Sentenza n. 318/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 440, 441, 442,
primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Fusco Carmine ed altra, iscritta al n. 740 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito dell'instaurazione, all'udienza preliminare, di un
giudizio abbreviato chiesto da due imputati, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ammetteva
l'interrogatorio di uno di costoro, in quanto mezzo di difesa e non
di prova, non escluso dalle disposizioni dell'udienza preliminare
richiamate dall'art. 441 cod. proc. pen. Poiché da tale
interrogatorio risultava modificata la versione precedentemente resa,
il Giudice, ritenendo il processo non più decidibile allo stato
degli atti, revocava l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e,
all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio.
Il Tribunale di Torino, peraltro, ritenendo che l'ordinanza
ammissiva del giudizio abbreviato non possa essere revocata neanche
in presenza di dichiarazioni spontanee dell'imputato, dato che con
essa è preclusa ogni ulteriore attività diretta all'acquisizione di
nuovi elementi di prova, dichiarava la nullità del provvedimento di
revoca e stabiliva la competenza dello stesso Giudice dell'udienza
preliminare a definire il processo con rito abbreviato.
Detto Giudice con ordinanza del 23 aprile 1991 sollevava allora
questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede esplicitamente che l'ordinanza
ammissiva del giudizio abbreviato sia revocabile nel caso in cui lo
"stato degli atti" sia modificato a seguito dell'interrogatorio
dell'imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, non essendo consentito sollevare
conflitto di competenza contro il suddetto provvedimento del
Tribunale, dal vincolo allo svolgimento del giudizio abbreviato
nonostante il venir meno del presupposto della decidibilità allo
stato degli atti deriverebbe una violazione del principio del giudice
naturale di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Inoltre, poiché lo "stato degli atti" potrebbe mediante
l'interrogatorio essere modificato anche strumentalmente,
dall'irrevocabilità deriverebbero una limitazione della pienezza di
giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza
nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e perciò una
violazione degli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, della
Costituzione.
Infine, la motivazione della decisione conclusiva del giudizio
abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza
rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso,
con conseguente violazione dell'art. 111, primo comma, della
Costituzione.
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, in quanto basata su un errore
interpretativo. Poiché, infatti, le disposizioni sull'udienza
preliminare sono richiamate dall'art. 441, primo comma, solo "in
quanto applicabili" e l'esclusione dell'applicabilità degli artt.
422 e 423 evidenzia l'intento di impedire che, nel corso del giudizio
abbreviato, si dia luogo ad un'attività di integrazione istruttoria
dalla quale possa derivare un'alterazione del quadro probatorio su
cui le parti hanno fondato la richiesta ed il consenso al rito
abbreviato, dovrebbe ritenersi che nel corso di questo l'imputato non
possa essere ammesso a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 421,
essendo preclusa in tale rito qualsiasi attività istruttoria.
Mancherebbe, perciò, il presupposto dal quale il giudice a quo
desume la necessità di consentire la revoca del provvedimento
ammissivo.
2. - Con ordinanza del 29 gennaio 1992, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio una
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non è preveduta la
possibilità d'una revoca del provvedimento introduttivo del giudizio
abbreviato allorquando, nel corso della trattazione e fino alla fine
della discussione, siano prospettati fatti nuovi o nuove fonti di
prova, tali da indurre la revoca della richiesta o del consenso di
parte e comunque una difforme valutazione giudiziale circa la
decidibilità allo stato degli atti raccolti antecedentemente",
assumendone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
Nel caso di specie, disposto il giudizio immediato per i reati di
omicidio volontario, porto e detenzione di arma comune da sparo, si
era, su richiesta dell'imputato e col consenso del pubblico
ministero, introdotto il giudizio abbreviato, ritenendosi da parte
del giudice che gli atti fossero idonei a consentire la decisione.
Quindi, il difensore aveva depositato alcuni documenti che tendevano
a suffragare una ricostruzione del fatto diversa da quella emergente
dalle indagini del pubblico ministero e venivano perciò considerati
come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto.
Veniva anche depositata una dichiarazione del fratello della vittima
attestante l'avvenuto, integrale riconoscimento del danno,
costituente anch'essa nuova prova di una nuova circostanza.
Tanto premesso, il giudice a quo rileva che il giudizio abbreviato
si caratterizza per la fissità del quadro probatorio rispetto al
quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale
di idoneità degli atti a consentire la decisione, sicché non è
consentita né la prospettazione di fatti nuovi, né l'introduzione
di nuovi mezzi di prova sui fatti già enunciati. In simili
evenienze, d'altra parte, non è consentita né la revoca della
richiesta di giudizio abbreviato, né la possibilità di regresso
alla fase dell'udienza preliminare o del giudizio immediato
attraverso la revoca del provvedimento ammissivo: con la conseguenza
che la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova va rigettata e
che la decisione finale va assunta senza tener conto di questi, anche
ove da essi possa emergere la prova dell'innocenza dell'imputato.
Di qui, il dubbio se possa considerarsi "giusto processo" un
giudizio nel quale l'apprezzamento di ulteriori prove utili od
essenziali all'accertamento del fatto è precluso per il fatto stesso
della sua introduzione e nel quale l'accordo ha per oggetto non solo
la rinuncia a valersi della forma dibattimentale della prova
acquisita, ma anche la rinuncia a valersi di qualsiasi prova emerga
nel corso del giudizio: con l'introduzione, quindi, di un concetto di
verità processuale che prescinde ed eventualmente contrasta con
prove prospettate nel processo prima della sua conclusione.
Più in particolare, considerando i beni sui quali potenzialmente
incide la rinuncia in caso di condanna, il giudice rimettente ravvisa
nella rinuncia negoziale all'eventuale effetto di circostanze
accadute o emerse dopo tale manifestazione di volontà una lesione
del principio di indisponibilità della libertà personale (art. 13
della Costituzione).
Sospetta, inoltre, una violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il
profilo del diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei
soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato,
sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a
seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del
pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa
pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento
resta reversibile fino alla fine della discussione (art. 562).
Sarebbe violato, infine, anche l'art. 27 Cost. sia perché la
possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di
personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché
la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la
presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la
pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione
processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale
dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo
comma).
Quanto alle possibili soluzioni, il giudice rimettente prospetta
quella - già considerata nei lavori preparatori - dell'introduzione
di un meccanismo, per quanto selettivo, di introduzione delle nuove
prove nel giudizio; ma considera più corrispondente alla funzione
assegnata all'istituto, ed idonea a risolvere buona parte almeno dei
problemi sopra illustrati, quella che, sulla falsariga del giudizio
abbreviato pretorile, consenta la regressione o trasformazione del
rito una volta che si sia dissolto il consenso delle parti o sia
maturata una valutazione giudiziale di sopravvenuta indecidibilità
allo stato degli atti.
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiama innanzitutto,
quanto alla possibilità di integrazione probatoria nel giudizio
abbreviato, la sentenza di questa Corte n. 92 del 1992. Osserva, poi,
che le norme in tema di giudizio abbreviato non stabiliscono
espressamente che l'ordinanza ammissiva sia irrevocabile e che questa
presuppone che il processo possa essere deciso allo stato degli atti.
Perciò, ove tale presupposto venga meno perché le stesse parti
deducono che vi sono altri elementi da prendere necessariamente in
considerazione, l'ordinanza dovrebbe ritenersi revocabile in base al
principio generale di revocabilità delle ordinanze; e di
conseguenza, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile o
infondata perché basata su un assunto normativo inesatto. Considerato in diritto
1. - I due procedimenti concernono questioni analoghe, ed è
perciò opportuno disporne la riunione.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino, muovendo dal presupposto che sia ammissibile esperire nel
giudizio abbreviato l'interrogatorio dell'imputato di cui all'art.
421 del codice di procedura penale, dubita che l'art. 440 dello
stesso codice, in quanto non prevede la revocabilità dell'ordinanza
ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato
degli atti conseguente a detto interrogatorio, contrasti:
- con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto il vincolo a
decidere con rito abbreviato, anziché ordinario, nonostante la
modifica dello stato degli atti comporterebbe una violazione del
principio del giudice naturale;
- con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, Cost., in
quanto, potendo lo stato degli atti essere modificato anche
strumentalmente mediante l'interrogatorio, dall'irrevocabilità
deriverebbe una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed
una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione
giurisdizionale;
- con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la
motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non
potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle
acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso.
A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano dubita che gli artt. 441, 442, primo comma e 458,
secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in
caso di prospettazione di fatti nuovi o di nuove fonti di prova, la
revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento
ammissivo di esso, contrastino:
- con l'art. 13 della Costituzione, perché la rinuncia
negoziale, espressa col consenso a tale giudizio, all'eventuale
effetto di circostanze accadute o emerse dopo di esso si tradurrebbe,
in caso di condanna, in lesione del principio di indisponibilità
della libertà personale;
- con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del
diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei soggetti
giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto
il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si
tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato
che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla
decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta
reversibile fino alla fine della discussione (art. 562);
- con l'art. 27 della Costituzione: sia perché la possibilità
di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità
della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura
integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione
di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si
collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione
processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale
dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo
comma).
3. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'assunto interpretativo da
cui muove la prima delle predette ordinanze, sostenendo che
l'interrogatorio dell'imputato sarebbe incompatibile con il giudizio
abbreviato e che perciò mancherebbe il presupposto da cui il giudice
a quo desume la necessità di consentire la revoca dell'ordinanza
ammissiva. Tale tesi non è però condivisa dalla Corte di cassazione
(sez. I, 27 marzo 1991, n. 3501), oltre che dalla maggior parte della
dottrina: di conseguenza, questa Corte non ritiene di poterla far
propria.
Del pari non accoglibile è la tesi dell'Avvocatura - prospettata
in riferimento alla seconda ordinanza - secondo la quale l'ordinanza
ammissiva sarebbe revocabile già alla stregua dell'attuale
disciplina, dato che la gran parte degli studiosi ne ritiene invece
argomentatamente l'irrevocabilità.
4. - Alla base delle censure sta l'illustrazione di tre evenienze
concretamente verificatesi nei due giudizi a quibus dopo l'emanazione
dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Nel primo, la
prospettazione da parte di uno dei due imputati, in sede di
interrogatorio, di una versione del fatto diversa da quella resa
all'atto della convalida dell'arresto e tale da comportare una
sostanziale modifica dello "stato degli atti" considerato in sede di
emanazione dell'ordinanza ammissiva e da richiedere ulteriori
approfondimenti delle rispettive posizioni (alla stregua di essa,
infatti, il coimputato avrebbe dovuto essere scagionato). Nel
secondo, il deposito di alcuni documenti coi quali la difesa tendeva
a suffragare una versione del fatto diversa da quella emergente dalle
indagini del pubblico ministero poste a base del rito abbreviato,
documenti qualificati perciò dal giudice a quo come nuovi mezzi di
prova in ordine a nuove circostanze di fatto; ed inoltre, il deposito
di un'attestazione circa l'avvenuto risarcimento del danno,
costituente nuova prova di una nuova circostanza.
A fronte di tali evenienze - osservano i giudici a quibus - sta la
cristallizzazione del quadro probatorio rispetto al quale sono
maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di
idoneità degli atti a consentire la decisione, che non consente né
la prospettazione di fatti nuovi né l'introduzione di nuovi mezzi di
prova sui fatti già ricompresi in tale quadro: onde la necessità di
permettere che ciò avvenga attraverso la revoca dell'ordinanza
ammissiva del giudizio abbreviato e la conseguente introduzione di
quello ordinario, che sarebbe, a loro avviso, la soluzione idonea ad
evitare il sacrificio dei principi costituzionali di cui lamentano la
violazione.
5. - Le questioni, pur nella diversità delle norme impugnate e
dei parametri costituzionali invocati, investono il nucleo essenziale
dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, che si configura
"come giudizio 'a prova contratta', basato, cioè, su uno scambio in
cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse
dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia
dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di
prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma richiede, in
più, la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni difensive"
(sentenza n. 92 del 1992); un giudizio, in altri termini, in cui il
meccanismo convenzionale fa premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del diritto dell'imputato a
"difendersi provando" (cfr. art. 190 cod. proc. pen.).
Se ciò è vero, ne discende che lo scrutinio che la Corte è
chiamata a compiere non può esaurirsi nella considerazione di
aspetti particolari della disciplina, ma deve allargarsi a valutarne
l'assetto complessivo e le implicazioni che sul piano costituzionale
discenderebbero dalla correzione di tale assetto che i giudici
rimettenti propongono.
In effetti, talune almeno delle censure avanzate evidenziano
profili che non sono in sintonia rispetto al quadro costituzionale in
riferimento.
Se si ammette che l'imputato possa rendere l'interrogatorio a
propria difesa, e quindi prospettare circostanze esulanti dal quadro
probatorio prefissato, non può poi stabilirsi che tali deduzioni
siano a priori irrilevanti ed insuscettibili di verifica attraverso
gli appropriati mezzi processuali di accertamento. In tal modo, il
diritto di difesa resta mera enunciazione e vengono alterati i
connotati propri all'esercizio della funzione giurisdizionale
stabiliti negli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma e 111,
primo comma, della Costituzione. La legge può infatti, in vista di
particolari esigenze, porre limitazioni agli strumenti probatori
utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un
determinato mezzo, non può poi, senza violare quei principi,
prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio
che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio
convincimento.
Inoltre, se la legge sostanziale considera una certa circostanza,
come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come
rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della
sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale
circostanza precludendone la deduzione comporta che la
responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia
pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio": ciò che non
può dirsi in armonia con il principio di "personalità" di tale
responsabilità (art. 27, primo comma, della Costituzione).
6. - Per porre rimedio a siffatti vizi, ed agli altri da essi
denunziati, i giudici a quibus propongono che la disciplina del
giudizio abbreviato venga modificata nel senso di prevedere che, di
fronte alle suesposte evenienze, sia consentito al giudice di
revocare l'ordinanza ammissiva.
Ma una simile pronuncia "correttiva" non può considerarsi
ammissibile, dato che la Corte non può introdurre modifiche
normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano suscettibili a
loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di
incostituzionalità.
In effetti, riesaminando le fattispecie già considerate dal punto
di vista delle implicazioni della regressione al rito ordinario, è
agevole constatare che, se la deduzione di una ragione di
attenuazione di pena "fino ad un terzo" (ad esempio, l'avvenuto
risarcimento del danno) dovesse condurre alla revoca di un rito che
di per sé comporta la riduzione fissa di un terzo della pena,
l'imputato sarebbe verosimilmente indotto a rinunciare alla stessa
prospettazione dell'attenuante per non perdere tale beneficio. Allo
stesso modo, se l'esposizione di pur consistenti ragioni difensive -
ad esempio, attraverso l'interrogatorio o la produzione di nuovi
documenti - dovesse determinare il passaggio al rito ordinario,
l'imputato si troverebbe posto nella difficile alternativa tra
tentare di difendersi e rinunciarvi per beneficiare dello sconto di
pena.
L'inammissibilità delle questioni, d'altra parte, emerge anche
dalla considerazione che la soluzione della revocabilità
dell'ordinanza ammissiva, non solo non appare idonea - per le ragioni
ora esposte - a far fronte a tutte le implicazioni della
configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova
contratta", ma non sarebbe neanche l'unica possibile, dato che ben
potrebbe disporsi che l'introduzione di ulteriori elementi di
giudizio avvenga nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, come
del resto già si prevede in quello disciplinato dall'art. 452,
secondo comma, cod. proc. pen.
Questa Corte, invero, esaminando il problema sotto il diverso - ma
in certo modo complementare - profilo del condizionamento che alla
delimitazione del quadro probatorio può derivare da scelte
discrezionali del pubblico ministero, ha già sottolineato la
necessità che la riconduzione dell'istituto "a piena sintonia con i
principi costituzionali" avvenga mediante "l'introduzione di un
meccanismo di integrazione probatoria" (sentenza n. 92 del 1992; cfr.
anche, nella stessa direzione, in riferimento al giudizio di appello,
la sentenza n. 470 del 1991). Un simile meccanismo era peraltro già
esplicitamente previsto nell'originario testo della legge delega
(approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 15 luglio
1982: direttive nn. 47 e 48) e la sua positiva previsione fu poi
sostenuta da "ampia parte della Commissione redigente" (cfr.
Relazione al progetto preliminare del codice, pp. 105-106). Del
resto, è lo stesso giudice rimettente, nella seconda delle ordinanze
qui in esame, ad indicare tale soluzione come alternativa a quella
poi proposta e ad evidenziarne l'idoneità a sanare le violazioni
lamentate; e le considerazioni svolte nella presente decisione
rafforzano indubbiamente tale prospettiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio
abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente
all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli
artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111,
primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile
1991;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di
fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del
provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza
del 29 gennaio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte