Sentenza n. 32/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo
comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 1 agosto 1963 dalla Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Cito Martino ed
altri, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cito Martino ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito l'avv. Giuseppe Magno, per Cito Martino e gli altri imputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Procuratore generale della Corte d'appello di Lecce il 29
dicembre 1962 avocava a sé l'istruzione sommaria di un procedimento
penale a carico di Martino Cito e altri, rimettendone gli atti alla
Sezione istruttoria della Corte d'appello di Lecce: ciò in virtù del
potere che gli conferisce l'art. 392, ultimo comma, ultima parte, del
Codice di procedura penale.
La Sezione istruttoria, nel corso del processo e su domanda dello
stesso Procuratore generale, emetteva il 1 agosto 1963 un'ordinanza
diretta a questa Corte proponendo questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 392, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Nell'ordinanza la Sezione istruttoria osserva che v'è sostanziale
identità tra la norma denunciata e quella contenuta nell'art. 234,
comma secondo, del Codice di procedura penale, poiché tanto nell'una
quanto nell'altra è "attribuita al procuratore generale la facoltà di
determinare la competenza del giudice con insindacabile
discrezionalità". Perciò, se è stata dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale la seconda delle due norme (sentenza 7 giugno
1963, n. 110), altrettanto illegittima apparisce la disposizione
impugnata: nell'una e nell'altra, infatti, manca la garanzia della
precostituzione del giudice.
2. - La difesa delle parti private, costituitasi con atto
depositato il 30 ottobre 1963, insiste sulla illegittimità
costituzionale dell'art. 392, ultimo comma; ma tuttavia dubita della
rilevanza di detta questione poiché il giudizio di merito doveva
essere deciso indipendentemente dalla norma impugnata; la quale infatti
non consente l'avocazione da parte del Pubblico Ministero quando, come
nel caso presente, l'istruzione s'è già chiusa presso il Tribunale
con decreto di archiviazione emesso dal giudice istruttore; di ciò
avrebbe dovuto prendere atto la Sezione istruttoria, invece di
sollevare la questione di legittimità costituzionale.
3. - Nella discussione orale la parte privata ha insistito sulla
eccezione di non rilevanza. Considerato in diritto :
1. - È stato denunciato l'art. 392, terzo comma, del Codice di
procedura penale perché, consentendo al Procuratore generale presso la
Corte d'appello, che ha avocato a sé l'istruzione sommaria, di
rimettere gli atti alla Sezione istruttoria, contrasterebbe col
principio costituzionale della precostituzione legale del giudice (art.
25 della Costituzione).
La parte privata dubita della rilevanza di tale questione; ma il
dubbio non può essere accolto benché manchi nell'ordinanza di rinvio
della Sezione istruttoria di Lecce un esplicito giudizio di rilevanza:
infatti, risulta dagli atti che la causa è stata rimessa alla Sezione
istruttoria ed assunta da questa proprio in applicazione dell'art. 392,
terzo comma, del Codice di procedura penale, dimodoché il giudizio di
merito presso tale Sezione non può essere definito se prima non s'è
risolta la questione di legittimità costituzionale dello stesso
articolo 392, terzo comma.
2. - Nel merito la questione è fondata.
La norma impugnata consente innanzi tutto al Procuratore generale
di avocare a sé l'istruzione sommaria della causa. Entro questi limiti
essa non contrasta con la Costituzione poiché nella avocazione dal
Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si può
scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione
d'un organo del Pubblico Ministero ad altro organo dello stesso
Pubblico Ministero (sentenza n. 148 del 1963 della Corte
costituzionale).
Tuttavia il Procuratore generale, mentre può avocare a sé
l'istruzione sommaria della causa senza urtare con principi
costituzionali, non può rimettere gli atti alla Sezione istruttoria:
se lo potesse, sottrarrebbe l'istruzione della causa al giudice
precostituito per legge, cioè, nei giudizi di competenza del Tribunale
o della Corte di assise, al giudice istruttore; il che sarebbe in
evidente contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione
(sentenza n, 110 del 1963 della Corte costituzionale): questo perché
lo spostamento di competenza in tal caso deriverebbe dalla
insindacabile discrezionalità d'un provvedimento del Procuratore
generale anziché, come si dovrebbe, con le garanzie e nei limiti
prestabiliti dalla legge.
Perciò, la norma impugnata, in quanto, nella sua ultima parte,
consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla Sezione
istruttoria, è costituzionalmente illegittima. Dal che si deduce che
il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della
causa in virtù dello stesso art, 392, se crederà di trasformarla in
formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo
comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura
penale, non potrà che rivolgersi al giudice istruttore.
3. - Ne deriva che anche l'art. 272, secondo comma, del Codice di
procedura penale, nonché i citati artt. 270, secondo comma, 280, terzo
comma, 395, primo comma, contrastano parzialmente con la Costituzione.
Infatti il primo articolo consente al Procuratore generale, che abbia
assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria, di rimettere gli atti
del giudizio alla Sezione istruttoria, perché proceda all'istruzione
formale; gli altri tre gli attribuiscono l'analogo potere, dopo
l'assunzione o l'avocazione del giudizio, di rimettere gli atti alla
Sezione istruttoria perché provveda sulla scarcerazione, sulla
libertà provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; materie, anche
queste, nelle quali il giudice precostituito per legge è il giudice
istruttore. I quattro articoli, dunque, contengono norme, come quella
denunciata, che fanno dipendere la competenza della Sezione istruttoria
dall'assunzione o dall'avocazione, atti assolutamente discrezionali del
Procuratore generale; perciò, entro questi limiti, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare
l'illegittimità costituzionale, una volta dichiarata la
incostituzionalità della norma impugnata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo
comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 270, secondo
comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del
Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore
generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della
causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte