Sentenza n. 319/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 28legge 990/1969
applicata al caso
- art. 1916legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi
secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art.
1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Lilli Emilia e Chieregato Massimo ed
altri, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Manlio Nardi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 giugno 1988
(R.O. n. 793 del 1988), ha proposto questione di legittimità
costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n.
990, nella parte in cui prevede, in deroga al principio della par
condicio creditorum, una "prelazione o prededuzione" in favore
"dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, sull'indennità dovuta
dall'assicuratore della responsabilità civile (ovvero dall'impresa
designata o dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), a
sfavore dell'assistito che non sia stato integralmente indennizzato
dall'assicuratore sociale in relazione al danno subito". Ha proposto,
inoltre, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 38 della Costituzione, degli artt. 1916, primo, secondo e
quarto comma del codice civile, e 28, secondo, terzo e quarto comma,
della legge n. 990 del 1969, "nella parte in cui non escludono la
possibilità che i soggetti che gestiscono assicurazioni dirette a
garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio e malattia, possano esercitare l'azione
surrogatoria con pregiudizio dell'assistito che non sia stato da essi
totalmente indennizzato in relazione al danno subito, nei limiti in
cui tale pregiudizio non si esaurisca nella impossibilità di
cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento da parte del terzo
responsabile, o del suo assicuratore".
Il giudice a quo deduce che la rilevanza delle questioni sollevate
deriverebbe dal fatto che l'I.N.P.S. è intervenuto nel giudizio a
quo agendo in via surrogatoria contro l'assicuratore del
danneggiante, non ostante che il massimale fosse insufficiente a
risarcire il danno subito dall'attrice.
Quanto alla loro non manifesta infondatezza, nell'ordinanza si
afferma che la prelazione o prededuzione, riconosciuta agli enti di
assicurazione sociale dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 sul
massimale assicurativo, anche in danno degli assistiti, lederebbe
l'art. 3 della Costituzione, istituendo un privilegio privo di
giustificazione. Infatti, questa non potrebbe ricercarsi
nell'esigenza di tutelare, in maniera particolare, le ragioni
creditorie dell'ente che gestisce l'assicurazione sociale affinché
sia salvaguardata la funzione sociale da esso espletata perché, nel
caso in cui tale particolare tutela si risolva in un danno per lo
stesso soggetto che ha fruito dell'assicurazione sociale, viene
contraddetta la finalità stessa della norma.
Parimenti illegittimi, ma in riferimento all'art. 38 della
Costituzione, sarebbero gli artt. 1916, commi primo, secondo e
quarto, del codice civile e 28 anzidetto, nella parte in cui
consentono che l'esercizio della surroga, da parte degli enti di
assicurazione sociale, possa incidere sul diritto del danneggiato ad
ottenere l'integrale risarcimento del danno. In tal modo, infatti,
l'indennità erogata dall'ente assistenziale rischierebbe di non
adempiere più alla funzione alla quale deve essere diretta ex art.
38 della Costituzione, risolvendosi in una mera anticipazione di
somme.
2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo in via pregiudiziale declaratoria
d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione
riguardante l'art. 1916 del codice civile.
Tale articolo - si osserva - riguarda solo l'azione nei confronti
del danneggiante (poiché quella nei confronti dell'assicuratore è
regolata dalla legge n. 990 del 1969). Esso non stabilisce alcuna
limitazione della responsabilità a carico del danneggiato, né alcun
diritto di prelazione in favore degli enti assistenziali, per cui in
sede di processo di cognizione, tanto il danneggiato che questi
ultimi possono ottenere la sua condanna per l'intero ammontare del
danno. Il concorso tra i rispettivi crediti potrà avvenire in sede
esecutiva ma, proprio perciò, la questione relativa all'art. 1916
del codice civile non sarebbe rilevante rispetto al giudizio a quo,
che è un giudizio di cognizione e non un processo esecutivo.
Quanto alle questioni relative all'art. 28 della l. n. 990 del
1969, l'Avvocatura generale dello Stato ha osservato che, nel sistema
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista
da tale legge, l'attribuzione al danneggiato dell'azione diretta nei
confronti dell'assicuratore trova il suo limite naturale nella misura
del massimale, la quale può risultare insufficiente a coprire
l'ammontare complessivo del risarcimento spettante al danneggiato per
tutte le voci di danno sofferte. Risponderebbe ad una scelta
legislativa non censurabile in sede di giudizio di legittimità sotto
il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione l'avere
limitato, come fa l'art. 28, in caso di rivalsa dell'ente
assistenziale, il diritto del danneggiato sul massimale all'area di
danno non coperta delle prestazioni effettuata dall'assicuratore
sociale, salva l'azione verso il danneggiato. Detta limitazione,
infatti, sarebbe correlata alle esigenze di equilibrio finanziario
della gestione dell'assicurazione sociale e di contenimento dei
relativi oneri contributivi e la eventuale impossibilità per il
danneggiato di ottenere dall'assicuratore del responsabile le
ulteriori voci di danno, dipenderebbe unicamente dall'insufficienza
del massimale.
Non sussisterebbe la dedotta violazione dell'art. 38 della
Costituzione, dato che "il richiamo all'indicato parametro potrebbe
assumere significato solo in quanto la limitazione del risarcimento
ottenibile dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore r.c. -
specificamente occasionata dalla surroga dell'ente di assicurazione
sociale - implicasse compromissione della soddisfazione delle stesse
esigenze di vita del danneggiato". Ma ciò, invece, sarebbe "escluso
in linea di principio proprio dal sistema di assicurazioni sociali"
che garantisce all'infortunato, con l'automaticità delle prestazioni
"i mezzi di sostentamento necessari in caso di inabilità lavorativa,
trasferendo sull'assicuratore sociale il rischio inerente
all'infortunio".
3. - Dinanzi a questa Corte si è costituito pure l'I.N.P.S.,
chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate irrilevanti o,
comunque, non fondate.
Nulla viene dedotto riguardo all'irrilevanza di esse, mentre
quanto alla infondatezza si deduce che questioni analoghe - relative
all'ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, in cui
all'assicuratore è attribuita la surroga per le intere somme
sborsate e non in proporzione di quanto spettante all'assicurato,
tenendosi conto del suo concorso di colpa - sono state già
dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze n. 115 del
1970 e n. 134 del 1971.
Si afferma inoltre che sarebbe razionale che il legislatore abbia
voluto garantire in modo assoluto e prioritario il soddisfacimento
del diritto di credito dell'assicuratore sociale, fino a concorrenza
dell'intero importo del massimale cui, per polizza, l'assicuratore è
obbligato, tenuto conto che nella ratio dell'istituto della
surrogazione, debbono individuarsi tre finalità: a) tener fermo il
principio di responsabilità, per cui l'autore del danno è in ogni
caso tenuto alla obbligazione risarcitoria, senza possibilità di
vedere elisa o ridotta l'entità della relativa prestazione per
effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata; b)
salvaguardare il principio indennitario, per cui la prestazione
assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di lucro per
l'assicurato; c) consentire all'ente assicuratore, attraverso il
recupero delle somme sborsate, una riduzione dei costi di gestione.
Gl'interessi pubblici collegati all'attività degli enti gestori
della sicurezza sociale, giustificherebbero, infine, la normativa
impugnata anche in riferimento all'art. 38 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma ha prospettato il contrasto con l'art.
38 della Costituzione degli artt. 1916 del codice civile e 28, commi
secondo, terzo e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella
parte in cui non escludono che gli enti gestori di assicurazioni
sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio
dell'assistito. Il giudice a quo deduce in proposito che, in base
alle norme impugnate, l'indennità erogata da tali enti finisce per
risolversi in una mera anticipazione di somme, così travisandosi la
funzione che la norma costituzionale anzi detta le attribuisce,
funzione volta a garantire al lavoratore effettive prestazioni
riparatrici.
Il giudice a quo ha pure prospettato il contrasto con l'art. 3
della Costituzione dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede, in deroga
al principio della par condicio creditorum, una "prelazione o
prededuzione", in favore dell'ente gestore dell'assicurazione
sociale, sull'indennità dovuta dall'assicuratore della
responsabilità civile. Nell'ordinanza di rimessione si deduce in
proposito che, in tal modo, sarebbe stato istituito un privilegio
ingiustificato, con pregiudizio per gli assistiti nel caso in cui il
massimale non sia sufficiente a coprire per intero i danni ad essi
derivati.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio
per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto in via
pregiudiziale la declaratoria d'inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione riguardante l'art. 1916 del codice civile.
Ha osservato in proposito che l'art. 1916 regola l'azione nei
confronti del danneggiante e non anche quella nei confronti
dell'assicuratore (prevista e disciplinata dalla l. n. 990 del 1969),
senza comunque stabilire limitazioni di responsabilità in
pregiudizio del danneggiato, né prevede un diritto di prelazione in
favore degli enti assistenziali. Ne deriverebbe che l'art. 1916 non
impedisce, in sede di giudizio di cognizione (quale è il giudizio a
quo), la condanna del danneggiante per l'intero ammontare dei danni
subiti dal danneggiato e dagli enti di assicurazione sociale.
Pertanto il concorso tra i rispettivi crediti, nel caso in cui il
patrimonio del danneggiante non possa soddisfarli integralmente,
avverrà in sede esecutiva, con la conseguenza che solo in questa
sede sarebbe rilevante la questione di legittimità relativa all'art.
1916 del codice civile.
In proposito va rilevato che il giudice a quo non ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice
civile in riferimento all'azione esperita contro il danneggiante, ma
con riguardo all'azione promossa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale contro l'assicuratore del danneggiante. Ciò sul
presupposto che tale azione sia congiuntamente prevista e
disciplinata dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, ritenendosi quest'ultimo integrativo
del disposto dell'art. 1916 nell'ipotesi di danni all'assistito da un
ente previdenziale, derivati dalla circolazione di veicoli a motore e
natanti.
Fatta questa precisazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata dal
giudice a quo, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza, poiché tale norma non è applicabile all'azione proposta
dall'I.N.P.S. contro l'assicuratore del danneggiante, in relazione
alla quale la questione è stata sollevata.
Invero, l'art. 1916 del codice civile dispone che l'assicuratore,
il quale abbia pagato l'indennità, è surrogato - fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa - nei diritti dell'assicurato
verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica "anche alle
assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali", estendendosi così il "diritto di surrogazione" agli
enti esercenti le assicurazioni sociali.
La legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel disciplinare
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dai
veicoli a motore e dai natanti, ha attribuito (art. 18) al
danneggiato il diritto di agire direttamente contro l'assicuratore
del danneggiante. In coerenza con tale previsione, ha stabilito (art.
28), nell'ipotesi che il danneggiato sia titolare di assicurazione
sociale, che l'ente gestore di questa abbia diritto di ottenere
direttamente dall'assicuratore del responsabile "il rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi
delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato".
Per evitare detta evenienza, gli ultimi due commi dell'art. 28
dispongono che, prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'assicuratore del responsabile è tenuto a chiedere al danneggiato
una dichiarazione attestante che egli non ha diritto ad alcuna
prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie. Ove il danneggiante dichiari di avere diritto a tali
prestazioni, l'assicuratore deve darne comunicazione agli enti
erogatori e potrà procedere alla liquidazione del danno, "solo
previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare", a meno che
quest'ultimo ometta di dichiarare, entro quarantacinque giorni da
detta comunicazione, di "volersi surrogare nei diritti del
danneggiato".
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di
"surroga" dell'assicuratore, previsto dall'art. 1916 del codice
civile, può essere esercitato esclusivamente verso i terzi
responsabili del danno e non contro il loro assicuratore. Viceversa,
il diritto di "surroga", regolato dall'art. 28 della legge n. 990 del
1969, attribuisce agli enti gestori di assicurazione sociale
un'azione esercitabile nei confronti dell'assicuratore del
responsabile civile. Le due norme regolano rapporti intersoggettivi
diversi, contrassegnati da un elemento comune: la successione nel
credito, che attribuisce la titolarità della pretesa nei confronti
dei distinti soggetti obbligati.
Pertanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, agli
enti gestori di assicurazioni sociali, in caso di danni derivati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, competono due
distinte azioni: una, ex art. 1916 del codice civile, nei confronti
del responsabile del danno - ma non del suo assicuratore - per il
rimborso delle prestazioni erogate, nei limiti dell'ammontare del
risarcimento dovuto al danneggiato; l'altra, ex art. 28 della legge
n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile ma
non nei confronti di quest'ultimo - per il rimborso di dette
prestazioni, entro il doppio limite dell'ammontare del risarcimento
dovuto al danneggiato e del massimale assicurato. Alla diversità
delle azioni corrisponde, oltre allo specifico regime di
legittimazione passiva, diversità di eccezioni opponibili, in
relazione ai particolari elementi di ciascuna azione.
Precisato in tal modo il quadro normativo, risulta evidente
l'irrilevanza della questione sollevata con l'ordinanza di
rimessione, riguardo all'art. 1916 del codice civile, per quanto
attiene all'azione proposta dall'I.N.P.S. nei confronti
dell'assicuratore del responsabile civile: tale azione, infatti, è
regolata unicamente dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969.
Ne consegue che la questione relativa all'art. 1916 del codice
civile deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
3. - Si può, quindi, passare all'esame della questione
concernente i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 28 della legge
n. 990 del 1969, nella parte in cui non escludono che gli enti
gestori di assicurazioni sociali possano esercitare l'azione
"surrogatoria" con pregiudizio dell'assistito.
Il giudice a quo, infatti, ha esposto - così adeguatamente
motivando sulla rilevanza - che il massimale assicurato è
insufficiente a coprire i danni alla persona del danneggiato;
cosicché, ove l'art. 28 non sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte impugnata, andrebbe accolta la domanda
dell'I.N.P.S. e rigettata quella del danneggiato diretta ad ottenere
dall'assicuratore il versamento della somma corrispondente all'intero
massimale.
Tale questione è fondata, nei sensi di cui si dirà.
4. - L'art. 28 della legge n. 990 del 1969, nel legittimare gli
enti esercenti le assicurazioni sociali ad agire per il rimborso
delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato in
conseguenza di sinistri derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli a motore e dei natanti, ha apprestato - come si è visto
- una serie di cautele per garantire tale rimborso.
Il meccanismo legislativo mira a porre l'ente previdenziale in
condizione di essere tempestivamente avvertito della richiesta di
risarcimento rivolta all'assicuratore dal proprio assistito, così da
potersi surrogare nei diritti di questo, evitando il pregiudizio
connesso a un tardivo esperimento della "surroga". A tal fine è
previsto, fra l'altro, l'accantonamento, da parte dell'assicuratore
della responsabilità civile, "di una somma idonea a coprire il
credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare", così
anteponendosi la pretesa al rimborso dell'istituto per le
assicurazioni sociali al diritto al risarcimento del
danneggiato-assistito.
Il giudice a quo ha contestato la legittimità costituzionale di
siffatto congegno normativo, deducendo che, in caso d'insufficienza
del massimale assicurato a coprire i danni derivati dal sinistro, gli
enti gestori di assicurazioni sociali, ripetendo con preferenza
dall'assicuratore della responsabilità civile le somme erogate ai
propri assistiti, nella sostanza si limiterebbero ad anticipare a
costoro tali somme, che poi recupererebbero in loro pregiudizio. In
contrasto con gli obblighi assistenziali su essi gravanti in base
all'art. 38 della Costituzione, gli istituti fruirebbero di un
trattamento ingiustificatamente privilegiato, come tale lesivo
dell'art. 3 della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente
del Consiglio dei ministri, ha sostenuto l'infondatezza della
questione, deducendo che rientra nella incensurabile discrezionalità
del legislatore limitare il diritto del danneggiato sul massimale
assicurato, per effetto della preferenza attribuita all'istituto
gestore di assicurazioni sociali. Né sarebbe violato l'art. 38 della
Costituzione: le prestazioni assistenziali, dovute in base a questa
norma, sono effettivamente erogate dagli enti a ciò preposti e
nessun rilievo può avere, al riguardo, la circostanza della
successiva ripetizione del loro costo dall'assicuratore della
responsabilità civile.
L'I.N.P.S., a sua volta, ha sostenuto che la normativa impugnata
è razionale e coerente con le finalità dell'istituto della
"surroga" dell'assicuratore, già delineato in linea generale
dall'art. 1916 del codice civile.
5. - Osserva la Corte che la discrezionalità legislativa, nel
prevedere e disciplinare la "surroga" degli enti gestori di
assicurazioni sociali, deve essere esercitata nel rispetto dei
principi costituzionali e le finalità perseguite con l'attribuzione
dell'azione di "surroga" non possono mai risolversi nel pregiudizio
di valori costituzionalmente garantiti.
Il giudice a quo, nel prospettare la questione, ha posto in
evidenza che la normativa conduce ad un assetto di interessi,
potenzialmente conflittuale, tra il danneggiato (dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) e gli enti gestori di
assicurazioni sociali: il primo interessato ad ottenere
dall'assicuratore della responsabilità civile l'integrale
risarcimento dei danni subiti; i secondi tesi a conseguire
l'integrale recupero, da parte dello stesso assicuratore, di quanto
erogato in conseguenza del sinistro. In caso di insufficienza del
massimale il conflitto tra tali interessi diventa attuale, ove il
patrimonio del responsabile civile non sia sufficiente a garantire il
risarcimento di tutti i danni cagionati.
Nella composizione dei contrapposti interessi il legislatore, con
l'art. 28 della legge n. 990 del 1969, ha dato preferenza al
soddisfacimento di quello degli enti assistenziali, in base ad una
scelta legislativa preoccupata dell'incidenza dei costi gestionali
degli enti stessi. Ne è derivata una soluzione normativa che, in
caso di insufficienza del massimale, mira a garantire il
soddisfacimento della rivalsa degli enti assistenziali, anche in
pregiudizio del diritto del lavoratore danneggiato all'integrale
ristoro dei danni subiti.
Tale norma si rivela razionale e in linea con l'art. 38 della
Costituzione nella parte in cui garantisce all'ente gestore di
assicurazioni sociali l'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore della responsabilità civile, apprestando un
meccanismo idoneo ad evitare che l'assistito possa ottenere una
maggiorazione del risarcimento del danno effettivo, in relazione a
quanto dall'ente stesso già erogato.
A risultati diversi induce, invece, il giudizio di legittimità
quando la pretesa dell'ente gestore di assicurazioni sociali
impedisce, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni alla
persona dell'assistito, che non siano stati già altrimenti
risarciti. In tal caso, la tutela dell'ente previdenziale viene ad
operare in pregiudizio del soggetto assistito e si pone in contrasto
con la stessa finalità che l'ente deve perseguire.
L'art. 38, secondo comma, della Costituzione è diretto ad
assicurare al lavoratore il diritto alla predisposizione di mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia e
invalidità. L'esercizio della "surroga preferenziale" da parte
dell'istituto di previdenza può ledere tale diritto, caducando il
beneficio prestato al lavoratore con la percezione dell'indennità da
parte dell'istituto stesso. Conseguenza, questa, inconciliabile come
ha esattamente rilevato il giudice a quo - con le finalità
perseguite dal legislatore.
Nel nostro ordinamento la integrità personale è configurata come
"fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere
della Repubblica di tutelarlo (cfr. art. 32 della Costituzione)
nonché col riconoscimento della sua "inviolabilità" ai sensi
dell'art. 2 della Costituzione (cfr. sent. n. 132 del 1985). Nel caso
di lesione, la particolare configurazione e garanzia di tale diritto
impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il
più ampio ristoro.
Anche sotto quest'angolo visuale si colloca l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, da tempo letto da questa Corte (cfr. sent.
n. 128 del 1973) come disposizione speciale rispetto agli artt. 35 e
36, ispirata a criteri di solidarietà sociale e tesa ad assicurare
ai lavoratori misure atte a garantire la soddisfazione delle loro
esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla
loro attività lavorativa.
Con riferimento concreto alla fattispecie, di cui è causa, opera
con pienezza l'affermazione di questa Corte (sent. n. 160 del 1974),
in base alla quale la disposizione del capoverso dell'art. 38 crea
"veri e propri diritti di prestazione" e lo Stato "è vincolato ad
operare con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel
settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso
voluto dalla Costituzione". Ciò necessariamente comporta anche la
eventuale rielaborazione delle norme relative all'attuale disciplina
dell'assistenza sociale, in modo che essa sia concretamente garantita
a tutte le categorie di lavoratori.
Il contenuto e le finalità, così individuati, dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, vengono svuotati dalla normativa
impugnata, nella misura in cui questa consente che le somme erogate
all'assistito dall'ente gestore delle assicurazioni sociali - in
conseguenza di un incidente derivante dalla circolazione di veicoli a
motore o natanti - possano essere recuperate dall'ente stesso con
pregiudizio della loro devoluzione al ristoro dei danni alla persona
subiti dal lavoratore.
La prestazione dell'ente previdenziale scade, in tal caso, in un
adempimento meramente nominale e fittizio, sostanziandosi in
un'anticipazione di somme, quando non si risolva addirittura
nell'immobilizzazione dell'accantonamento imposto all'assicuratore
della responsabilità civile, in attesa di erogazioni future ed
eventuali.
Ne consegue che l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della
legge n. 990 del 1969, va dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle
assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con
pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento del danno alla
persona che non sia stato altrimenti risarcito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi
secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte
in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali
possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto
dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti
risarciti;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del
codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte