Sentenza n. 32/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1968 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1966
dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Granata Angola e De Lorenzi Antonio, iscritta al n. 131 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 213 del 27 agosto 1966.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione del Ministero delle finanze;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle
finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie si stabiliva (art. 21, ultimo
comma) che "per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti
l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è
divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la materia". L'azione
penale veniva, quindi, subordinata all'accertamento della violazione in
sede fiscale.
Con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative
sulla perequazione tributaria, veniva stabilito (art. 35, ultimo comma)
che la predetta disposizione della legge del 1929 non si applica nei
casi in cui in sede di dichiarazione dei redditi non si sia provveduto
alla rettifica di dati contabili omessi, mascherati o alterati o, in
genere, si siano commessi fatti fraudolenti per sottrarre redditi alle
imposte dirette. Con ciò, in deroga a quanto precedentemente
stabilito, l'azione penale veniva invece svincolata dalla
subordinazione all'accertamento in sede fiscale.
Con l'art. 63 della stessa legge n. 1 del 1956 il Governo veniva
autorizzato ad emanare testi unici concernenti le diverse imposte
dirette, le disposizioni generali, le norme sulle riscossioni,
apportando, oltre alle modifiche utili per un miglior coordinamento,
quelle necessarie per adattare le disposizioni alle esigenze di
semplificazione nell'applicazione dei tributi, a quelle di una
razionale organizzazione dei servizi e a quella di un perfezionamento
delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione ai fini
dell'accertamento dei redditi.
In conseguenza di questa delega è intervenuto il T.U. sulle
imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645. Con l'art. 252 di questo T.U.
si sono fissate le pene per i reati di frode fiscale ma non si è più
riprodotta la norma che aveva svincolato la azione penale dalla
subordinazione all'accertamento in sede fiscale, tornandosi, pertanto,
alla subordinazione disposta dalla legge del 1929.
Con ordinanza emessa il 13 maggio 1966 nel procedimento penale a
carico di Granata Angela e De Lorenzi Antonio, imputati del reato di
frode fiscale continuata per false dichiarazioni rilevanti nella
determinazione del redditi imponibili, la Corte d'appello di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 252
del T.U. con riferimento all'art. 76 della Costituzione concernente la
delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa. Ciò in
quanto l'ambito della delega parrebbe qui superato essendosi emanata
una norma non di coordinamento ma innovatrice, rispetto al sistema
vigente al momento della delega; ciò pel ritorno alla norma del 1929
che subordina l'azione penale all'accertamento fiscale.
Ciò posto, la Corte d'appello ritenuta rilevante la questione
sollevata, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per l'ulteriore corso.
L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
il 25 maggio 1966 e comunicata ai Presidenti del due rami del
Parlamento, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle finanze, in persona
del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dalla
Avvocatura generale dello Stato che ha depositato le proprie deduzioni,
di identico tenore, il 16 settembre 1966.
L'Avvocatura osserva che, in un primo tempo, la deroga al principio
della subordinazione dell'azione penale all'accertamento della
violazione in sede fiscale, fu introdotta dalla legge n. 1 del 1956
allo scopo di svincolare l'azione penale dall'accertamento in sede
fiscale, onde accentuare il rigore della sanzione penale arrivando alla
punizione del reo indipendentemente dalla procedura amministrativa.
Questo intento, tuttavia, secondo l'Avvocatura, si palesava
difficilmente raggiungibile attraverso la disposizione in esame, in
vista della priorità che, in molti casi, l'accertamento del tributo
diretto conservava, ai fini della verifica degli elementi costitutivi
del reato di frode fiscale, in virtù dell'esclusione della competenza
del giudice ordinario nell'accertamento del tributo diretto, sancita
dall'art. 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (applicabile pur dopo
l'emanazione dell'art. 35 della legge n. 1 del 1956, in mancanza della
esplicita abrogazione richiesta dall'art. 1 della legge n. 4 del
1929). Per cui il giudice stesso non poteva che sospendere il processo
a norma dell'art. 20 del Codice di procedura penale in attesa della
definizione dell'accertamento del tributo.
D'altra parte, per effetto dell'art. 35, ultimo comma suddetto, si
verificava altresì uno spostamento della data iniziale di decorrenza
della prescrizione dal momento dell'accertamento definitivo del tributo
al momento della commissione del reato, cioè in pratica, dato il lungo
tempo normalmente richiesto dalla complessità del procedimento
amministrativo, si rendeva difficoltoso l'esperimento dell'azione
penale, e ciò in contrasto con gli scopi della norma.
Di qui sarebbe sorta, secondo l'Avvocatura, la necessità di
coordinare l'art. 35 della legge n. 1 del 1956 con la contrastante
disposizione dell'art. 60 della legge n. 4 del 1929, coordinamento che
il legislatore delegato avrebbe ritenuto di attuare appunto mediante
l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 35 stesso, non ravvisando
possibile giungere ad introdurre una deroga all'art. 60.
Con ciò non si sarebbe andati oltre i limiti della delega di cui
all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, limiti già riconosciuti dalla
giurisprudenza di questa Corte come comprendenti anche la facoltà di
modifiche utili al fine di un migliore coordinamento. Appunto entro
tale ambito si sarebbe posto il legislatore delegato, in attuazione dei
fini, espressamente dettati nella delega, di semplificazione
nell'applicazione dei tributi e di perfezionamento dell'attività
dell'amministrazione.
Né potrebbe ritenersi che il denunziato contrasto fra la norma
impugnata e l'art. 35 ultimo comma della legge n. 1 del 1956 integri di
per sé un eccesso di delega, perché il legislatore delegato era
vincolato al rispetto dei principi sanciti nella legge delega. Ed i
principi in materia di sanzioni penali, erano essenzialmente quelli
intesi ad adattare il sistema punitivo alla migliore tutela contro le
evasioni, mentre tale tutela per le ragioni anzidette non era fornita
dalla legge del 1956 inadeguata e addirittura controproducente
nell'intento per lo più inattuale, di svincolare l'azione penale
dall'accertamento tributario.
L'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi infondata la questione
sollevata con l'ordinanza sopra indicata. Considerato in diritto :
1. - È stato denunciato l'art. 252 del T.U. 29 gennaio 1958, n.
645 sulle imposte dirette, legge delegata, in relazione agli artt. 35 e
63 della legge di delegazione 11 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento
all'art. 76 della Costituzione: la norma ha soppresso l'ultimo comma
dell'art. 35 con cui la stessa legge di delegazione, in deroga all'art.
21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consentiva che per certi reati
fiscali l'azione avesse corso senza il preventivo accertamento
dell'imposta. Nell'ordinanza di rinvio si sostiene che al legislatore
delegato non s'era conferito il potere di derogare a precetti contenuti
nella legge di delegazione e che pertanto la norma impugnata sarebbe
sospetta di "eccesso di delega".
La questione è infondata.
Il Governo, nel compilare il titolo XI del testo unico delle
imposte dirette, si è trovato dinanzi alcune norme, la cui coesistenza
suscitava sfasature o inconvenienti e che dovevano esser coordinate
nella prospettiva delle più ampie finalità da perseguire.
Innanzi tutto era in vigore l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, che per i reati previsti dalla legislazione sui tributi diretti
dava corso all'azione penale solo dopo l'accertamento dell'imposta: con
ciò impediva il decorso immediato della prescrizione ed evitava la
possibilità di conflitto tra sentenza penale e accertamento, in altra
sede, del rapporto tributario. Questo era il principio generale.
Ma ad esso l'art. 35, ultimo comma, della legge 1956 n.1, la stessa
che delegava il Governo alla formazione del T.U., aveva apportato una
deroga limitatamente ad alcuni reati, c.d. frodi fiscali, che si
ritenevano perseguibili indipendentemente dall'accertamento
dell'imposta: mancata rettifica di dati di bilancio o di documenti
alterati, falsi o reticenti; dichiarazioni di passività immaginarie;
altre frodi destinate a sottrarre redditi alle imposte dirette. Scopo
della norma, nel quadro d'una disciplina tutta tesa a severità verso
le evasioni, era quello di colpire rapidamente i responsabili: essa
infatti consentiva al giudice penale di perseguire il reato senza
attendere l'accertamento degli uffici amministrativi o del giudice
civile. Ma la disposizione apparve ed era, da un lato, parzialmente
contraddittoria rispetto al fine che l'aveva ispirata, e, dall'altro,
praticamente inidonea, nella sua pienezza, a trovare larga
applicazione.
Infatti consentiva il decorso immediato della prescrizione penale
(piuttosto breve), col pericolo che questa, per lungaggini inerenti
all'accertamento del rapporto tributario, maturasse avanti la sentenza
di condanna (mentre l'art. 21 della legge 1929, n. 4, a cui s'era
derogato, impediva alla prescrizione di decorrere prima di
quell'accertamento): cosicché il mezzo scelto per perseguire
immediatamente il colpevole rischiava spesso di mandarlo impunito. Nel
contempo la disposizione rispettava sia l'art. 60 della legge 1929, n.
4, secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta
non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario,
sia l'art. 20 del Codice di procedura penale, che anzi gli consentiva
di sospendere il processo (e la prescrizione) per sottoporre ad altro
giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto. In tali
casi il risultato della decisione giudiziale finiva per essere simile a
quello che intendeva raggiungere, con un diverso mezzo tecnico, proprio
la norma (citato art. 21 legge 1929, n. 4) a cui s'era derogato: casi
che dovevano prevedersi come assai frequenti perché, consistendo il
reato ("frode fiscale") in fatti od omissioni "rilevanti per la
determinazione del redditi imponibili", l'indagine sul reddito e
sull'entrata dell'imposta era necessaria, anche per la graduazione
della pena, e, di regola, non facile per un giudice penale.
2. - Il legislatore delegato poteva anche limitarsi a riunire le
tre norme lasciandole intatte; ma con ciò non avrebbe aderito ai
principi dominanti nell'intero sistema tributario e alle finalità
della stessa legge di delegazione. Quei principi sottoponevano e
s'oppongono ad eventuali conflitti tra pronuncie penali e altre
decisioni, tanto che, a parte l'art. 34 del R.D. 17 settembre 1931, n.
1608, obbligano il giudice penale a decidere anche la "controversia
relativa al tributo" (art. 22 legge 1929, n. 4) e, per le imposte
dirette, ad attendere la definizione amministrativa o civile del
contrasto (art. 21 legge citata). Da essi l'art. 35, ultimo comma,
della legge contenente la "delega" aveva deviato con un precetto
eccezionale che trovava giustificazione solo al fine d'una esemplare
severità verso gli evasori. Ma, accertato che di fatto questa
giustificazione veniva meno perché l'immediato decorso della
prescrizione poteva favorire, invece che colpire, l'evasore mentre
l'efficacia del precetto era indebolita dal potere giudiziale di
sospendere il processo (art. 20 del Codice di procedura penale),
l'opportunità di sopprimerlo finiva per imporsi: in questo senso s'è
detto che la sua conservazione avrebbe urtato alla lunga con la
finalità della legge di cui esso era parte.
Non si nega che il legislatore delegato, nella soppressione di
precetti della legge che contiene anche la norma delegante, debba
procedere con particolare cautela; ma la Corte ha già osservato che
tale soppressione può essere legittima se "si adagia su meccanismi
meglio rispondenti" ai fini della legge delegante (sentenza n. 30 del
1961): che tanto le norme preesistenti quanto le disposizioni facenti
parte di quest'ultima, se non assurgono a principi o a limiti naturali
della delega, si collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore,
divenendo perciò suscettibili, le une al pari delle altre, di
correzioni o adattamenti; beninteso, se lo richiedono gli scopi da
raggiungere con la legge delegata. Dato ciò, i rilievi esposti più
sopra dimostrano che, con l'art. 252 del T.U., il Governo si è tenuto
nei limiti del potere attribuitogli dal Parlamento, non essendo dubbio
che la norma soppressa, eccezionale e di scarsa applicabilità, urtasse
coi "principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella
presente legge", cioè nella legge di delegazione n. 1 del 1956 (v.
art. 63): principi che, confluendo in tali leggi anche quelli
dell'antica normazione repressiva (legge 1929 n. 4), esigevano accanto
alla sicurezza della repressione la non contraddittorietà fra i
giudicati e che valevano bene il sacrificio di singoli precetti,
dovunque essi si trovassero. Non a caso si era data al Governo una
somma di poteri la cui ampiezza è stata colta in precedenti sentenze
della Corte.
Il legislatore delegato, invece di inserire a fatica la norma
eccezionale nelle altre, ha preferito sopprimerla ritenendo così di
attuare quel "migliore" coordinamento di norme e principi che gli era
stato espressamente richiesto (art. 63 legge 1956 n. l).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 252 del T.U.29 gennaio 1958, n. 645 (sulle imposte dirette)
proposta con l'ordinanza della Corte di appello di Milano 13 maggio
1966, in relazione agli artt. 35 e 63 della legge di delegazione 11
gennaio 1956, n. 1, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte