Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e

settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 4 marzo 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento civile

vertente tra Bani Claudio e Calabrese veicoli industriali S.p.a.,

iscritta al n. 1112 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile concernente il

riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno

biologico e morale e comunque di tutti i danni non indennizzati

dall'INAIL a seguito di un infortunio sul lavoro, il pretore di

Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 4

marzo 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in

quanto escludente la integrale risarcibilità in ogni caso del danno

biologico e del danno morale;

che, secondo il rimettente, la sentenza n. 485 del 1991, da lui

definita "legislativa manipolativa" - con cui questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e

settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124

del 1965, in parte qua - non sarebbe "idonea a determinare la

cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una

parte non scritta";

che, per questo, il rimettente sostiene che dette norme sono

tuttora vigenti nella loro "integrale formulazione letteraria" e

dunque che esse continuano a prevedere la possibilità di

liquidazione del danno patrimoniale, in cui è da comprendere il

danno biologico, solo se la somma da liquidare sia superiore alla

misura della rendita INAIL capitalizzata e solo per la parte

eccedente tale misura, con conseguente illogica disparità di

trattamento tra situazioni soggettive del tutto omogenee degli

assicurati, discriminate esclusivamente in ragione della concreta ed

eventuale differenza tra il quantum della liquidazione del danno

patrimoniale, comprendente il danno biologico, e l'entità della

capitalizzazione della rendita INAIL;

che - sempre a giudizio del rimettente - l'irrazionalità del

sistema e, conseguentemente, la violazione del secondo comma

dell'art. 38 della Costituzione sarebbero rese ancor più evidenti

dal fatto che comunque non sussisterebbe pericolo di duplicazione di

risarcimento del danno biologico, giacché le somme che l'INAIL versa

all'interessato "non possono sotto nessun profilo ritenersi destinate

a creare la provvista economica necessaria per il (tentativo di)

recupero della perdita dell'integrità della persona, bensì solo a

ripristinare il reddito", ossia a risarcire una voce di danno

ontologicamente diversa dal danno biologico;

che, infine, alla stregua delle medesime considerazioni e stante

l'ininfluenza della sentenza n. 37 del 1994, con cui la Corte ha

dichiarato non fondata analoga questione, le disposizioni censurate

sarebbero lesive degli evocati parametri costituzionali altresì

nella parte in cui non consentono la liquidazione del danno morale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità della questione, ovvero per la sua infondatezza,

in quanto riguardante norme già dichiarate incostituzionali.

Considerato che la norma di cui all'art. 10, sesto e settimo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 viene

censurata sotto il duplice profilo dell'omessa previsione di un

integrale ristoro dei danni, rispettivamente, biologico e morale;

che questa Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, "nella

parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi

causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente

responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al

risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o

riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella

misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato,

superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL";

che, pertanto, le censure in proposito formulate nell'ordinanza

di rimessione, pur formalmente rivolte contro le denunciate norme,

mirano nella sostanza a sindacare le statuizioni contenute in detta

sentenza, donde la manifesta inammissibilità della relativa

questione (v. ordinanze n. 7 del 1991 e nn. 203, 93 e 27 del 1990);

che, con riguardo poi al danno non patrimoniale, gli asseriti

vizi sono prospettati esclusivamente attraverso un richiamo per

relationem agli argomenti svolti in tema di danno biologico

(ontologicamente diverso dal danno morale) e miranti solo a

contestare, in materia, la portata del citato art. 32 della

Costituzione nell'interpretazione datane da questa Corte;

che, comunque, questa Corte ha già affermato un criterio di

risarcibilità anche di codesto danno (v. sentenza n. 37 del 1994),

in ragione di una lettura della norma de qua adeguata al precetto di

cui all'art. 32 della Costituzione;

che, alla stregua di tale interpretazione (costituente ormai un

dato acquisito nella giurisprudenza ordinaria), non sono più

prospettabili censure legate al presupposto della mancanza di tutela

risarcitoria;

che, del resto, lo stesso giudice a quo, col ritenere che il

danno morale risulta "del tutto avulso dal sistema di tutela del

decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965",

necessariamente viene ad escludere che il risarcimento di codesto

danno subisca il condizionamento previsto dalla denunciata normativa,

operando questo soltanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto

dell'assicurazione sociale (v. sentenza n. 356 del 1991); e ciò non

può non comportare, de jure, che il danno morale possa esser

richiesto autonomamente al pari del danno biologico, come appunto

ritiene ormai la concorde giurisprudenza di legittimità, di cui la

sentenza n. 37 del 1994 non ha fatto che prendere atto;

che ogni altra considerazione, volta a contestare l'efficacia

delle sentenze della Corte, anche riguardo alla interpretazione

adeguatrice con esse offerta, si palesa non pertinente;

che, pertanto, con riguardo alla risarcibilità del danno non

patrimoniale, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata dal pretore di Brescia,

relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento

agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come

sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non

patrimoniale

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte