Sentenza n. 32/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1960 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 688/1959
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 688/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i
seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
18 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 23 giugno 1959 ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1959,
avverso la legge riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano nella
seduta del 29 maggio 1959, concernente: "Uso delle lingue da parte
degli organi ed uffici provinciali";
2) ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige,
notificato il 1 ottobre 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 7 ottobre 1959 ed iscritto al n. 20 del Registro
ricorsi 1959, avverso l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione
dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca.
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli avvocati
Karl Tinzl e Giorgio Balladore Pallieri, per la Provincia di Bolzano, e
l'avvocato Karl Tinzl, per la Regione Trentino-Aldo Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688,
sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nella
Provincia di Bolzano.
Il Presidente della Giunta regionale, con ricorso in data 30
settembre 1959, notificato il 1 ottobre 1959 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 successivo, ha
impugnato tale decreto, denunziando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, del decreto stesso per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della
Costituzione;
b) violazione degli artt. 2, 4, 84, 85 dello Statuto e degli
articoli 3 e 6 della Costituzione.
Primo motivo: l'art. 10 della Costituzione dispone che
l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute e l'art. 4 dello Statuto alto
- atesino prescrive, per la legislazione autonoma, il rispetto degli
obblighi internazionali. Fra tali impegni figura l'accordo di Parigi
del 5 settembre 1946, il quale, nello stabilire che gli abitanti di
lingua tedesca della Provincia di Bolzano godranno di completa
uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana,
specifica che sarà concesso l'uso, "su di una base di parità, della
lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e
nei documenti ufficiali". Ciò, secondo la Regione, significa che si
può usare liberamente tanto l'una che l'altra lingua, ma non che si è
costretti ad usarle tutte e due congiuntamente, come, invece, dispone
il primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.
Secondo motivo: la norma impugnata viola oltre che gli artt. 2, 4,
84 e 85 dello Statuto, anche gli artt. 3 e 6 della Costituzione, nel
senso che la parità dell'uso della lingua tedesca deve essere attuata
anche con il rispetto delle minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6
della Costituzione. La norma di attuazione di cui all'impugnato decreto
presidenziale viola, invece, il principio della "parità" nel punto in
cui dispone che nella redazione degli atti e provvedimenti relativi ai
territori della Provincia di Bolzano si deve usare "congiuntamente" le
due lingue, perché ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno
della popolazione della Provincia di Bolzano di fronte a quella di
tutte le altre Provincie della Repubblica. Con conseguenze non soltanto
d'ordine teorico ma anche pratico, in quanto renderebbe più complessa,
gravosa e dispendiosa tutta l'amministrazione della Provincia.
Infine, la disposizione impugnata viola anche l'art. 85 dello
Statuto regionale, nel senso che con essa si arriva ad un'applicazione
di detto articolo, che non corrisponde né alla lettera né allo
spirito dello stesso, in quanto tale disposizione dà diritto al
cittadino di avere una risposta alle sue lettere, anche se questa ha
carattere di un atto o provvedimento, semplicemente nella sua lingua.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
nelle deduzioni depositate il 16 ottobre 1959 e nella successiva
memoria depositata il 2 marzo 1960, nella quale ultima si tratta
congiuntamente anche della materia oggetto del ricorso iscritto al n.
13 Registro ricorsi 1959, rileva, per quanto concerne il giudizio
relativo al decreto 8 agosto 1959, quanto segue:
1) Il ricorso è in gran parte inammissibile, in quanto gli artt.
127 della Costituzione e 31 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,
attribuiscono al Governo il potere di promuovere la questione di
legittimità costituzionale di una legge regionale o provinciale senza
alcuna limitazione, mentre gli artt. 2, primo e secondo comma, della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 e 32 della legge del
1953, limitano il potere delle Regioni di impugnare in via principale'
le leggi dello Stato o di altra Regione ai soli motivi di incompetenza
e sempre è he la legge da impugnare abbia, in concreto, invaso la
sfera di competenza attribuita alla Regione dalla Costituzione o da
altre norme costituzionali. Ed una tale invasione si può verificare
solo quando sia stata violata una norma relativa alla ripartizione di
competenza tra lo Stato e la Regione. Gli artt. 82 e 83 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige confermano tale sistema.
Per l'Avvocatura, è, del resto, evidente che le Regioni hanno un
interesse a ricorrere solo quando sia stata in concreto attuata una
invasione della loro sfera di competenza. Il che, nella specie, non
sussiste, in quanto l'art. 84 dello Statuto regionale, riferendosi
alle "leggi speciali della Repubblica", attribuisce allo Stato la
competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella
Provincia di Bolzano.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il primo motivo del ricorso
è infondato.
Osserva che l'art. 4 dello Statuto fissa i limiti dell'attività
legislativa della Regione e delle due Provincie, ma non si riferisce
all'attività legislativa dello Stato, che trova il suo solo limite
nella Costituzione e non nelle altre norme del suo ordinamento alle
quali può sempre derogare.
Né sussiste alcuna violazione dell'art. 10 della Costituzione, il
quale prescrive l'adeguamento "automatico" del nostro ordinamento
giuridico alle sole norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, e non anche agli impegni assunti dallo Stato in forza di
accordi particolari, qual'è appunto l'accordo di Parigi del 5
settembre 1946.
D'altra parte, l'obbligo giuridico di rispettare i trattati e di
adeguare il proprio ordinamento alle clausole di essi, è un obbligo di
diritto internazionale, che può essere fatto valere soltanto
dall'altra Alta Parte Contraente, nelle forme previste dall'accordo, e
la cui violazione non comporta un vizio di legittimità costituzionale.
Comunque, le norme impugnate non violano, ma sono conformi alla
lettera ed allo spirito della clausola contenuta nel n. 1, lett. b),
dell'accordo De Gasperi - Gruber, riaffermando il principio di cui
all'art. 84 dello Statuto regionale che nella Regione la lingua
ufficiale è l'italiano.
Il rispetto di questa norma non poteva essere assicurato se non
imponendo l'uso congiunto delle due lingue nella redazione degli atti e
dei provvedimenti, mentre l'uso alternativo dell'una o dell'altra
lingua danneggerebbe uno dei due gruppi linguistici con violazione del
principio di parità di cui all'art. 82 dello Statuto speciale.
2) In ordine al secondo motivo di impugnazione, il criterio
dell'uso congiunto, anziché alternativo, delle due lingue nella
redazione degli atti pubblici, pur se richiede una certa attrezzatura
da parte dei pubblici uffici, non costituisce, tuttavia, un aggravio
giuridicamente apprezzabile. D'altra parte, al fine di snellire, fin
dove è possibile, l'azione amministrativa, sono stati previsti, sia
nello Statuto regionale, sia nel decreto presidenziale 30 giugno 1951,
n. 574, casi in cui è prescritto o consentito l'uso alternativo delle
due lingue. Il criterio dell'uso congiunto di entrambe, in alcuni casi,
risponde all'esigenza di emanare atti destinati ad una popolazione
mistilingue e, al tempo stesso, rispetta il principio dell'ufficialità
della lingua italiana.
Né, infine, si riscontra alcuna violazione dell'art. 85, terzo
comma, dello Statuto, perché tale norma si riferisce soltanto alla
corrispondenza ed ai rapporti orali di organi ed uffici locali con
cittadini appartenenti al gruppo etnico minoritario, mentre la norma
impugnata concerne soltanto la redazione degli atti e dei provvedimenti
ufficiali.
Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude
chiedendo che sia dichiarato inammissibile o, quanto meno, respinto nel
merito, il ricorso proposto dalla Regione.
Nella memoria depositata il 14 marzo 1960, la Regione confuta la
tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso della
Regione sarebbe inammissibile, essendo l'impugnazione della Regione
limitata al motivo dell'incompetenza dello Stato, a sensi dell'art. 83
dello Statuto.
L'eccezione è infondata, perché l'art. 83 dello Statuto regionale
dispone che la Regione può impugnare le leggi della Repubblica per
violazione dello Statuto. Ora, anzitutto è pacifico che, in base
all'art. 116 della Costituzione, gli statuti regionali, approvati con
legge costituzionale, hanno la prevalenza sulle altre norme, in
generale, concernenti le Regioni. Inoltre lo Statuto per il Trentino -
Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5, ed essendo posteriore alla legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, deroga a quest'ultima.
Né vale il richiamo all'art. 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,
perché questa è legge ordinaria e non potrebbe derogare ad una legge
costituzionale, quale lo Statuto per il Trentino - Alto Adige.
Il ricorso è perciò senz'altro ammissibile perché con esso si
denunzia la violazione degli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto. Ma
anche ammesso che la Regione non fosse legittimata a far valere la
violazione delle norme della Costituzione - nella specie, degli artt.
3, 6 e 10 - è evidente che basta la violazione delle disposizioni
dello Statuto per dichiarare illegittima la norma impugnata.
In secondo luogo, la difesa regionale rileva che gli artt. 2, 84 e
85 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige non sono altro che
l'applicazione concreta e speciale, anche se non completa, delle norme
generali contenute nei citati articoli della Costituzione e perciò,
dato questo intimo legame, non si possono violare delle norme dello
Statuto senza violare contemporaneamente le corrispondenti norme della
Costituzione.
Infine, il ricorso in esame involge anche la questione se ed in
quali limiti lo Stato sia competente a legiferare in materia di uso
della lingua tedesca e pertanto, anche sotto questo aspetto, il ricorso
deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, la difesa della Regione sostiene che le norme di
attuazione degli statuti regionali non possano derogare agli obblighi
internazionali liberamente assunti dallo Stato italiano, perché ciò
significherebbe che i trattati internazionali regolarmente stipulati e
ratificati - come l'accordo di Parigi del 1946, che fa parte integrante
del trattato di Pace e che è stato regolarmente ratificato e reso
esecutivo in Italia - non sarebbero affatto vincolanti per lo Stato
italiano.
E non v'è dubbio che la violazione di tali obblighi, sia che venga
commessa con una legge vera e propria sia che venga posta in essere con
una disposizione di attuazione dello Statuto regionale, rappresenta un
vizio di legittimità costituzionale, perché in contrasto con l'art. 4
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che la
Regione ha la potestà di emanare norme legislative con il rispetto
degli obblighi internazionali.
Nella specie, l'accordo di Parigi è stato violato dalle impugnate
norme di attuazione nel punto in cui esso stabilisce che ai cittadini
di lingua tedesca sarà concesso "l'uso su di una base di parità della
lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche
amministrazioni"; disposizione, questa, che sta a significare che tale
uso è consentito anche "entro", e cioè all'interno delle pubbliche
amministrazioni. Ora, mentre alcune disposizioni, peraltro mai
impugnate, consentono in alcuni casi l'uso della sola lingua tedesca,
le norme di attuazione di cui al decreto presidenziale del 1959, n.
688, nella parte non impugnata, e la legge provinciale di Bolzano -
pure in discussione davanti alla Corte - contengono eccezioni e
clausole atte a garantire l'uso congiunto delle due lingue in tutti i
casi in cui ciò è necessario o anche solamente opportuno. Ma disporre
- come fa l'art. 1, primo comma, del decreto ora impugnato - che
l'Amministrazione in ogni suo atto O provvedimento, anche ove non
ricorra alcuna situazione particolare, debba curare la redazione
congiunta nei due testi, è onere così gravoso, che la violazione
della parità dell'uso delle due lingue è evidente.
Né vale addurre che l'uso alternativo delle due lingue - invece
dell'uso congiunto - verrebbe a scalfire il principio enunciato
nell'art. 84 dello Statuto concernente l'"ufficialità" della lingua
italiana nella Regione, anzitutto perché "lingua ufficiale" non è
affatto equivalente a "lingua d'ufficio", ed in secondo luogo perché
l'art. 84 contiene soltanto l'affermazione di un principio di massima e
non una regolamentazione concreta. E si potrebbe anche aggiungere che
l'espressione "vita pubblica" non equivale a quella di "amministrazione
pubblica", riferendosi la prima ad una forma di attività rivolta al
pubblico, laddove la seconda si riferisce all'uso della lingua tedesca
nell'interno delle amministrazioni.
Infine, osserva la Regione, si potrebbe anche mettere in luce che
l'accordo di Parigi, diventato legge italiana, è certamente da
considerarsi - ai sensi dell'art. 84 dello Statuto regionale - una di
quelle "leggi speciali", che possono regolamentare l'uso delle due
lingue.
La difesa regionale aggiunge che tra le "leggi speciali" di cui al
citato art. 84 dello Statuto rientrano, oltre il D.L.C.P.S. 28
settembre 1947, che rese esecutivo in Italia l'accordo De Gasperi -
Gruber, anche il D.L.L. 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua
tedesca in Provincia di Bolzano, il quale all'art. 1, secondo comma,
dispone che "nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici
possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni
amministrative". La quale disposizione non deve intendersi abrogata
dallo Statuto, ma anzi richiamata dall'art. 84 del medesimo.
Ora, il decreto presidenziale impugnato non poteva modificare la
citata disposizione e disporre, come ha fatto, in modo contrario. Vero
è che tale decreto è un atto avente forza di legge, ma è pur sempre
un decreto legislativo, il quale deve restare nei limiti della delega
di cui all'art. 95 dello Statuto, e tali limiti sono impliciti nel
concetto stesso di "norme di attuazione". Il primo comma dell'art. 1
del decreto presidenziale n. 688 del 1959 ha superato tale limite e,
pertanto, è da considerarsi costituzionalmente illegittimo.
Con ricorso del 16 giugno 1959, notificato il 18 dello stesso mese
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2
luglio 1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato un
disegno di legge del Consiglio provinciale di Bolzano, riapprovato
nella seduta del 29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da
parte degli organi ed uffici provinciali, sostenendo l'incompetenza
della Provincia a legiferare su di una questione che lo stesso Statuto
riserva espressamente allo Stato e la violazione dell'art. 84 dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige.
Nel ricorso e nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960,
si rileva che la competenza dello Stato in materia risulta chiaramente
dal citato art. 84 dello Statuto, il quale dichiara che, fermo restando
il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso
della lingua tedesca nella vita pubblica "viene garantito da quanto in
materia dispongono le norme contenute nello Statuto e nelle leggi
speciali della Repubblica"; dove la espressione "leggi speciali della
Repubblica" è usata proprio in contrapposto alle leggi delle Regioni e
delle Provincie. Contrapposizione, questa, che si riscontrerebbe non
solo in numerose disposizioni della Costituzione e, specialmente, in
quelle relative all'ordinamento delle Regioni, ma anche in alcune norme
degli Statuti regionali speciali, quali, ad esempio, gli artt. 5 e 54
dello Statuto siciliano, 3 dello Statuto Valdostano e 82 e 83 dello
Statuto alto - atesino.
Ma anche se l'art. 84 dello Statuto regionale non contenesse la
menzionata riserva di legge statale, l'incompetenza della Provincia in
materia sarebbe ugualmente evidente, in quanto la competenza degli enti
minori, essendo "speciale" rispetto a quella, generale, dello Stato,
deve risultare espressamente da una norma costituzionale che gliela
attribuisca.
D'altra parte, lo Statuto regionale già regola, sia pure in
sintesi, la materia, attraverso il disposto degli artt. 15, 25, 27, 43,
54, 84, 85, 86 e 87, per cui non vi è posto se non per le sole norme
di attuazione, e queste, ai sensi dell'art. 95 dello stesso Statuto,
sono riservate allo Stato. Il che, del resto, risponde anche ad un
criterio logico, in quanto la Provincia di Bolzano non è costituita
soltanto da cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana e
ladina: essa personifica gli interessi di tutta la popolazione e non
soltanto di quella di lingua tedesca, per cui è perfettamente conforme
ai principi che lo Stato riservi a sé il potere ed il dovere di
garantire, in quella Provincia, la tutela delle minoranze linguistiche.
Né, infine, appare accettabile la tesi della Provincia, secondo la
quale la materia relativa all'uso della lingua sarebbe connessa con la
materia dell'ordinamento degli uffici provinciali, e poiché questa
ultima rientrerebbe nella competenza provinciale, a norma dell'art. 11,
n. 1, dello Statuto regionale, la Provincia di Bolzano sarebbe
competente a legiferare anche in tema di uso della lingua tedesca. E
ciò perché non solo l'uso della lingua non è affatto connesso con
l'ordinamento degli uffici, il quale concerne, invece, più
propriamente l'istituzione, la composizione e le attribuzioni dei
singoli uffici, ma anche perché, pur se si ammettesse tale
connessione, non ne deriverebbe, per questo, la competenza della
Provincia a legiferare sulla materia connessa.
Sta di fatto, comunque, che la legge impugnata non si limita a
disciplinare l'uso della lingua tedesca nell'interno degli uffici
provinciali, ma estende la sua disciplina ai rapporti con i cittadini,
esorbitando, sotto questo profilo, anche dalla materia indicata
nell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.
Pertanto, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia
dichiarata la illegittimità costituzionale del disegno di legge
provinciale in questione.
Nel presente giudizio si è costituita la Provincia di Bolzano, la
quale nelle deduzioni del 2 luglio 1959 e nella successiva memoria
depositata in cancelleria il 16 marzo 1960, contesta quanto affermato
dall'Avvocatura dello Stato e cioè che la Provincia di Bolzano non
abbia competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca
nella vita pubblica di quella Provincia.
La difesa provinciale, premesso che il ricorso si esaurisce
nell'affermazione della incompetenza della Provincia a legiferare nella
materia, perché ciò sarebbe in contrasto con l'art. 84 dello Statuto,
ribadisce in primo luogo l'argomento addotto nella relazione della
Commissione legislativa del Consiglio provinciale nel senso che tra le
leggi speciali della Repubblica, indicate nel detto art. 84, siano
comprese anche le leggi regionali e provinciali. Osserva in proposito
la difesa della Provincia che, anche se talvolta le parole "leggi della
Repubblica" vengono usate nel senso dileggi dello Stato in contrapposto
alle leggi regionali e provinciali, non è detto - e l'Avvocatura dello
Stato non ha provato - che nel citato art. 84 la parola "Repubblica"
equivalga alla parola "Stato".
La difesa provinciale sostiene, inoltre, che la legge impugnata
disciplina l'uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici
provinciali e ciò rientra completamente nella materia dell'art. 11, n.
1, dello Statuto, in quanto nell'ordinamento degli uffici provinciali e
del personale ad essi addetto debbono per necessità essere comprese
anche disposizioni sulla lingua da usare in queste attività tanto nei
rapporti interni che in quelli esterni, perché senza le medesime
l'ordinamento sarebbe incompleto.
Né l'art. 84 dello Statuto esclude questa competenza della
Provincia, giacché "garantire" non significa affatto "regolare", di
modo che da un obbligo dello Stato di garantire l'uso della lingua
tedesca nella vita pubblica non si potrebbe far derivare una competenza
esclusiva dello Stato a regolare questa materia. Se la legge
provinciale violasse le garanzie attuate con leggi statali, si potrebbe
sollevare la questione di costituzionalità. Si potrebbe anche
discutere se la legge provinciale possa intervenire solo dopo
l'emanazione delle leggi statali di garanzia. Ma siffatte questioni non
possono costituire oggetto nel presente giudizio giacché esse non sono
state prospettate con il ricorso.
Ancora a proposito dell'art. 84, la difesa della Provincia osserva
che la "vita pubblica", alla quale si riferisce questa norma, non è
equivalente ad "amministrazione pubblica", e non può riferirsi ai
rapporti interni della medesima.
La stessa difesa aggiunge che l'art. 84 parla dileggi speciali; il
che significa che la legge speciale presuppone una legge generale,
della quale la legge speciale costituisce o una eccezione o un
completamento. Queste leggi speciali dello Stato potrebbero essere
perciò soltanto leggi che modificano o completano leggi generali dello
Stato ma non possono riferirsi a leggi degli organi legislativi
autonomi. Tali leggi speciali non possono perciò stabilire una nuova
competenza legislativa dello Stato in deroga alla legislazione
autonoma, ma, al contrario, possono avere la loro efficacia soltanto
entro i limiti della competenza legislativa dello Stato già esistenti,
perché soltanto entro questi limiti possono esistere leggi generali
validamente emanate.
In conclusione, l'art. 84, anche se si volesse accettare
l'interpretazione delle parole "leggi speciali della Repubblica",
propugnata dall'Avvocatura dello Stato, lascerebbe inalterata la
delimitazione della competenza legislativa tra lo Stato e la Provincia,
in quanto se la competenza è dello Stato, come per esempio in materia
giudiziaria, solo lo Stato potrebbe dettare una legge speciale per
l'uso della lingua, mentre se si tratta di regolare l'uso della lingua
negli affari interni degli uffici della Provincia, non occorre una
legge speciale della Repubblica per regolare tale uso, anzi il potere
di adottare una tale norma esulerebbe dalla sfera di competenza dello
Stato.
Nella memoria, la difesa provinciale sostiene non essere esatto che
l'espressione "leggi della Repubblica" si riferisca esclusivamente alle
leggi dello Stato perché, in pratica, se talvolta l'espressione "leggi
della Repubblica" è usata nel senso di "leggi dello Stato", in
contrapposizione alle leggi autonome, talaltra è adoperata in un senso
più ampio e generico, come comprensivo di tutte le attività
legislative degli organi supremi della Repubblica, e cioè non soltanto
dello Stato come tale, ma anche delle Regioni e, nella specie che ne
occupa, delle Provincie. Di fronte a tale incertezza, ci si deve
riferire al significato del termine "Repubblica" usato dalla
Costituzione; e dall'esame degli atti dell'Assemblea costituente
risulta che tale espressione fu adoperata come comprensiva sia dello
Stato come delle Regioni e delle Provincie. L'aggiunta, poi, nell'art.
84 dello Statuto dell'aggettivo "speciali" sarebbe un'ulteriore
conferma che con l'espressione "leggi speciali della Repubblica",
l'art. 84 ha inteso riferirsi anche ad eventuali leggi della Regioni
alto - atesina e delle due Provincie in essa comprese. Di qui la
competenza della Provincia di Bolzano a legiferare in materia di uso
della lingua tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.
A sostegno di tale tesi la Provincia si richiama anche al disposto
dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale per dedurne che se la
Provincia ha potestà legislativa in tema di "ordinamento degli uffici
provinciali e del personale ad essi addetto", le si deve riconoscere
competenza a legiferare anche in materia di uso della lingua tedesca da
parte degli stessi uffici, essendo la lingua un elemento ed un mezzo
essenziale per lo svolgimento dell'attività degli uffici e degli
organi della Provincia. La competenza provinciale in materia di uso
della lingua sarebbe perciò compresa in una sfera di competenza più
estesa e troverebbe il suo fondamento su una disposizione statutaria.
La disposizione dell'art. 84 dello Statuto non deve essere
interpretata nel senso di riservare alla competenza statale la
regolamentazione dell'uso della lingua tedesca rispetto a quella
italiana per costituire esso uno di quegli "interessi nazionali" che
legittimano la competenza statale in luogo di quella regionale. E
nemmeno deve interpretarsi nel senso che abbia voluto porre, in questa
materia, una riserva di legge: nell'una e nell'altra ipotesi l'art. 84
sarebbe superfluo e mal formulato. La portata dell'art. 84 si coglie,
invece, assai meglio se ad esso si riconosce il compito di troncare
ogni possibile dubbio d'interpretazione circa la vigenza o meno delle
varie norme concernenti l'uso della lingua tedesca, che erano in vigore
al momento dell'emanazione dello Statuto regionale. Il vero significato
dell'art. 84 sarebbe, dunque, quello di escludere che esso abbia
abrogato ogni precedente disposizione che non sia con esso direttamente
in contrasto e di non impedire un'eventuale, nuova, futura legislazione
sulla materia, non essendo stata, questa, compiutamente ed interamente
disciplinata dalle disposizioni statutarie. Il riferimento, poi, alle
"leggi speciali della Repubblica", contenuto nello stesso art. 84,
sarebbe una conferma di tale interpretazione.
Ma anche ammesso che si volesse negare alla Provincia la competenza
a legiferare sulla materia in questione, tale diniego si dovrebbe
riferire solo alla legislazione intesa nel senso più ristretto della
parola, e cioè alla produzione di norme giuridiche nuove, che
importino modifiche o aggiunte alla legislazione statale vigente. Il
diniego non varrebbe, invece, per quella forma di attività legislativa
che contenga delle mere norme di esecuzione. Norme di tal genere,
peraltro mai impugnate, sono contenute, tra l'altro, nella legge
regionale 7 settembre 1958, n. 23, sullo stato giuridico, trattamento
economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione;
nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per il servizio
antincendi; nella legge della Provincia di Bolzano 3 luglio 1956, n. 6,
sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di
Bolzano; ed in particolare nel regolamento interno del Consiglio
regionale del 19 febbraio 1953 e nel regolamento interno del Consiglio
provinciale di Bolzano del 18 dicembre 1954, i quali hanno fatto
proprie ed inserito nei citati testi le disposizioni dell'art. 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574,
contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di traduzione,
nella lingua richiesta, degli interventi nelle adunanze degli organi
collegiali della Regione, della Provincia e degli altri enti locali. E
questi casi, in cui la legge locale nulla ha aggiunto a quella statale
o si è limitata a riprodurre la norma statale, sono stati riconosciuti
costituzionalmente legittimi, qualunque sia la materia cui la legge
locale si riferisce, purché emanata nell'ambito della Regione, in
relazione ad altra materia di competenza regionale.
La stessa ipotesi si verificherebbe, ora, nella specie, perché la
legge impugnata dispone in una materia, quale quella degli organi ed
uffici provinciali, di sicura competenza provinciale e si presenta in
armonia sia con gli artt. 2 e 84 dello Statuto regionale sia con lo
spirito dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946.
Può darsi, osserva ancora la Provincia, che il contenuto della
legge impugnata non corrisponda alle premesse e che essa si sia
ispirata troppo liberamente alle disposizioni della legge italiana, ma
ciò dovrebbe rilevarsi solo da un esame dettagliato, articolo per
articolo, della legge stessa. Senonché tale esame è precluso alla
Corte perché il ricorso dello Stato non indica specificatamente le
norme che si assumono costituzionalmente illegittime. Che se poi il
ricorso si riferisce alla legge come tale, per la materia che essa
disciplina, il ricorso è infondato perché condurrebbe a conseguenze
eccessive, in quanto non farebbe salva nemmeno quella parte della legge
che si sia contenuta nei limiti di una mera trascrizione o esecuzione
di norme statali.
Per queste considerazioni la Provincia chiede che il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri sia rigettato.
All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive
deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Stante la loro manifesta connessione, le due cause,
congiuntamente discusse, possono essere decise con unica sentenza.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che nel ricorso della
Regione avverso il decreto presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, la
maggior parte dei motivi sarebbe inammissibile, in quanto si
tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di
competenza della Regione (o della Provincia).
La Corte osserva che, in linea di principio, la tesi della difesa
dello Stato è esatta. A norma dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo della
Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimità
costituzionale di una legge regionale (o provinciale) per qualunque
motivo di incostituzionalità. Le Regioni, invece, possono impugnare le
leggi dello Stato o di altre Regioni solo quando esse ritengano che da
tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza. Questa
differenza di posizione tra lo Stato e le Regioni, oltre che risultare
sicuramente dal testo dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dal testo degli artt. 32 e 33 della citata Legge 11 marzo
1953, è fondata sulla diversità dei piani sui quali si esplicano le
attribuzioni dello Stato e delle Regioni. Avendo una sfera ben
determinata di poteri, le Regioni possono agire, anche nei giudizi
presso questa Corte, nei limiti segnati dalla tutela dei propri
interessi. Lo Stato, invece, può e deve vegliare alla tutela
dell'ordinamento giuridico generale e di tutti i pubblici interessi,
onde, di fronte a qualunque esorbitanza della legge regionale, gli
organi statali competenti sono legittimati a provocare il giudizio di
questa Corte: in realtà quelle esorbitanze incidono sempre ed in ogni
caso sulla sfera di competenza dello Stato.
Non sussiste alcuna antinomia fra le norme sopra richiamate e
l'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, essendo
ovvio che la violazione di detto Statuto importa di per sé una lesione
della sfera di competenza della Regione (o delle Provincie), a tutela
della cui autonomia le norme statutarie sono state dettate.
I motivi del ricorso della Regione possono essere, dunque,
esaminati solo in quanto si riferiscono alla lamentata violazione di
disposizioni dello Statuto ed anche in quanto si riferiscono ad altre
norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime
si presenti come una lesione della sfera di competenza della Regione
(o, in questo caso, della Provincia di Bolzano).
3. - Con il primo motivo del ricorso la Regione si duole della
violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale e dell'art. 10 della
Costituzione: la norma impugnata violerebbe l'accordo di Parigi del 5
settembre 1946, in quanto non rispetterebbe la parità della lingua
tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei
documenti ufficiali.
Per quel che attiene all'art. 10 della Costituzione, è da
osservare che esso si riferisce alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo
internazionale dallo Stato: ciò risulta chiaramente dal testo
dell'art. 10 ed emerge dai lavori preparatori. Ora, le Regioni non
hanno veste per invocare nei confronti dello Stato l'applicazione
dell'art. 10, dato che l'osservanza delle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute rientra nella sfera dei
rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale,
sfera nella quale le Regioni non hanno ingerenza.
Comunque, nel caso attuale il problema non si pone, giacché
l'accordo di Parigi non contiene norme che possano farsi rientrare fra
quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E,
pertanto, la Regione non può invocare l'art. 10 della Costituzione sia
perché non ha veste per invocarlo, sia perché, in ogni caso, non ne
avrebbe un fondato motivo.
Né può giovare alla Regione il richiamo all'art. 4 dello Statuto.
Il rispetto degli obblighi internazionali costituisce un limite alla
potestà legislativa delle Regioni nei confronti dello Stato e non
viceversa: allo stesso modo come costituisce un limite per la sola
Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 4, il rispetto dei
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica. Da
ciò deriva che, mentre le Regioni non possono mai compiere atti che
pongano in essere o dai quali possa comunque derivare una violazione
degli obblighi internazionali dello Stato, le Regioni non possono
pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali.
Essendo stato l'accordo di Parigi reso esecutivo in Italia, le
norme interne da esso derivanti hanno lo stesso valore delle leggi
ordinarie; come tali, potrebbero essere modificate con legge ordinaria
o con norme di attuazione, le quali, come è pacifico, non hanno un
valore inferiore a quello delle leggi ordinarie. Né la Regione
Trentino-Alto Adige potrebbe dolersi di tale modificazione, in quanto,
a parte ogni questione sulla legittimazione, la violazione di una legge
ordinaria non può essere causa di illegittimità costituzionale di una
legge statale.
Naturalmente tutto ciò non significa che lo Stato sia libero di
non osservare gli impegni nascenti dall'accordo di Parigi, ma significa
soltanto che l'obbligo dell'osservanza di tali impegni non ha rilevanza
costituzionale tra lo Stato e la predetta Regione (o la Provincia di
Bolzano). Occorre precisare subito che se quell'obbligo non ha
rilevanza costituzionale, non è detto che non abbia alcuna rilevanza
anche nei rapporti con la Regione e con la Provincia. Intanto,
dall'accordo deriva un limite al potere legislativo regionale e
provinciale, e ciò in virtù del più volte citato art. 4 dello
Statuto. Dall'accordo stesso scaturiscono altre conseguenze, fra le
quali quella che interessa nella presente controversia è la seguente:
all'accordo non può negarsi una influenza notevole sulla
interpretazione di alcune fondamentali disposizioni dello Statuto, che
certamente furono dettate anche ai fini dell'attuazione dell'accordo
stesso.
In sostanza, anche se l'osservanza dell'accordo De Gasperi - Gruber
non può costituire, in via diretta, materia di controversia tra lo
Stato e la Regione (e la Provincia di Bolzano), l'indagine relativa
può e deve essere compiuta - e sarà compiuta tra poco - in relazione
alla lamentata violazione di quelle norme dello Statuto, che al detto
accordo sono conformi.
Questo aspetto dell'indagine conduce all'esame del secondo motivo
del ricorso della Regione, con cui è stata dedotta la violazione degli
artt. 2, 84 e 85 dello Statuto.
4. - Con l'art. 2 dello Statuto si riconosce parità di diritti ai
cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e
si dispone la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e
culturali; con l'art. 84 si garantisce l'uso della lingua tedesca nella
vita pubblica e con l'art. 85 si dettano disposizioni relative a tale
uso.
L'accordo De Gasperi - Gruber (accordo riportato nell'allegato IV
del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, a
cui è stata data esecuzione con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430) stabilisce, nel
secondo comma dell'art. 1, che, in conformità dei provvedimenti
legislativi già emanati od emanandi, sarà specialmente concesso
l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua
italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali (come
pure nella nomenclatura topografica bilingue).
Trattasi di vedere se viola codesta parità la disposizione
dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale impugnato, a norma
della quale disposizione gli organi ed uffici delle amministrazioni
dello Stato nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano,
dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti in detta Provincia
devono usare "congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella
redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della
Provincia di Bolzano, salvo quanto è disposto nel comma successivo"
(comma che non è stato impugnato).
Secondo la tesi della Regione, le norme statutarie sopra menzionate
e l'accordo De Gasperi - Gruber sarebbero stati violati, giacché
l'obbligo di usare congiuntamente le due lingue contrasterebbe con la
facoltà di usare liberamente l'una o l'altra di esse.
La Corte osserva che la libertà nei riguardi dell'uso della lingua
tedesca può riferirsi agli uffici nei rapporti tra loro e nel -
l'interno di ciascuno e può riferirsi ai cittadini nei rapporti con
gli uffici. Ora, per quanto attiene agli uffici non sembra concepibile
che le norme statutarie e l'accordo internazionale abbiano inteso
lasciare liberi gli uffici di usare la lingua preferita. Né può
sostenersi che norme statutarie ed accordo abbiano sancito il diritto
di poter usare esclusivamente la lingua tedesca. Varie disposizioni
dello Statuto, contenute negli artt. 84 e 85, e varie disposizioni
contenute in tutta la restante parte non impugnata del decreto in esame
stabiliscono in quali casi - e non sono pochi - può usarsi soltanto
una delle due lingue. L'obbligo dell'uso congiunto posto nel primo
comma dell'art. 1 non viola dunque il diritto di parità, sia perché
uso congiunto è, per essenza, espressione di parità, sia perché, nel
caso attuale, tale uso non potrebbe mai costituire un mezzo di
coercizione ai danni di uno dei due gruppi linguistici, dato che le
norme dello Statuto e quelle, non impugnate, del decreto in esame
lasciano largo campo all'uso esclusivo della propria lingua da parte di
ciascun gruppo.
In sostanza, la ricorrente non si lagna di una violazione della
parità, ma si lagna del fatto che, in certi casi, non è possibile
l'uso esclusivo della lingua tedesca. E solo sotto questo aspetto
possono diventare comprensibili le distinzioni fatte tra "lingua
d'ufficio" e "lingua ufficiale" e tra relazioni interne e relazioni
esterne e così via. Ma un uso esclusivo della lingua tedesca nella
estensione totale sostenuta dalla ricorrente non è assicurato né
dall'accordo di Parigi né dallo Statuto speciale, i quali hanno
garantito l'uso di quella lingua su una base di parità con l'italiano,
ma non hanno vietato l'uso della lingua italiana.
A proposito dello Statuto, occorre aggiungere che la norma
impugnata non viola la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 85, in
quanto il diritto del cittadino di lingua tedesca di vedere usata la
propria lingua nei suoi rapporti con gli uffici non può dirsi violato
se quel cittadino, in certi atti, vedrà un testo in lingua italiana a
fianco del testo tedesco, che per lui farà unicamente stato.
In conclusione, la Corte ritiene che l'aver disposto che per certi
atti sia obbligatorio l'uso congiunto delle due lingue non importi
violazione del principio della parità di esse, sancito dallo Statuto
anche in applicazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia.
5. - L'accordo De Gasperi - Gruber viene ancora in esame sotto un
altro aspetto.
Nello stesso accordo si fa cenno delle leggi emanate ed emanande,
così pure nell'art. 84 dello Statuto ci si riferisce anche alle leggi
speciali della Repubblica. Ora, si sostiene che una norma d'attuazione
non potrebbe violare l'accordo predetto, che è anch'esso una "legge
della Repubblica", né potrebbe violare le altre leggi anteriori allo
Statuto speciale inerenti alla stessa materia. In altri termini, se si
vuol dare un significato a questa tesi, lo Statuto avrebbe attribuito
una impronta costituzionale a tutte le leggi emanate in materia di uso
della lingua anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto (e
quindi anche alle norme relative a quella materia contenute
nell'accordo di Parigi).
Ma questa tesi non è accettabile. Né la lettera dell'art. 84 né
i precedenti di esso sono nel senso di una "costituzionalizzazione" di
norme precedenti relative all'uso della lingua. Intanto,
un'attribuzione del genere sarebbe stata contraria al sistema seguito
dalla Costituzione e da tutti gli statuti speciali. Né risulta in
alcun modo una volontà in tal senso da parte del costituente. E non è
neppure concepibile che nel 1946, quando fu stipulato l'accordo di
Parigi, e nel periodo precedente al 1948, anno in cui fu emanato lo
Statuto speciale, si potessero considerare come definitive ed
intangibili disposizioni che avevano, nel tempo e nelle circostanze in
cui venivano emanate, un carattere non definitivo per quanto si
riferiva ai particolari.
Se, dunque, non può accettarsi l'idea che le norme anteriori allo
Statuto abbiano un carattere costituzionale o comunque un carattere
superiore a quello delle leggi ordinarie, non si vede come si possa
sostenere che una legge ordinaria successiva allo Statuto non possa
modificare legittimamente - sempre che, ben s'intende, non contrasti
con lo Statuto stesso - altre leggi ordinarie precedenti allo Statuto.
E non può dirsi diversamente delle modificazioni apportate con norme
di attuazione.
La difesa della Regione sostiene che con tali norme, dovendo queste
essere tenute nei limiti della delega contenuta nell'art. 95 dello
Statuto speciale, non si potrebbero apportare modificazioni alle leggi
speciali, precedenti allo Statuto, in materia di uso della lingua. Ma
questa tesi non ha alcun fondamento, giacché quelle leggi, che non
hanno un carattere diverso dalle leggi ordinarie, non hanno affatto un
contenuto vincolante, essendo del tutto arbitrario sostenere che in
quelle leggi si trovino i principt e le direttive per l'esercizio della
delega legislativa a norma dell'art. 95.
Il dire che le norme di attuazione potrebbero legittimamente
modificare le norme di legge ordinaria anteriori allo Statuto non
significa, però, ammettere che la norma impugnata abbia apportato tali
modificazioni. Una indagine del genere non è rilevante ai fini del
presente giudizio; deve, anzi, essere tenuta fuori del giudizio stesso.
La Corte, nell'esame di un'altra argomentazione, ha già detto che
la norma impugnata non è in contrasto con l'accordo di Parigi; ma non
può a questo punto seguire la difesa delle parti nello stabilire se e
quali disposizioni anteriori a quella della cui legittimità
costituzionale qui si discute siano in contrasto con la norma
impugnata. Ancora meno la Corte può proporsi una indagine per
giudicare se e quali delle norme emanate, dall'immediato dopoguerra in
poi, in materia di uso delle lingue nel Trentino-Alto Adige siano
ancora in vigore. L'unico e ben delimitato oggetto della presente
controversia è quello di accertare se la norma impugnata sia o non sia
costituzionalmente legittima, ma non è quello di definire quali norme
nella materia in esame siano vigenti.
6. - Poche parole basteranno per l'esame della doglianza relativa
alla violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione.
La doglianza è ammissibile in relazione a quanto si è premesso la
principio circa l'ammissibilità del ricorso; ma è infondata.
Se agli uffici della Provincia di Bolzano la norma che rescrive in
certi casi l'uso congiunto delle due lingue apporta un certo aggravio,
questo aggravio è imposto dalla particolare situazione linguistica di
quella zona. Non potrebbe, quindi, parlarsi di una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale.
Si è già detto diffusamente come la norma impugnata non violi la
tutela del gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano: con
ciò si è dimostrato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 6
della Costituzione.
In definitiva, essendo infondati tutti i motivi dedotti, il ricorso
della Regione tendente alla dichiarazione di incostituzionalità
dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale 8 agosto 1959, n.
688, non può essere accolto.
7. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge
della Provincia di Bolzano concernente l'uso delle lingue da parte
degli organi e degli uffici provinciali, adducendo come unico motivo
l'incompetenza della Provincia a legiferare nella detta materia.
Contro siffatta tesi, secondo cui spetta al solo legislatore
nazionale ogni attribuzione in materia, la Provincia oppone, in primo
luogo, che l'uso della lingua tedesca da parte degli organi degli
uffici provinciali può essere regolato con leggi provinciali, in
quanto ciò rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici
provinciali, per cui la potestà legislativa spetta alla Provincia
stessa a norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.
L'assunto non è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato
che per identificare le materie sulle quali le Regioni hanno
competenza, deve essere seguito un criterio obbiettivo tratto dal
contenuto della norma e non dai fini che la norma stessa intende
perseguire. Ora, la disciplina dell'uso delle lingue non rientra nella
sfera dell'ordinamento degli uffici, come, ad esempio, non vi rientra
lo stato degli impiegati riguardati come persone e come cittadini e non
vi rientra il regime dei contratti occorrenti per l'attrezzatura degli
uffici e dello svolgimento dei servizi, quantunque queste e molte altre
materie connesse potrebbero costituire un terreno utile ed anche
necessario per la concreta attuazione di un buon ordinamento e di un
buon funzionamento degli uffici.
Comunque, la competenza della Provincia resta in ogni caso esclusa,
perché la potestà legislativa in materia di uso delle lingue incontra
il limite posto nella prima parte dell'art. 4 dello Statuto. L'uso
della lingua costituisce una delle più delicate materie nelle quali
esigenze di unità e di eguaglianza impongono l'esclusiva potestà del
legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e
dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di
eguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme
sull'uso della lingua e sulla tutela delle minoranze linguistiche.
8. - L'altro argomento addotto dalla Provincia per dimostrare la
legittimità della propria legge è tratto dall'art. 84 dello Statuto.
Sostiene la Provincia che, nell'accennare alle leggi speciali della
Repubblica, l'art. 84 si riferisce anche alle leggi provinciali.
Non è da contestare che in alcuni articoli della Costituzione (non
in tutti), quando si parla dileggi della Repubblica, in luogo dileggi
dello Stato, ci si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle
Provincie; ed è noto che in tal senso esistono elementi univoci nei
lavori preparatori. Ma la espressione "leggi della Repubblica" usata
negli statuti speciali non può affatto essere intesa come la identica
espressione contenuta nella Costituzione. Negli statuti speciali le
due espressioni "legge dello Stato" e "legge della Repubblica" sono di
significato assolutamente identico, giacché sono usate in contrapposto
a "leggi della Regione" (o della Provincia). Per esempio, è fuori
dubbio come nell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige la "legge ordinaria della Repubblica" non possa
essere che quella statale; così pure nel senso dileggi statali si
parla di "leggi della Repubblica" nell'art. 51, e non può che essere
una legge statale quella a cui rinvia l'art. 78.
Del resto, le ragioni testé esposte, tratte dai principi
fondamentali della Costituzione, non possono che confermare questa
interpretazione anche nei riguardi dell'art. 84, nel senso che la
materia di queste leggi è esclusivamente di pertinenza statale.
Il fatto che esista qualche disposizione, non impugnata dallo
Stato, emanata dalla Regione o dalla Provincia, in materia di uso delle
lingue, non costituisce un argomento. Né è il caso di esaminare tali
disposizioni, la cui esistenza e la cui validità non sono in causa ai
fini della presente controversia e non possono influire sulla sua
decisione.
Affermata l'esclusiva competenza dello Stato, appare manifesta la
illegittimità della legge provinciale impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause indicate in epigrafe:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca, in riferimento agli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 3, 6 e 10 della
Costituzione, ed in conseguenza respinge il ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige;
b) in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge
della Provincia di Bolzano riapprovato il 29 maggio 1959, concernente
l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte