Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1987

Altra decisione · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma,

ultima parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 3

ordinanze emesse il 18 maggio 1979 dalla Commissione Tributaria di

secondo grado di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 332, 333 e

334 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli,

con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 18 maggio 1979 nel

corso di altrettanti giudizi concernenti l'applicazione della

sanzione prevista dall' art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

("Istituzione e disciplina dell'IVA"), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del citato

decreto, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, secondo

cui "si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento

del corrispettivo... le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi... fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli

istituti universitari, agli enti ospedalieri, di assistenza e di

beneficenza, e agli enti di previdenza", violerebbe i citati

parametri costituzionali in quanto non parifica l'ENEL (a nome del

quale il ricorrente aveva emesso alcune fatture), e in genere gli

enti pubblici non territoriali, all'amministrazione dello Stato, ai

fini dell'applicazione del beneficio dello spostamento del momento

impositivo previsto dalla disposizione censurata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via

preliminare, la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre

1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori

infrazioni in materia tributaria"; nel merito l'interveniente

conclude per l'infondatezza.

Considerato che i giudizi, data l'identità della questione, vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che successivamente all'ordinanza di rimessione è stata emanata

la legge di sanatoria n. 882 del 1980, il cui

art. 9 stabilisce che le sanzioni amministrative previste dall'art.

44 del d.P.R. n. 633/72 non si applicano ai contribuenti e ai

sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al

pagamento delle imposte o delle ritenute periodiche dell'imposta sul

valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la

presentazione della dichiarazione annua è scaduto anteriormente alla

data predetta;

che, inoltre, è stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982,

n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt.

25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della

normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto

accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e,

quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative

previste nel titolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;

che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della

normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste

sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a

quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la

questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di II

grado di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte