Sentenza n. 316/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a
carico di Sagretti Francesco, iscritta al n. 92 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito della contestazione da parte del pubblico
ministero, nel corso del dibattimento, di un reato concorrente (art.
517 cod. proc. pen.), il Pretore di Macerata, non potendo aderire
alla richiesta dell'imputato di trasmissione degli atti al pubblico
ministero ai fini dell'emissione di altro decreto di citazione
contenente la contestazione suppletiva che gli consentisse di
chiedere il rito abbreviato nel termine di quindici giorni dalla
notifica di tale decreto (artt. 555 e 560 cod. proc. pen.), ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 519,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, di
fronte a contestazioni suppletive di reati effettuate ai sensi
dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente all'imputato di avvalersi
del rito abbreviato e di beneficiare della correlativa riduzione di
pena: ciò che sarebbe, a suo avviso, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata. La disciplina delle nuove
contestazioni (artt. 516-522 cod. proc. pen.) è invero, secondo
l'interveniente, razionalmente differenziata. La contestazione del
"fatto nuovo" (art. 518) è possibile in dibattimento solo se
l'imputato vi consente, sicché in caso di dissenso il pubblico
ministero dovrà procedere con le forme ordinarie, rendendo così
possibile il ricorso al rito abbreviato. Nei casi, invece, di
modifica dell'imputazione (art. 516) e di reato concorrente o
circostanza aggravante (art. 517), è obbligatoria la contestazione
nello stesso dibattimento perché si tratta di nuove contestazioni
che non modificano o sono comunque in stretto rapporto col "fatto
storico" originariamente contestato e rappresentano un possibile e
prevedibile sviluppo dell'imputazione originaria. Il fatto resta
cioè essenzialmente identico, e quindi si giustifica che alla
conoscenza di esso sia riferita la possibilità di scelta del rito. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Macerata
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di
contestazione in dibattimento di un reato concorrente ai sensi
dell'art. 517 dello stesso codice, non consente all'imputato di
chiedere il giudizio abbreviato: ciò che a suo avviso contrasterebbe
col principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).
2. - La questione non è fondata.
Decidendo una questione analoga - pur se incentrata su altre
disposizioni e riferita ad altri parametri - questa Corte ha già
osservato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi
conseguenti al giudizio abbreviato, in tanto rileva in quanto egli
rinunzi al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una
sequenza procedimentale che consenta di raggiungere in tal modo
l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal
legislatore con l'introduzione di tale rito speciale. "Perciò,
quando ormai per l'inerzia dell'imputato tale scopo non può più
essere pienamente raggiunto - in quanto si è già pervenuti al
dibattimento - sarebbe del tutto irrazionale consentire che,
ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti
valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo" (sentenza n.
593 del 1990).
D'altra parte, come giustamente rileva l'Avvocatura, la disciplina
delle nuove contestazioni è, nel sistema del codice, razionalmente
differenziata, dato che, ove si tratti di fatto "nuovo", la sua
contestazione nello stesso dibattimento è possibile solo se
l'imputato vi consente: sì che, occorrendo altrimenti procedersi
nelle forme ordinarie, la richiesta per esso del giudizio abbreviato
resta possibile.
Nell'ipotesi, invece, di reato concorrente - ma analoghe
considerazioni valgono in quelle di modifica dell'imputazione (art.
516) e di circostanza aggravante - l'esclusione di tale possibilità
è giustificata dal rilievo che la contestazione è evenienza, per un
verso, non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla
formazione della prova in dibattimento (cfr. ordinanza n. 213 del
1992), e ben prevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra
l'imputazione originaria ed il reato connesso; mentre, per altro
verso, essa è preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). Di
conseguenza, il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in
base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito,
onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della
propria scelta.
Nella preclusione all'adozione del rito abbreviato a dibattimento
già instaurato non è perciò ravvisabile alcuna violazione del
principio di uguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Macerata con ordinanza del 23 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte