'infrazione

potrebbero poi proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione in sede

giurisdizionale, mentre coloro che abbiano omesso di proporre il

ricorso amministrativo si vedrebbero sottoposti all'esecuzione

esattoriale a causa della qualità di titolo esecutivo che in tal

caso assume il sommario processo verbale; ciò non senza considerare

che il sistema sanzionatorio per le infrazioni al codice della

strada, diversamente da quanto previsto per le altre sanzioni

amministrative, non consentirebbe al prefetto, in mancanza di

apposito ricorso, di controllare la regolarità delle contestazioni

degli organi accertatori e delle relative notificazioni; (questione

c) sempre del combinato disposto di cui agli artt. 142 e 142-bis

citati, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, "nella

parte in cui non prevede, quando all'interessato sia stata notificata

la cartella esattoriale non preceduta da ordinanza-ingiunzione per la

mancata presentazione del ricorso al prefetto avverso la

contestazione, che l'interessato possa proporre il giudizio di

opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 .. e nella parte

in cui non prevede il potere del pretore di sospendere l'esecuzione

ex art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981";

che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle prime due questioni e per

l'inammissibilità della terza;

che, con cinque ordinanze di identico tenore, emesse il 17

giugno 1994 nel corso di altrettanti giudizi promossi avverso

cartelle esattoriali concernenti il pagamento di somme dovute a

titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della

strada del 1959, il pretore di Rimini (reg. ord. nn. 557, 608, 609,

610 e 611 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

(questione d) degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 392 (recte: 393), nel testo novellato dagli artt. 23

e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, vigente all'epoca della

commissione dell'illecito, sul cui presupposto risulta emessa la

cartella esattoriale opposta;

che nelle ordinanze si sostiene che il sistema di cui al

(precedente) codice della strada, come integrato dalla legge n. 122

del 1989 - prevedendo che, in caso di mancato pagamento in misura

ridotta o di omesso ricorso al prefetto, acquisti la qualità di

titolo esecutivo il verbale di accertamento e non più invece il

provvedimento del prefetto secondo la previsione dell'art. 18 della

legge n. 689 del 1981 - priverebbe "il trasgressore della facoltà di

proporre opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689 del

1981" e non contemplerebbe il rimedio della opposizione

all'esecuzione (delle cartelle esattoriali in cui si concreta il

debito delle sanzioni) secondo l'art. 615 c.p.c., che consente al

debitore di contestare in via generale l' an e il quantum del debito;

ciò in quanto l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 espressamente

esclude quel rimedio nella fase della riscossione né le controversie

avverso il ruolo esattoriale possono proporsi, in casi del genere,

dinanzi al giudice tributario a causa della tassatività delle

materie indicate nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972, tuttora

vigente;

che pertanto il sistema, in palese contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, non prevederebbe nessuna forma di tutela

giurisdizionale avverso la pretesa di pagamento della sanzione

amministrativa conseguente a violazione del codice della strada, una

volta divenuto titolo esecutivo il sommario processo verbale e

notificata la cartella di pagamento sul presupposto della formazione

del ruolo dato in carico all'esattore;

che, inoltre, si avrebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento dei trasgressori che non si siano avvalsi del ricorso al

prefetto sia nei confronti di coloro che invece l'abbiano presentato,

sia nei confronti dei responsabili di qualsiasi altra violazione

amministrativa;

che in due di questi giudizi (reg. ord. nn. 597 e 608 del 1994)

vi è stato l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza di tutte le questioni, in quanto

analoghe a quella decisa con la sentenza di questa Corte n. 311 del

1994;

che, con quattro ordinanze identiche, emesse il 3 maggio 1994 nel

corso di altrettanti giudizi di opposizione a cartelle esattoriali

per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni

amministrative per violazioni del codice della strada del 1959, il

pretore di Pordenone (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (recte: 113) della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale (questione e)

degli artt. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (come novellato

dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989) e 203 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) " ..

nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la

possibilità di proporre avanti al pretore (giudice deputato alla

valutazione della fondatezza dell'illecito amministrativo in caso di

emissione di ordinanza-ingiunzione) opposizione avverso il ruolo

esattoriale, emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del

sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo per

mancata proposizione di ricorso al prefetto";

che nelle ordinanze si osserva che la legge n. 122 del 1989 ha

modificato il procedimento sanzionatorio per le violazioni del codice

della strada, in precedenza disciplinato dalla legge n. 689 del 1981,

comune a tutte le sanzioni amministrative, e che la modifica ha

comportato che il ricorso al prefetto, avverso il sommario processo

verbale di contestazione dell'infrazione, costituisca ora la

necessaria "condizione di procedibilità della tutela

giurisdizionale", che resta pertanto assicurata solo nei confronti

dell'ordinanza-ingiunzione che il prefetto emana all'esito del

ricorso amministrativo, non essendo invece previsto dal sistema di

poter fare opposizione né al verbale di accertamento una volta

divenuto titolo esecutivo, né al ruolo predisposto dall'autorità

accertatrice né alla cartella esattoriale;

che, potendo il trasgressore soltanto "esperire i rimedi

previsti per la fase esecutiva (ricorso all'intendente di finanza

contro gli atti esecutivi dell'esattore, anche ai fini della

sospensione, con la conseguente possibilità di ricorrere al giudice

amministrativo, nonché azione giudiziaria di responsabilità contro

l'esattore)", in tal modo si sarebbe in presenza di una tutela

giurisdizionale "resa eccessivamente difficoltosa", con disparità di

trattamento riguardo agli altri illeciti amministrativi non attinenti

a violazioni del codice della strada.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, pur sotto

profili in parte diversi, questioni simili, tutte attinenti ad alcune

norme del codice della strada anteriore rispetto a quello attualmente

vigente, tranne una sola che riguarda una corrispondente norma di

quest'ultimo; onde i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con un'unica pronuncia;

che in particolare la questione sub a), concernente l'art. 141

del codice della strada del 1959, come novellato dall'art. 22 della

legge n. 122 del 1989, e in modo specifico la denunciata eccessiva

lunghezza del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di

accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale, è

manifestamente infondata, perché, essendo già stata esaminata negli

stessi termini ora prospettati, è stata dichiarata non fondata con

la sentenza n. 255 del 1994 di questa Corte;

che, quanto alla questione sub b), che censura il combinato

disposto degli artt. 142 e 142-bis del codice della strada del 1959,

come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, il primo

dei profili con essa prospettati muove dall'errato presupposto

secondo cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto

precluderebbe l'azione giudiziaria, il che è stato già escluso da

questa Corte (sent. n. 255 del 1994), onde la sua manifesta

infondatezza;

che la medesima questione sub b) è manifestamente infondata

anche sotto il profilo secondo cui soltanto il ricorso al prefetto

provocherebbe "il dovere in capo a quell'Autorità .. di esaminare ..

l'iter sanzionatorio e .. la regolarità delle contestazioni degli

organi accertatori .., laddove tutte le altre violazioni

amministrative .. provocano sempre il potere-dovere in capo

all'Autorità competente (nel caso, il prefetto) di esaminare la

regolarità della sanzione e procedere in sede di autotutela

dell'annullamento o archiviazione del verbale .."; difatti, come già

affermato da questa Corte (sent. n. 311 del 1994), per le violazioni

del codice della strada "il riesame della contestazione da parte

dell'autorità prefettizia non è stato eliminato, ma, anziché

avvenire d'ufficio, come era in precedenza in base alla legge n. 689

del 1981, consegue al ricorso dell'interessato avverso il verbale di

accertamento", consentendogli in questa sede di far valere comunque

le sue ragioni e di ottenere quindi l'invocato riesame in sede

amministrativa, per cui è privo di riflessi sul piano della

costituzionalità che in alcuni casi la legge subordini questo

riesame all'istanza dell'interessato, dato che la Costituzione

assicura soltanto la tutela giurisdizionale, peraltro anch'essa

esperibile in via d'azione;

che quanto alle questioni sub c, d, e, (quest'ultima,

relativamente al solo art. 142-bis del codice della strada del 1959,

come novellato dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989), prospettate

sostanzialmente sotto il profilo della carenza di un rimedio

giurisdizionale avverso le cartelle esattoriali, va considerato che -

mancando una specifica disciplina circa i termini e le modalità da

osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria, nel caso in cui

dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si

sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo - una volta

escluso dalla già menzionata giurisprudenza di questa Corte (sentt.

nn. 311 e 255 del 1994 cit.) che in questo caso sia impedita la

tutela giurisdizionale, spetta al giudice dinanzi al quale l'azione

è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il

quomodo ed il quando della sua esperibilità affinché la tutela

risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che,

formulando le ordinanze di rinvio quesiti d'ordine interpretativo, le

relative questioni sono manifestamente inammissibili;

che quanto alla medesima questione sub e), con riguardo all'art.

203 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del

1992) - impugnato insieme alla norma, solo parzialmente

corrispondente, dell'art. 142-bis del precedente codice della strada

per ragioni meramente cautelative, nella incertezza, sottesa alla

prospettazione del giudice a quo, circa la disposizione in concreto

applicabile nella successione tra il regime normativo precedente e

quello del nuovo codice - essa è, nella specie, manifestamente

inammissibile perché della norma, ratione temporis, il giudice non

deve fare applicazione nei giudizi a quibus (V. artt. 237, comma 2, e

238, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati

dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in

riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. 436 del 1994);

b) delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.

142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come

novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord.

nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994);

c) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art.

24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le

ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del

1994);

d) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in

epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);

Dichiara la manifesta infondatezza:

e) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dell'art. 22 della

legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata

in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994);

f) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n.

122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della

Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte