Art. 2
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
- a)gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
- b)i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
- c)le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4;
- d)gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva