Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1996

Altra decisione · depositata il 26/07/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo

comma, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni corcernenti l'imposta di registro), 2 e 10 del d.lgs. 31

ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 della tariffa

allegata al medesimo d.lgs., nonché 2, secondo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze

emesse: 1) il 24 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Padova sul ricorso proposto da Zerfin S.p.a. contro

l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 242 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996; 2) il 10 aprile 1996

dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sul ricorso

proposto da Elite Wood S.r.l. ed altri contro l'Ufficio del registro

di Padova, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 24 novembre 1995 la Commissione

tributaria di secondo grado di Padova - nel corso del giudizio

promosso dalla società Zerfin e Zerbetto, avente ad oggetto

l'impugnativa dell'atto con cui l'Ufficio del registro aveva

liquidato l'imposta di registro, per trascrizione e catastale,

nonché l'INVIM, riferite ad una delibera di aumento di capitale

della società suddetta mediante conferimento di immobili - ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, lettera a), punto 2) della tariffa, parte

prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 2 e 10

del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dell'art. 1 della tariffa

allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2,

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che

i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad

aliquota unica non superiore all'1%, così come stabilito dalla

direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17 luglio 1969,

n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali;

che la Commissione rimettente muove dal presupposto

interpretativo secondo cui la menzionata normativa comunitaria in

parte qua non sarebbe suscettibile di diretta applicabilità

nell'ordinamento giuridico nazionale;

che però - ritiene ancora la Commissione rimettente - il

contenuto precettivo (ancorché non autoapplicativo) della direttiva

rileva sotto altro profilo perché la legge di delega ad emanare le

disposizioni di riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971,

n. 825) prevedeva (all'art. 7) che la disciplina dell'imposta di

registro, ipotecaria e catastale, dovesse adeguarsi alla citata

direttiva comunitaria n. 335 del 1969, onde, non avendo il

legislatore delegato dato attuazione alla direttiva, le norme

censurate sarebbero affette da vizio di eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o

infondata;

che analoga questione ha sollevato la Commissione tributaria di

primo grado di Padova con ordinanza del 10 aprile 1996;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

oggetto;

che - come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 536

del 1995 in un giudizio analogo "l'esame della prospettata questione

di costituzionalità, essendo questa fondata sull'interpretazione

della citata direttiva, esige che il contenuto delle norme espresse

dalle disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente

individuato secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento";

che spetta ai giudici rimettenti di adire previamente la Corte di

giustizia delle comunità europee;

che quindi ai medesimi giudici vanno restituiti gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla

Commissione tributaria di secondo grado di Padova e alla Commissione

tributaria di primo grado di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte