Art. 102

[1]Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli apppartamenti assegnati o da assegnare. Nell'esercizio di tale facolta' si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive.

[2]La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento e' a carico del socio che beneficiera' della nuova distribuzione.

[3]Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli art. 741 e seguenti del Codice stesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art102 · fonte su Normattiva