Sentenza n. 32/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16legge 847/1929
usata come parametro
- art. 12legge 847/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, in
relazione all'art. 12, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni
per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa
Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza lolanda,
iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Leporati Marco e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Mario Cassola e Giambattista Nappi, per il
Leporati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agro,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio promosso avanti il tribunale di Milano
da Marco Leporati contro la moglie Iolanda Bolza per sentir dichiarare
nulla, per la propria incapacità d'intendere e di volere al momento
della celebrazione delle nozze, la trascrizione del matrimonio
concordatario contratto a Milano il 1 ottobre 1938, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge 27 maggio
1929, n. 847, nella parte in cui, in relazione all'art. 12, stessa
legge - stando all'interpretazione accolta dalla giurisprudenza (Cass.
sez. unite, 25 giugno 1949, n. 1593)-, esclude che l'incapacità
naturale di uno dei nubenti possa costituire causa di nullità della
trascrizione del matrimonio concordatario, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza in data 10 aprile 1968 (pronunciata in parziale
accoglimento di un'istanza della parte attrice che aveva denunciato
altresì la violazione degli artt. 7, 24, 25 e 29 della Costituzione),
il tribunale osserva che l'art. 16 suddetto, ove non possa essere
interpretato nel senso di consentire l'impugnazione della trascrizione
del matrimonio concordatario per incapacità naturale dei nubenti,
determina una ingiustificata differenziazione di trattamento tra i
cittadini italiani che contraggano matrimonio concordatario e che sono
perciò soggetti a tale disciplina, ed i cittadini italiani che
contraggano matrimonio civile, in relazione al quale l'azione di
nullità per incapacità naturale è consentita dall'art. 120 del
codice civile. Tale disuguaglianza non sarebbe esclusa, secondo il
tribunale, dall'osservazione che chi opta per il matrimonio canonico
sceglie la tutela giuridica e giurisdizionale ecclesiastica, onde la
diversità di situazione giuridica rispetto al cittadino che contrae
matrimonio civile dipende in definitiva da un suo atto di volontà,
poiché parlare di scelta volontaria di chi assume di essere stato
incapace d'intendere e di volere è evidentemente contraddittorio. E,
soprattutto, la stessa opzione per una tutela giuridica e
giurisdizionale diversa da quella statuale costituisce un atto di
volontà che come tale non dovrebbe sottrarsi alla disciplina della
capacità naturale dettata dall'ordinamento positivo statuale,
risolvendosi in un antecedente logico rispetto ad ogni intervento
operante in una giurisdizione diversa da quella dello Stato.
Si è costituita avanti la Corte costituzionale la parte attrice,
assistita dagli avvocati Giuseppe Nappi e Mario Cassola ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.
2. - Nelle sue deduzioni depositate il 26 giugno 1968 la parte
privata svolge innanzi tutto alcune considerazioni tendenti a
dimostrare che le norme impugnate consentono un'interpretazione secondo
cui anche la trascrizione del matrimonio concordatario sia impugnabile
per incapacità naturale. A questo scopo essa fa osservare come l'art.
120 del codice civile del 1942 non avesse riscontro nella normativa
vigente nel momento in cui venne redatta e promulgata la legge 27
maggio 1929, n. 847, e come, pertanto, il secondo comma dell'art. 16
di detta legge non potesse che dichiarare applicabili all'impugnativa
della trascrizione le norme allora vigenti, cioè gli artt. 104, 112,
113 e 114 del codice civile del 1865. Con la conseguenza che tale
richiamo deve intendersi oggi riferito anche all'art. 120 del codice
del 1942, il cui precetto altro non è che un'estrinsecazione,
particolare al matrimonio, dei principi generali in tema di incapacità
di intendere e di volere anche allora sussistenti (art. 422, cod. civ.
1865). Anche in relazione alla trascrizione del matrimonio
concordatario, dunque, l'atto compiuto dall'incapace di intendere e di
volere sarebbe da lui impugnabile, ancorché egli non sia interdetto e
qualunque possa essere la causa, anche transitoria, della sua
incapacità.
La difesa del Leporati osserva inoltre che l'art. 12 in questione
regola l'attività dell'ufficiale di stato civile, per il quale -
stante l'ambito di poteri riconosciutigli in via generale
dall'ordinamento - il divieto di trascrizione non può scaturire che da
una prova già precostituita (documento o sentenza). L'art. 16,
invece, consentendo di far valere dinanzi all'autorità giudiziaria
determinati motivi d'impugnabilità della trascrizione, si riferisce
alle loro "cause" indipendentemente dalla prova documentale delle
stesse, con la conseguenza che di fronte al giudice ben può venir
accertata sia l'esistenza di un precedente vincolo, ancorché non
risultante dagli atti dello stato civile, sia l'incapacità d'intendere
e di volere di una persona, ancorché non interdetta al momento della
celebrazione.
Passando quindi ad esaminare la questione di costituzionalità,
sollevata sul presupposto che debba essere seguita la interpretazione
contraria a quella da essa patrocinata, la parte privata afferma che,
se vi è eguaglianza dinanzi alla legge, nel senso che a parità di
situazioni giuridiche debba corrispondere una medesima normativa, senza
arbitrarie discriminazioni, ogni cittadino, indipendentemente dalla
forma con la quale fu celebrato il matrimonio, dovrebbe essere
sottoposto alla medesima legge, sia per quanto riguarda le condizioni
necessarie per contrarlo, sia per quanto attiene alle cause di
nullità, sia per quanto concerne i suoi effetti giuridici.
Dopo aver osservato che la legge n. 847 del 1929 non fa parte dei
Patti lateranensi, e pertanto, quale che sia l'interpretazione da dare
all'art. 7 della Costituzione, non può ritenersi costituzionalizzata,
la difesa del Leporati continua osservando che l'art. 34 del
Concordato non impone, neppure ai cattolici, la celebrazione del
matrimonio in forma religiosa, sicché ogni cittadino italiano è
libero di scegliere l'una o l'altra delle forme previste dal diritto
positivo e questa scelta non può essere valida se non sia stata
compiuta da una persona capace d'intendere e di volere secondo le norme
generali. La sussistenza della capacità a contrarre matrimonio, anche
concordatario, non può essere perciò accertata dai tribunali
ecclesiastici, poiché in tal modo si darebbe già per dimostrata la
capacità di scegliere l'una o l'altra forma di celebrazione, con
evidente petizione di principio. Risulta invece da una regola affermata
anche dalla seconda Convenzione dell'Aja, resa esecutiva con legge 27
giugno 1909, n. 640, che il giudizio sulle condizioni di capacità
naturale è sempre riservato alla giurisdizione dello Stato cui il
cittadino appartiene.
Sulla base di queste considerazioni essa conclude quindi perché la
Corte affermi che, contrariamente all'interpretazione della suprema
Corte di cassazione, l'incapacità di intendere e di volere è già
prevista dalle norme impugnate come causa di impugnazione della
trascrizione del matrimonio concordatario, ovvero, in alterna ipotesi,
perché dichiari costituzionalmente illegittime tali norme in parte
qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - Nell'atto d'intervento depositato il 2 ottobre 1968
l'Avvocatura generale dello Stato conclude invece per l'infondatezza
della questione. Dopo avere ricordato i contrasti verificatisi in epoca
non recente in dottrina ed in giurisprudenza intorno
all'interpretazione da dare alle norme impugnate, essa osserva come in
base all'art. 34 del Concordato ogni matrimonio celebrato nelle forme
canoniche dovrebbe determinare effetti civili senza eccezioni di sorta.
L'art. 12 della legge n. 847 del 1929 ha invece introdotto tre
eccezioni (come tali di stretta interpretazione) che presuppongono
tutte la sussistenza di un determinato status, già definito ed
accertato, e comprovato con documenti solenni, che sia incompatibile
con l'attribuzione di tali effetti. È perciò escluso che in tale sede
possa venire in considerazione una situazione di fatto qual'è quella
dell'incapace naturale.
Questa non rappresenta un'autonoma causa di invalidità della
trascrizione, ma del matrimonio, e come tale è riservata dall'art. 34,
quarto comma, del Concordato alla competenza dei tribunali
ecclesiastici. Non vale opporre in contrario la distinzione fra il
negozio di matrimonio ed il negozio concernente la scelta della forma
matrimoniale, cui si è richiamato il tribunale di Milano, poiché tale
distinzione non è evidenziabile, dal momento che la scelta si
manifesta esclusivamente all'atto della partecipazione alla
celebrazione del matrimonio.
L'Avvocatura conclude quindi negando che la disciplina vigente
determini qualsiasi discriminazione fra i cittadini che contraggono
matrimonio civile e quelli che contraggono matrimonio concordatario,
poiché gli uni e gli altri possono impugnare tale negozio per
incapacità naturale: solo che, in diretta conseguenza dell'art. 34 del
Concordato, recepito dall'art. 7 della Costituzione, gli uni debbono
proporre la relativa azione dinanzi ai tribunali civili, gli altri
dinanzi ai tribunali ecclesiastici.
4. - Nella memoria depositata l'11 marzo 1970 la parte privata
eccepisce innanzi tutto la tardività dell'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri, perché avvenuto oltre venti giorni dopo la
notifica dell'ordinanza.
Nel merito replica alle considerazioni dell'Avvocatura osservando
che - pur lasciando da parte la questione di legittimità
costituzionale della deroga preventiva di giurisdizione - sostanziali
disuguaglianze sussistono anche ad esaminare la questione sotto questo
profilo.
Infatti, mentre per l'art. 120, secondo comma, codice civile,
"l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un
mese dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali", nessuna decadenza incontrerebbe, invece, chi avesse celebrato
il matrimonio ai sensi dell'art. 5, legge n. 847 del 1929.
Inoltre, colui che per causa transitoria, volutamente procuratasi,
fosse in stato di ebbrezza ed incoscienza al momento della celebrazione
del matrimonio non potrebbe impugnarlo in base al diritto canonico
(can. 1971, par. 1, Codex iuris canonici), mentre per il diritto civile
l'ipotesi non è preclusa dal tenore dell'art. 120, primo comma, cod.
civ., che abilita alla azione quello degli sposi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere e di volere per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio.
Dopo avere confutato l'affermazione secondo la quale la legge n.
847 del 1929 sarebbe stata costituzionalizzata dall'art. 7 della
Costituzione, la difesa del Leporati rileva che, in realtà, è
l'interpretazione fornita dalla suprema Corte di cassazione (sent. 25
giugno 1949, n. 1593) agli artt. 12 e 16, legge suddetta, a
determinare una disparità di trattamento: d'altronde, posto che il
non aver concesso a tutti indistintamente i matrimoni contratti secondo
il diritto canonico gli effetti civili (come ha fatto l'art. 12
medesimo) non costituisce violazione dell'art. 34 del Concordato, non
si vede come potrebbe costituire violazione dello stesso
l'interpretazione delle norme che ne evitassero il contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
A sostegno di questa interpretazione, la parte privata svolge
ulteriormente gli argomenti già accennati nell'atto di costituzione.
5. - Nella memoria depositata in pari data, l'Avvocatura richiama,
a sostegno della tesi svolta nell'atto d'intervento, l'argomento che
sarebbe ricavabile dall'art. 13 della legge n. 847 del 1929, il quale,
nel disciplinare l'opposizione al matrimonio già celebrato, rinvia
alle circostanze previste dall'art. 12.
La trascrizione del matrimonio canonico, essa afferma, è un atto
integrativo di esso, che dà luogo ad una fattispecie complessa
risultante dal consenso dei coniugi e da un accertamento amministrativo
i cui effetti non potranno venir meno altro che in seguito ad una
pronuncia della giurisdizione ecclesiastica.
Ritornando quindi sulla questione della scelta della forma della
celebrazione, l'Avvocatura riafferma le deduzioni svolte nell'atto di
intervento.
6. - La causa, già discussa il 24 marzo 1970, con ordinanza 18
giugno 1970, n. 120, fu riunita a quelle iscritte ai nn. 34 e 190 del
registro ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze 1970. Venne
nuovamente trattata all'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 su unica
relazione; l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Leporati svolsero
le rispettive tesi ed insistettero nelle conclusioni già prese.
Successivamente la causa ritornò a decisione separata, avendo la
Corte rinviato ai giudici di merito la causa iscritta al n. 105 del
registro ordinanze 1970 per un nuovo esame della rilevanza delle
questioni proposte, come da ordinanza in data odierna. Considerato in diritto :
1. - In ordine all'eccezione di tardività dell'intervento del
Presidente del Consiglio, sollevata nella memoria della parte privata
perché avvenuta oltre venti giorni dalla notifica, è da osservare
come la Corte, già con la sentenza n. 47 del 1957, ebbe a ritenere
che, alla stregua di quanto dispone l'art. 3 Norme integrative, non
debbono essere computati nel termine in questione i giorni compresi fra
l'ultima notificazione e la pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale. E pertanto l'intervento deve ritenersi avvenuto in termine.
2. - La questione di merito sollevata dall'ordinanza del tribunale
di Milano investe l'art. 16 legge 27 maggio 1929 n. 847 pel fatto che
questo, se messo in relazione con il precedente art. 12, violerebbe il
comma primo dell'art. 3 della Costituzione poiché può condurre a far
escludere la possibilità di impugnativa della avvenuta trascrizione
del matrimonio concordatario che sia stato contratto da chi, pur
versando in stato di infermità mentale, non risulti tuttavia
dichiarato interdetto.
Deve essere preliminarmente presa in esame la tesi prospettata
dalla difesa del Leporati, secondo la quale si renderebbe possibile
procedere ad un'interpretazione sistematica della norma denunciata, la
quale, portando ad includere nella previsione del matrimonio contratto
dall'interdetto anche quella del naturalmente incapace, farebbe cadere,
se accolta, l'eccezione di incostituzionalità.
A contestare l'esattezza di tale interpretazione (ed a fare invece
ritenere che il legislatore abbia considerato tassative le ipotesi
indicate dall'art. 12 per le quali non si fa luogo a trascrizione), è
da osservare che il riferimento contenuto nell'art. 16 alle "cause" di
impedimento alla trascrizione non può intendersi, secondo ritenuto
dalla difesa, come se volesse riguardare i fattori determinanti i
"casi" previsti dal precedente art. 12, così da consentire di
comprendervi anche la semplice incapacità naturale, considerata quale
presupposto dell'interdizione. Basta osservare che mentre il rinvio
contenuto nell'art. 16, per la sua formulazione generica, dovrebbe
riguardare tutte le fattispecie prima enunciate, appare in realtà
applicabile solo alla terza, non già alle prime due che si limitano a
prevedere la esistenza di precedenti matrimoni "in qualunque forma
celebrati". Chiaro invece appare che la differenza di dizione fra i due
articoli corrisponde al diverso concetto voluto esprimere: il primo,
riferendosi al divieto della trascrizione, è elencativo delle ipotesi
in cui esso ricorre; il secondo, avendo riguardo alla impugnativa, fa
riferimento alle causae petendi su cui si rende possibile fondarla.
3. - La censura d'incostituzionalità dell'art. 16 appare fondata
se venga valutata nei termini in cui risulta prospettata dall'ordinanza
di rimessione, nel senso cioè che la questione sia da esaminare con
riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella
dell'opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale.
Non è dubitabile che l'art. 34 del Concordato fra lo Stato
italiano e la Santa Sede e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n.
847, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni
disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali
ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullità dei
matrimoni, abbia introdotto una differenziazione di trattamento
giuridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta
fra i due riti sia consentita solo ai cittadini legittimati dal diritto
canonico a procedere a matrimonio religioso. Tuttavia tale
discriminazione non configura una violazione del principio di
eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perché la
discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di
pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma
costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la
disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi
dei quali il Concordato è parte integrante.
È però da aggiungere che condizione necessaria per poter
affermare la validità della rilevata eccezione al principio di
eguaglianza deve considerarsi il possesso della piena capacità da
parte di chi procede alla scelta del rito. L'esame da compiere si
accentra pertanto nello stabilire i criteri in base ai quali siano da
valutare i requisiti di validità della scelta medesima: criteri che
non possono non desumersi, secondo i principi consacrati nell'art. 17
delle preleggi, dal diritto statale dell'aspirante alle nozze.
È canone indiscusso che l'assoggettamento di un cittadino ad un
ordinamento diverso, in virtù del rinvio a questo effettuato dalla
legge statale, deve essere contenuto negli stretti ed invalicabili
limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio. E poiché nel caso
presente l'elemento che funziona come criterio di collegamento pel
rinvio al diritto canonico, ai sensi dell'art. 5 legge n. 847 cui si
richiama l'art. 82 del codice civile, è l'atto della celebrazione del
matrimonio, appare chiaro che ogni altro atto diverso da questo
esorbita dall'ambito di applicazione del diritto canonico, ricadendo
nel diritto dello Stato.
Sicché, ove si riesca a dimostrare che una persona, nel momento
della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi
causa anche se transitoria, verrebbe a mancare il fondamento della
validità della scelta del matrimonio canonico da lei contratto, con le
necessarie conseguenze circa la trascrivibilità di questo.
4. - Le osservazioni che precedono condurrebbero a far ritenere
che, a stretto rigore, l'art. 16, come l'intera legge n. 847, essendo
indirizzato alla finalità specifica sua propria di regolare
esclusivamente gli effetti civili del matrimonio canonico, in
attuazione dell'art. 34 del Concordato, non ha affatto disciplinato,
né l'avrebbe potuto, le situazioni preesistenti al matrimonio stesso,
la cui regolamentazione sarebbe dovuta avvenire secondo i principi
generali dell'ordinamento statale. Tuttavia è da prendere atto che la
giurisprudenza dominante ed una parte della dottrina hanno interpretato
l'articolo in esame nel senso che esso precluda ogni indagine sulle
condizioni di capacità del nubente prima della celebrazione, ed è a
tale significato, assunto nella vivente realtà giuridica,
dall'articolo stesso, che occorre aver riguardo per la soluzione della
questione in esame.
L'argomento che si fa valere a fondamento della interpretazione
dominante, del quale si è fatta eco l'Avvocatura dello Stato, si fonda
sulla asserita impossibilità di attribuire autonomia alla scelta del
rito, in quanto tale momento non sarebbe isolabile da quello successivo
della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del
vincolo.
A tale argomentazione la replica è facile. Infatti è vero che a
volte l'atto di decisione a dar vita ad un negozio a preferenza di un
altro non assume rilievo esterno, risolvendosi nell'adesione prestata a
quello posto effettivamente in essere, e rimanendo perciò irrilevante
quanto si era svolto in precedenza, nel foro interno della coscienza,
allorché si dibatteva il dubbio circa la scelta da effettuare fra quel
negozio o un altro in alternativa al primo; tuttavia è anche vero che
nella specie l'atto di scelta del rito, mentre assume un'autonomia non
solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in
quanto si concreta in propri atti o comportamenti, viene a rivestire
anche uno specifico rilievo giuridico allorché come nella specie, i
requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono
regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da
quelli invocabili per la validità del negozio successivamente
stipulato.
Ne deriva che la norma impugnata - che non trova giustificazione
nell'art. 7 della Costituzione, giacché disciplina un atto di scelta
logicamente anteriore alla celebrazione del matrimonio concordatario -
è illegittima in base all'art. 3 della Costituzione in quanto consente
che la persona naturalmente incapace subisca le conseguenze di una
scelta non liberamente e coscientemente da lei adottata e sia
assoggettata ad una disciplina che, per le cose innanzi dette, trova
giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso
trascrivibile e matrimonio civile.
5. - Si conclude pertanto che, per effetto della dichiarazione di
incostituzionalità, i requisiti di capacità da richiedere per la
validità della scelta del rito sono da valutare alla stregua del
diritto dello Stato e che la prova eventualmente fornita
dell'incapacità di intendere o di volere di chi l'abbia effettuata non
può non rendere inoperante l'efficacia della stessa, e
conseguentemente giustificare l'impugnativa della trascrizione che
fosse stata disposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del
Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, relativamente al matrimonio,
nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può
essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non
anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è
determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato
di incapacità naturale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte