Sentenza n. 32/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del T.U.
delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, promosso con
l'ordinanza 10 gennaio 1956 del Tribunale di Bologna nel procedimento
civile tra Zappi Piretti Bianca e la Società Cooperativa Edilizia
"Casa Serena", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 196 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella causa civile Zappi Piretti Bianca contro Soc. Cooperativa
"Casa Serena", il Tribunale di Bologna, con ordinanza 10 gennaio - 23
aprile 1956, disponeva la sospensione del giudizio e la rimessione
degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 131 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile
1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.
Tale ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 3 maggio 1956 e comunicata, addì 27 aprile 1956, ai Presidenti
delle due Camere legislative, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica in data 9 giugno 1956.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel
giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato con atto
del 21 maggio 1956. L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che
l'eccezione di illegittimità costituzionale è sorta dal dubbio
relativo alla natura delle funzioni esercitate dalla Commissione di
vigilanza ai sensi del citato art. 131, funzioni che una delle parti in
causa riteneva di carattere giurisdizionale, deducendo il difetto di
giurisdizione del giudice adito. L'altra parte non contestava la
affermazione del carattere giurisdizionale di tali funzioni, ma ne
eccepiva la illegittimità costituzionale affermando che, decorso il
quinquennio previsto dalla disposizione transitoria VI della
Costituzione, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle norme che prevedono giurisdizioni speciali.
L'Avvocatura dello Stato prosegue affermando che il Tribunale ha
sollevato la questione, mentre avrebbe dovuto dichiararne la manifesta
infondatezza, perché le funzioni esercitate dalla Commissione di
vigilanza ai sensi dell'art. 131 del detto testo unico hanno carattere
amministrativo e non giurisdizionale. Che si tratti di questione
relativa all'art. 131 del T.U. risulta, secondo l'Avvocatura, dalla
dichiarazione espressa dell'ordinanza e dall'oggetto della lite
indicato con la frase "assegnazione di appartamento", che è appunto
una delle materie su cui la Commissione di vigilanza si pronuncia ai
sensi del ripetuto art. 131, primo comma, con provvedimento contro il
quale, a termini dell'ultimo comma dello stesso articolo, è ammesso un
ricorso per illegittimità al Consiglio di Stato. La previsione di tale
ricorso basta per definire il provvedimento come atto amministrativo,
cosicché questo suo carattere è da molti anni concordemente affermato
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite e del
Consiglio di Stato.
L'Avvocatura dello Stato prospetta, poi, il dubbio che, per quanto
nella ordinanza si precisi che la questione di legittimità
costituzionale fu sollevata contro l'art. 131 in quanto fu ritenuto che
esso preveda una giurisdizione speciale, la motivazione sia stata male
formulata e con essa si sia invece voluto denunciare una limitazione
che la norma pone al ricorso contro il provvedimento della Commissione
di vigilanza, ammettendo, contro le decisioni di detto organo, soltanto
ricorso al Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 26 del T.U.
26 giugno 1924, n. 1054.
Può darsi - prosegue l'Avvocatura - che si sia ritenuta la
incostituzionalità di tale limitazione della impugnazione in quanto il
divieto di ricorso al giudice ordinario lascerebbe senza tutela la
eventuale violazione di diritti soggettivi; ma la difesa dello Stato si
affretta a soggiungere che in tal caso si sarebbe dovuta denunciare la
violazione dell'art. 113 della Costituzione e non riferirsi alla
disposizione transitoria di essa, in quanto le funzioni della
Commissione di vigilanza riguardano la tutela di interessi legittimi,
ma non si può escludere che in qualche caso tale organo debba
provvedere in materia di diritti soggettivi: ciò però non muta la
natura amministrativa del suo provvedimento e non ne fa un atto
giurisdizionale.
Concludendo su questo punto, l'Avvocatura afferma che in nessun
caso si poteva attribuire alle funzioni della Commissione di vigilanza
previste dall'art. 131 il carattere giurisdizionale speciale: perciò
la eccezione di illegittimità costituzionale per trattarsi di
giurisdizione, quale è stata formulata, è manifestamente infondata e
il Tribunale di Bologna lo avrebbe riconosciuto se, in luogo di
arrestarsi alla semplice proposizione dell'incidente fatta dalla parte,
ne avesse esaminata la sostanza.
Ma, sempre secondo la difesa dello Stato, la eccezione sarebbe
stata ugualmente infondata anche se le funzioni esercitate dalla
Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 131 avessero potuto
definirsi come giurisdizionali speciali.
L'art. 102 della Costituzione, infatti, sancisce il divieto di
costituzione di nuove giurisdizioni speciali, ma nulla dispone per le
giurisdizioni - speciali già esistenti e ciò in armonia col principio
per cui la Costituzione costituisce vincolo per il legislatore futuro,
ma per quanto riguarda la legislazione anteriore propone soltanto
problemi di adeguamento rimessi al legislatore, oppure problemi di
abrogazione, che nel caso delle giurisdizioni speciali sono
espressamente esclusi dalla disposizione transitoria VI.
Tale disposizione, con lo stabilire che entro cinque anni si
sarebbe provveduto alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione, il che tra l'altro non comporta necessariamente che
tutte le relative norme debbano in sede di revisione essere soppresse,
esclude l'effetto abrogativo, sia pure implicito e cioè per
incompatibilità col sistema, sancendo espressamente il perdurare delle
giurisdizioni speciali.
L'Avvocatura osserva che nella disposizione deve rilevarsi una
duplice manifestazione di volontà legislativa, e cioè in primo luogo
la statuizione che le giurisdizioni speciali sono mantenute, e in
secondo luogo la statuizione che entro cinque anni deve procedersi alla
loro revisione.
La fissazione del termine per l'opera di revisione ha carattere
subordinato e secondario e poiché il Costituente ha ritenuto di non
stabilire alcuna sanzione per la eventuale inosservanza, non si può
dal decorso del termine dedurre la decadenza della statuizione, per cui
le norme relative alle giurisdizioni conservano la loro efficacia fino
alla revisione, disposizione fondata su evidenti e gravissime ragioni.
Poiché comunque questa disposizione transitoria sancisce la
continuazione delle norme relative alle giurisdizioni speciali con
espressa riserva di intervento legislativo, non si può chiedere alla
Corte di far cessare l'efficacia di tali norme in contrasto con quanto
ha voluto il legislatore costituente.
Anche ove si voglia affermare che la inosservanza del termine da
parte del legislatore ha carattere di una inadempienza a quanto la
Costituzione ha prescritto, ciò può costituire materia di
responsabilità politica, ma non di giudizio di legittimità
costituzionale, perché la inadempienza non fa venir meno la
statuizione della efficacia delle norme relative alle giurisdizioni
speciali, che non può considerarsi subordinata al termine.
La questione è già stata sottoposta al giudice ordinario, il
quale, con costante giurisprudenza, ha dichiarato che il termine
fissato dalla disposizione transitoria VI non ha carattere perentorio.
La difesa dello Stato conclude, chiedendo che la Corte dichiari che
la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente
infondata ed in ogni caso non v'ha luogo a pronunciare su questione di
legittimità costituzionale di norme anteriori alla Costituzione che
prevedano giurisdizioni speciali.
Le parti private non si sono costituite nel giudizio davanti a
questa Corte.
All'udienza, l'avvocato dello Stato ha illustrato le sopra
riassunte deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
Occorre, anzitutto, notare che la conclusione dell'Avvocatura dello
Stato nel senso che "non vi ha luogo a pronunciare su questione di
illegittimità costituzionale di norme anteriori alla Costituzione che
prevedano giurisdizioni speciali" attiene al merito della controversia,
in quanto, come risulta da tutto il contesto delle esposte deduzioni,
con tale formulazione la difesa dello Stato ha inteso prospettare la
infondatezza e non la inammissibilità di un giudizio sulla questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale.
La Corte, prima di procedere all'esame del merito della
controversia, deve identificare quale sia la questione sollevata con
l'ordinanza del giudice e delimitarne il preciso contenuto;
identificazione e precisazione, che costituiscono una esigenza
preliminare ed essenziale in qualsiasi giudizio.
L'Avvocatura dello Stato rileva, pur deducendone la manifesta
infondatezza, che la questione sicuramente sollevata dal Tribunale è
quella relativa al contrasto tra l'art. 131 del T.U. delle leggi sulla
edilizia popolare ed economica e la norma transitoria VI della
Costituzione, in quanto per effetto di detta norma dovrebbe
considerarsi venuta meno la legittimità costituzionale dell'art. 131,
ove questo contemplasse funzioni giurisdizionali attribuite alla
Commissione di vigilanza; e ciò per essere ormai decorso il termine
quinquennale stabilito dalla predetta disposizione VI per la revisione
degli organi di giurisdizione speciale.
L'Avvocatura prospetta, inoltre, il dubbio che il Tribunale abbia
voluto sollevare un'altra questione, che avrebbe per oggetto il
contrasto fra il secondo comma dello stesso art. 131, il quale
stabilisce che contro le decisioni della Commissione di vigilanza è
ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
per motivi di legittimità, e l'art. 113 della Costituzione, che
dichiara illegittima qualsiasi limitazione della tutela giurisdizionale
contro gli atti della pubblica amministrazione. Il contrasto avrebbe
luogo in quei casi in cui la Commissione di vigilanza deciderebbe in
materia di diritti, per la cui tutela, demandata al giudice ordinario,
la limitazione del ricorso al giudice amministrativo in sede di
legittimità sarebbe costituzionalmente illegittima.
Ma la Corte ritiene che il dubbio prospettato dall'Avvocatura sia
senza alcuna base, giacché, pur essendo l'ordinanza del Tribunale
piuttosto laconica, è palese, in relazione agli atti del processo e
alle deduzioni delle parti, che la questione sollevata non è quella
relativa ad un contrasto tra il secondo comma dell'art. 131 del T.U. e
l'art. 113 della Costituzione, bensì quella inerente al contrasto tra
il primo comma dello stesso art. 131 e la disposizione VI della
Costituzione nel senso dianzi prospettato.
La Corte, quindi, non ha ragione di prendere in esame la questione
della legittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 131,
in riferimento all'art. 113 della Costituzione - questione che resta
assolutamente impregiudicata - ma deve limitare la propria pronuncia
all'unica questione dedotta in questa sede: questione che ha già per
oggetto la determinazione del carattere giurisdizionale o
amministrativo delle funzioni della Commissione di vigilanza al fine di
stabilire, ove si giudichi che esse abbiano carattere giurisdizionale,
se, a norma della VI disposizione transitoria in relazione agli artt.
102 e 103 della Costituzione, e per effetto della mancata revisione nel
quinquennio, sia venuta meno la legittimità costituzionale della norma
dell'art. 131.
Ma la Corte ritiene che sia chiaro il carattere amministrativo
delle funzioni della Commissione di vigilanza previste dal primo comma
dell'art. 131.
Tale carattere risulta, anzitutto, palese dal testo della legge.
L'art. 131, nel secondo comma, prevede il ricorso al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti della Commissione
di vigilanza, considerandoli chiaramente come amministrativi: contro
atti di giurisdizione non sarebbe stato contemplato un rimedio che, nel
nostro ordinamento, costituisce una tipica forma di tutela ammessa
esclusivamente nei riguardi degli atti amministrativi. Ciò trova
conferma nello stesso art. 131, il quale, nel fare un rinvio al
successivo articolo 239 per le controversie in materia di condominio,
mette in evidente rilievo che la risoluzione di queste ultime
controversie ha carattere giurisdizionale, tanto che l'art. 239
espressamente prevede il ricorso alle Sezioni unite della Corte di
cassazione.
Ma anche l'esame delle funzioni demandate alla Commissione di
vigilanza porta ad escludere che esse abbiano natura giurisdizionale.
Le funzioni, contemplate nei numeri 3 (esprimere pareri) e 4 (adempiere
ad incarichi speciali affidati dal Ministro) dell'art. 131, non
presentano alcun dubbio circa il loro carattere schiettamente
amministrativo; ma non diverso carattere hanno le funzioni delle quali
si occupa il numero 1 dello stesso articolo (decidere in via definitiva
su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed
all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od
aspirante socio nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra
socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali) e quelle
contemplate nel numero 2 (decidere su abusi, irregolarità, nonché
sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative
sanzioni). Trattasi di decisioni di controversie in sede
amministrativa, come risulta anche dall'inciso "decidere in via
definitiva", che è riferibile agli atti amministrativi non più
suscettibili di ricorso gerarchico; e trattasi di sanzioni
amministrative, inflitte da un organo amministrativo per violazione di
carattere non penale (è evidente che la parola "contravvenzione" non
è usata nel senso proprio di reato, bensì di violazione o
infrazione).
Per quanto il procedimento davanti alla Commissione di vigilanza
presenti garanzie di difesa per gli interessati, queste non sono tali
da attribuire al procedimento stesso carattere giurisdizionale, non
mancando nel nostro ordinamento, quando trattisi di decisioni
amministrative che toccano interessi in contrasto, garanzie del genere.
Né la decisione ha carattere giurisdizionale, non potendo invocarsi
per essa la cosa giudicata. Come si è detto, queste decisioni hanno
carattere definitivo; sono, cioè, atti amministrativi contro i quali
è ammissibile direttamente il ricorso al giudice amministrativo.
Queste osservazioni valgono ad escludere il carattere
giurisdizionale delle decisioni delle quali trattasi, in conformità,
del resto, alla giurisprudenza delle magistrature superiori, ordinarie
e amministrative.
Posta la natura amministrativa dell'organo e delle sue funzioni,
non vi è luogo ad esaminare la questione relativa agli effetti della
mancata revisione di cui alla disposizione transitoria VI della
Costituzione; questione che, al pari di quella avente per oggetto la
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 131 in
riferimento all'art. 113 della Costituzione, resta del tutto
impregiudicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del
Tribunale di Bologna in data 10 gennaio 1956 sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 131
del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento alle norme
degli artt. 102 e 103 e della VI disposizione transitoria della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte