Sentenza n. 32/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2233, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio
1971 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Brunoro Cecilia e Frankel Guglielmo, iscritta al n. 278 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
da Cecilia Brunoro contro il dott. Guglielmo Frankel, il pretore di
Bologna, con ordinanza del 25 maggio 1971, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art.2233, comma primo, del codice civile, nella parte in cui la
norma dispone che, qualora non sia convenuto dalle parti e non possa
essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al
prestatore d'opera "è determinato dal giudice, sentito il parere
dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene". E
ciò per i seguenti motivi:
A) Premesso che il detto parere deve essere richiesto anche
nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui le tariffe professionali
esistono ma prevedono solo i minimi e quindi in base ad esse il
compenso non può essere determinato, il pretore ha ritenuto che il
parere (obbligatorio, anche se non vincolante) costituisca atto del
processo e che quindi nel relativo procedimento di formazione da parte
dell'ordine professionale, dovrebbe essere garantito il contraddittorio
delle parti.
Dato poi che, nella specie (trattandosi di compenso dovuto ad un
odontoiatra), non esistono norme che stabiliscono il procedimento che
deve seguire l'ordine dei medici per elaborare il parere, e comunque
non è previsto né possibile in pratica alcun contraddittorio in
particolare nei confronti del cliente del professionista, e che le cose
stanno in analoghi termini in ogni altra ipotesi in cui le norme
relative al funzionamento del singolo ordine o collegio non prevedano
alcuna forma di contraddittorio al fine della emissione del parere,
secondo il pretore di Bologna la norma denunciata sarebbe anzitutto in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
B) Un ulteriore vizio di legittimità costituzionale dell'articolo
2233, comma primo, esisterebbe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo il pretore di Bologna, il giudice chiamato a determinare il
compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, quando vi sia
il parere, non può giovarsi di un consulente tecnico d'ufficio, e da
ciò si deve dedurre che l'ordine professionale assume ex lege le
funzioni di consulente tecnico predeterminato ed infungibile. In tal
modo il giudice si vede sottratta parte della sua libertà di decisione
perché non può scegliere il consulente che ritiene preferibile né
avere adeguate spiegazioni. D'altra parte l'ordine professionale ed i
suoi organi hanno tra i loro compiti istituzionali quello di proteggere
gli interessi della categoria e quindi potrebbe dubitarsi circa
l'imparzialità dell'organo legittimato ad emettere il parere ed a
svolgere quindi funzioni di ausiliare di giustizia.
Si avrebbe, così, una disparità di trattamento tra coloro che
svolgono una professione soggetta ad una specifica disciplina e per la
quale esiste un ordine professionale pienamente riconosciuto come tale
dal legislatore, e coloro che, invece, svolgono una diversa professione
o attività per l'esercizio della quale non è costituito alcun ordine
professionale: nel primo caso il parere obbligatorio del consiglio
dell'ordine è di estrazione corporativa ed ha natura corporativa, e
nel secondo caso, invece, la valutazione delle prestazioni è fatta da
un consulente tecnico il quale può non appartenere alla stessa
categoria professionale dell'interessato e ad ogni modo non è di
estrazione corporativa né ha certo funzioni corporative.
E per tale trattamento che per certe categorie integra una
situazione di privilegio e nei confronti di altre si risolve in una
discriminazione, mancherebbe, infine, un criterio ragionevole che lo
giustifichi.
C) Nell'ordinanza di rimessione, si è osservato, ancora, che il
giudice, quando ritenga di discostarsi dal parere del consiglio
dell'ordine, deve indicare specificamente e dettagliatamente, a pena di
nullità per difetto di motivazione, le ragioni di tale diverso
convincimento; che in linea di fatto incontra in ciò difficoltà
perché, come si è detto, non può valersi di un normale consulente
tecnico d'ufficio ed i pareri di cui si tratta sono motivati in modo
estremamente sommario; e che in linea di principio rilevano a tal
riguardo le possibili differenti strutture delle tariffe professionali.
E si è dedotto che nella ipotesi in cui debba essere applicata una
tariffa professionale obbligatoria per legge che determini soltanto gli
importi minimi lasciando discrezionalmente liberi quelli massimi, il
giudice, poiché la determinazione dei valori di mercato delle
prestazioni per cui è contestazione, richiede delle valutazioni di
carattere tecnico, è di regola posto nell'impossibilità di
discostarsi dall'importo stabilito nel parere dell'ordine professionale
senza incorrere con ciò stesso in una nullità per difetto di
motivazione.
Di conseguenza viene ad aversi una soggezione del giudice al parere
dell'ordine professionale diversa e più ampia rispetto a quella
prevista dalla legge; ed in particolare, essendogli inibito qualsiasi
effettivo controllo di merito sul parere, il giudice, in realtà,
risulta ad esso vincolato, in contrasto con l'art. 101, comma secondo,
della Costituzione.
D) Infine, dato che il giudice non può acquisire elementi idonei a
determinare il valore delle prestazioni compiute dal professionista
anche in contrasto con la valutazione contenuta nel parere, tanto meno
lo possono fare le parti, le quali non possono chiedere l'ammissione di
consulenza tecnica d'ufficio né possono valersi di semplici mezzi di
prova (ed in particolare di prove testimoniali) in sé inidonei a
fornire una qualsiasi valutazione.
Le parti, pertanto, si troverebbero prive di ogni possibilità di
difesa sul punto dell'importo da riconoscersi al professionista per le
attività da lui compiute; e la norma che ciò consente,
contrasterebbe, quindi, con l'art. 24, comma secondo.
2. - Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle
parti private. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto a
questa Corte di volere dichiarare manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Bologna.
Secondo l'Avvocatura, in base alla giurisprudenza di questa Corte
per cui l'art. 24 della Costituzione postula esclusivamente un giudizio
vero e proprio e non si estende a considerare i momenti a quello
anteriori, non avrebbe ragione di essere il dubbio sulla legittimità
costituzionale, in riferimento a quella disposizione, della norma
denunciata per l'assenza di un contraddittorio nel procedimento di
formazione del parere reso dal consiglio professionale, posto che deve
negarsi natura giurisdizionale a quel procedimento.
Nonostante l'acquisizione al processo di codesto parere,
d'altronde, non sarebbe violato il diritto alla difesa in giudizio,
avendo la parte interessata tutte le possibilità di contrastare il
parere, senza alcuna preclusione e senza alcun limite. A1 giudice, poi,
per giurisprudenza costante, è riservato il più ampio controllo al
riguardo, per accertare se le prestazioni effettuate rientrino
nell'attività professionale, se esse siano state effettivamente
eseguite e se la liquidazione sia adeguata alla tariffa. Nella
fissazione del compenso riservata, sempre e solo, al giudice, in
particolare è a questo consentito, purché motivatamente, di
discostarsi e come mezzo al fine, non è affatto inibito di avvalersi
di una consulenza tecnica.
Sarebbe, poi, priva di consistenza la pretesa violazione dell'art.
3 della Costituzione. Tra i lavoratori autonomi in genere e gli
esercenti professioni intellettuali esiste in realtà una sostanziale
differenza di situazioni a cui la legge si adegua: solo i secondi e non
anche i primi, sono soggetti all'iscrizione in albi professionali ed
alla disciplina degli ordini di appartenenza, che hanno rilevanti
funzioni pubbliche. È vano quindi parlare di una irragionevole
discriminazione tra categorie di soggetti non eguali.
Infine sarebbe erronea l'ipotizzazione del contrasto con l'art.
101, comma secondo, della Costituzione, atteso che il parere
dell'ordine professionale non determina a carico del giudice vincoli
tali per cui questo possa dirsi assoggettato al parere. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e
101, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, nella
parte in cui dispone che, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, il compenso dovuto al
prestatore d'opera intellettuale è determinato dal giudice, sentito il
parere dell'ordine professionale competente.
2. - Nell'ordinanza, a sostegno della questione, si assume che il
parere del consiglio dell'ordine professionale costituisca un atto del
processo, che il giudice non possa farsi assistere da un consulente
tecnico ed ammettere mezzi di prova e che lo stesso giudice non sia in
grado di motivare il proprio provvedimento qualora intenda discostarsi
dal parere.
Tali premesse o considerazioni non sono accettabili.
C'è anzitutto da tener presente che il parere de quo è solo un
atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice
partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio
dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la
definizione di un punto in controversia, così non costituisce neppure
un atto preparatorio di un provvedimento giurisdizionale. Anche se la
richiesta di esso è obbligatoria, lo stesso non è vincolante; e non
rileva che esso in qualche modo possa concorrere alla formazione del
libero convincimento del giudice.
In secondo luogo, non apparendo giustificata la tesi del pretore di
Bologna che il consiglio dell'ordine professionale assuma ex lege le
funzioni di consulente tecnico predeterminato ed infungibile per tutte
le controversie attinenti all'onorario di un professionista iscritto
nell'albo dell'ordine stesso, ed in subordine anche ritenendola
ammissibile, va rilevato che il giudice ha sempre il potere di nominare
un consulente tecnico e di ammettere mezzi istruttori allo scopo di
acquisire elementi e valutazioni utili per la determinazione del
compenso spettante al professionista, di compiere cioè a codesto fine
date attività istruttorie (e così quelle che nel processo di merito,
in contrasto con il suo assunto, proprio quel giudice ha posto in
essere, tra l'altro, affidando al consulente tecnico il compito di dire
se l'importo richiesto fosse o meno adeguato alle complessive
prestazioni effettuate).
Non si può, infine, non constatare che, come riconosce lo stesso
pretore di Bologna in conformità alla costante giurisprudenza, al
giudice è dato di discostarsi dal parere. Egli ha solo l'obbligo di
motivare il proprio atto (obbligo, oltre tutto, discendente dall'art.
111, comma primo, della Costituzione) e può attendervi liberamente e
pienamente. Non trova alcun ostacolo né è impedito da alcuna
preclusione, per ciò che deve essere e sia acquisito agli atti il
detto parere: e neppure nella ipotesi (nella quale rientrerebbe il caso
di specie), che non manchino le tariffe professionali e quelle
esistenti prevedano solo i compensi minimi, perché egli ha sempre il
modo di rinvenire nella disciplina specifica della materia o nel
sistema norme o principi che gli consentano di decidere il caso
sottoposto al suo giudizio.
3. - Esaminati i vari profili di illegittimità costituzionale
della norma denunciata alla luce delle osservazioni che precedono, la
questione risulta non fondata.
Non appare violato l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Non rileva, infatti, l'assenza di contraddittorio davanti al consiglio
dell'ordine professionale, dato che il relativo procedimento è
puramente amministrativo e la garanzia costituzionale della difesa è
operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi
diritti e interessi legittimi. D'altra parte, siccome si è sopra
osservato, nel processo non sussistono, per l'ipotesi in esame,
ostacoli o impedimenti all'esercizio del diritto di difesa; ed in
particolare, e tra l'altro, agli interessati è consentito di instare
per la nomina di un consulente tecnico e di chiedere l'ammissione dei
mezzi istruttori conducenti.
Non ricorre neppure l'asserito contrasto con l'art. 101 della
Costituzione. Il giudice, nella fattispecie di cui al primo comma
dell'art. 2233 del codice civile, non viene a sottostare a limiti o
preclusioni, di portata speciale o eccezionale, nello svolgimento
dell'attività istruttoria, e non incontra ostacoli (che non siano
semplici e peraltro non rilevanti difficoltà in fatto) nella
formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti
provvedimenti. Ed è, costantemente. soggetto soltanto alla legge.
Ed infine non può dirsi che coloro che svolgono una professione
per la quale vige una specifica disciplina ed esiste un ordine
pienamente riconosciuto come tale dal legislatore, e coloro che,
invece, svolgono una diversa professione o attività, per l'esercizio
della quale non è costituito alcun ordine, si trovino in posizioni non
differenti e ciò nonostante, ed in maniera ingiustificata, siano
sottoposti ad un differente trattamento giuridico. Non ha rilievo il
fatto indicato nell'ordinanza che nella seconda ipotesi, qualora cioè
il giudice sia chiamato a determinare il compenso dovuto per l'opera
prestata, ad un lavoratore autonomo non libero professionista o ad un
lavoratore subordinato, l'assistenza di un tecnico è facoltativa e, se
disposta, viene effettuata "da un perito liberamente scelto dal giudice
senza alcun vincolo corporativo" ed eventualmente tra tecnici non
appartenenti alla stessa categoria professionale dell'interessato. E
ciò, perché nell'ipotesi opposta il parere del consiglio dell'ordine
non è vincolante e, nei termini sopra detti, non incide sull'attività
istruttoria e decisoria del giudice, di guisa che questo viene a
trovarsi sostanzialmente nella stessa situazione in cui versa qualora
nella seconda ipotesi non si faccia assistere da un consulente tecnico;
perché il giudice, acquisito agli atti il parere del consiglio
dell'ordine, può nominare, come si è sopra detto, un consulente
tecnico per farsi assistere per il compimento di singoli atti o per
tutto il procedimento, scegliendolo con ampia discrezionalità (sia
pure secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 61 del codice
di procedura civile); e perché, infine, il consiglio dell'ordine che
emette il parere opera in funzione di fini pubblici istituzionali che
trascendono quelli particolari e contingenti del professionista
interessato o superano gli interessi che non siano morali o oggettivi
della categoria, e il consulente tecnico nominato dal giudice, in ogni
caso, è un suo ausiliario, e le norme che ne disciplinano l'assunzione
dell'ufficio e che regolano l'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, assicurano una assistenza indipendente ed imparziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma
secondo, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte