Sentenza n. 32/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 228/1976
- art. 1-bislegge 363/1975
- art. 1d.l. 255/1975
- art. 1d.l. 236/1974
- art. 1legge 841/1973
- art. 1legge 833/1969
- art. 58Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 56legge 833/1969
- art. 1legge 1034/1970
- art. 1d.l. 426/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 26 novembre 1969, n. 833; dell'art. 56 d.l. 26 ottobre
1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034); dell'art. 1
della legge 4 agosto 1973, n. 495 (che converte il d.l. 24 luglio 1973,
n. 426); dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1
della legge 12 agosto 1974, n. 351 (che converte il d.l. 19 giugno
1974, n. 236); degli artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n.
363 (che converte il d.l. 25 giugno 1975, n. 255); dell'art. 1 del d.l.
13 maggio 1976, n. 228, nonché di tutte le norme disciplinanti la
proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione;
dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 maggio 1976 dal pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Fazio Paolina e Bini Silvio, iscritta
al n. 640 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di
Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra Vecchione
Ciro ed altra e D'Arco Speranza, iscritta al n. 515 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 244 del 5 settembre 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Giovanni Albisinni
e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile tra Paolina Fazio e Silvio
Bini - avente ad oggetto declaratoria di decadenza della proroga legale
di contratto di locazione, per dichiarata necessità della proprietaria
di disporre dell'appartamento ad uso di propria abitazione - l'adito
pretore di Livorno, in accoglimento di eccezione della attrice, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata e perciò ha
sollevato, con ordinanza del 18 maggio 1976, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, degli
artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha convertito
il d.l. 25 giugno 1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto
1974, n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236),
dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della
legge 4 agosto 1973, n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973,
n. 426), dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, dell'art.
56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e relativa legge di conversione
18 dicembre 1970, n. 1034, nonché di tutte le norme disciplinanti la
proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione.
Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la normativa impugnata
violi l'art. 42 della Costituzione, in quanto l'ulteriore proroga delle
locazioni di cui al citato d.l. n. 228 del 1976 avrebbe conferito al
regime di blocco quel carattere di "ordinarietà", da cui la stessa
Corte avrebbe fatto intendere (nella precedente pronunzia n. 3 del 15
gennaio 1976) poter discendere uno svuotamento di contenuto del diritto
di proprietà; ed inoltre contrasti con l'art. 3 della Costituzione,
dacché la predetta disciplina, considerando le sole condizioni
economiche del conduttore e mostrandosi invece "indifferente verso i
proprietari di modestissimo reddito", non sarebbe rispondente ai
principi di eguaglianza e giustizia sociale enucleabili dal richiamato
precetto costituzionale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo preliminarmente il difetto di rilevanza delle
questioni di costituzionalità sollevate, poiché il pretore avrebbe
omesso di delibare l'eventuale esistenza della situazione di necessità
della locatrice che, nella specie, avrebbe reso inoperanti le norme
sulla proroga legale delle locazioni, della cui legittimità si
discute.
Nel merito ha concluso sostenendo, comunque, la piena legittimità
della normativa impugnata.
2. - In altro procedimento civile, vertente tra Ciro Vecchione e
Speranza D'Arco, il giudice conciliatore di Castellammare di Stabia,
con ordinanza del 19 maggio 1979, ha sollevato a sua volta questione di
legittimità, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, dell'art.
58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in questo caso sotto il
profilo che l'ennesima proroga delle locazioni, stabilita dalla norma
impugnata, sovrapponendosi a quelle che per trenta anni già erano
state imposte, conferirebbe "carattere di ordinarietà" al regime di
blocco, con la conseguenza di una definitiva compressione delle
facoltà di godimento del diritto di proprietà sull'immobile.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che ha escluso la fondatezza della questione:
poiché il legislatore del 1978 avrebbe disciplinato "in via
transitoria ed in un arco di tempo sufficientemente breve i contratti
soggetti a proroga, che andranno ad equipararsi a quelli non soggetti a
proroga con l'eliminazione integrale del regime di blocco, il quale non
certo in tal modo avrebbe acquisito carattere di ordinarietà". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del pretore di Livorno in epigrafe indicata,
la Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, e di tutta la normativa
vigente in tema di proroga delle locazioni degli immobili urbani
adibiti a civile abitazione: in relazione all'art. 3 della
Costituzione, per il dubbio che la predetta normativa, dando rilievo
alle sole condizioni economiche del conduttore e mostrandosi invece
indifferente verso i proprietari di modestissimo reddito, contraddica
il principio di eguaglianza e le esigenze di giustizia sociale ad esso
connesse; ed in relazione all'art. 42 della Costituzione, sotto il
profilo che l'ulteriore proroga di cui al citato d.l. n. 228 del 1976
avrebbe acquisito al regime di blocco un carattere di ordinarietà
implicante una compressione definitiva delle facoltà di godimento del
proprietario locatore.
In riferimento sempre all'art. 42 della Costituzione e sotto
analogo profilo argomentativo viene denunziato anche l'art. 58 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'ordinanza del giudice conciliatore
di Castellammare, di cui pure in epigrafe.
2. - Attesi i detti profili di connessione fra le questioni
sollevate, i giudizi relativi si riuniscono per la decisione con unica
sentenza.
3. - È preliminare, con riferimento alle questioni sollevate dal
pretore di Livorno, l'esame dell'eccezione di difetto di rilevanza
formulata dall'Avvocatura di Stato, in relazione all'omessa
delibazione, da parte del giudice a quo, della eventuale esistenza
della situazione di necessità della locatrice (di ottenere l'immobile
per destinarlo ad abitazione propria), che avrebbe reso inoperanti le
norme sulla proroga legale della locazione, della cui legittimità si
discute.
L'eccezione è priva di consistenza.
Contrariamente all'assunto dell'Avvocatura, la decisione sulla
costituzionalità delle norme denunziate è infatti rilevante nel
giudizio tra le parti proprio in quanto suscettibile in tesi di
determinarne la soluzione indipendentemente dalla sussistenza della
predetta situazione di necessità della locatrice, esonerando quindi
dalla relativa indagine istruttoria.
Piuttosto, sotto diverso profilo, appare irrilevante la sola
questione sub art. 3 della Costituzione, quale sopra enunciata, non
essendo stato fatto nel giudizio a quo riferimento alcuno alle
condizioni economiche della locatrice.
4. - Con riguardo all'art. 1 del d.l. 1976 n. 228, ed alle
precedenti disposizioni di proroga, residua pertanto l'esame del solo
profilo di contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Come in narrativa detto, il giudice a quo, nel motivare al riguardo
l'ipotesi di incostituzionalità, trae spunto dalla precedente
pronunzia di questa Corte n. 3 del 1976, in cui la legittimità della
normativa di blocco dei canoni è stata ritenuta (solo) in ragione dei
riconosciuti caratteri di straordinarietà e temporaneità della
disciplina - che "giustificano un intervento per fini sociali in favore
delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed
irreversibile compressione delle facoltà di godimento del
proprietario" - e con l'avvertimento che l'ulteriore procrastinarsi di
tali normative avrebbe potuto, però, "conferire in linea di fatto al
regime vincolistico un carattere di ordinarietà ed indurre quindi la
Corte a riformulare sotto tale diverso presupposto il giudizio di
legittimità".
Ora appunto tale ultima evenienza, secondo il pretore, si sarebbe
verificata con la sovrapposizione alla disciplina precedente,
dell'ulteriore proroga di cui al menzionato d.l. 228 del 1976.
Da ciò l'acquisizione, all'intera normativa di blocco, di quel
carattere di "ordinarietà" cui - come detto - si correlerebbe la
violazione del diritto costituzionale di proprietà.
5. - La questione non è fondata.
Il denunziato decreto legislativo 13 maggio 1976, n. 228, di pochi
mesi posteriore alla richiamata sentenza della Corte n. 3 del 15
gennaio 1976, non poteva infatti, in così breve lasso di tempo,
attuare esso quell'"organica disciplina di tutta la complessa materia
delle locazioni di immobili urbani" che, ancora con successiva
pronunzia n. 225 del 18 dicembre 1976, la Corte additava come traguardo
al legislatore, al fine di una equa conciliazione dei contrapposti
interessi dei conduttori e dei locatori mediante soluzioni aventi
carattere di ordinarietà e definitività.
E pertanto, in vista di tale organica disciplina, che di fatto è
stata poi instaurata con la legge 27 luglio 1978 n. 392 (a conclusione
di un lungo iter parlamentare iniziato già nel gennaio 1977), anche il
provvedimento legislativo impugnato si giustifica in una prospettiva
interlocutoria di eccezionalità e temporaneità, che consente di
escluderne il contrasto con il precetto costituzionale dell'art. 42.
6. - Del pari destituita di fondamento è anche l'altra questione
di costituzionalità, che investe l'art. 58 della legge 1978 n. 392 in
riferimento sempre all'art. 42 della Costituzione.
Detta norma - nel contesto della citata legge n. 392, che ha
stabilito un periodo di durata minima (di 4 anni) per i nuovi contratti
di locazione di immobili per uso di abitazione (art. 1) e fissato i
criteri per la determinazione di un "canone equo" da corrispondersi dal
conduttore (art. 12 ss.) - prevede, in particolare "per i contratti in
corso soggetti a proroga seconda la legislazione vigente", che essi "si
considerano prorogati ed hanno la durata prevista dall'art. 1 con le
seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979 per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 10 luglio 1979, per i
contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal
1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963".
Ora, secondo il giudice conciliatore di Castellammare di Stabia,
questa "ennesima lunga proroga", saldandosi a quelle che per trent'anni
già erano state imposte, avrebbe in realtà trasformato un regime nato
come eccezionale e transitorio in una disciplina anche de iure
permanente, che in quanto tale avrebbe inciso sul reddito di proprietà
del locatore svuotandolo di effettivo contenuto.
Il rilievo non può però condividersi.
La disposizione dell'art. 58 della legge 392 del 1978 non contiene,
infatti, una mera proroga fine a sé stessa, rispetto a cui possa
ipotizzarsi un pericolo di consolidamento della disciplina
vincolistica. Per contro, essa - come è reso evidente dalla sua ratio,
dalla stessa formulazione e dalla collocazione sistematica tra le norme
transitorie - risponde all'esigenza di attuare un regime di saldatura,
una sorta, cioè, di ponte tra i contratti di nuova stipulazione, cui
si applica direttamente l'instaurata disciplina c.d. dell'equo canone,
e le locazioni "in corso" già prorogate. Rispetto alle quali ultime
non irrazionalmente il legislatore ha differito nel tempo e reso
graduale l'applicazione della nuova normativa. E ciò per evitare
conseguenze traumatiche sul piano sociale ed anche economico, quali
avrebbero potuto conseguire ad una immediata e generalizzata
eliminazione del precedente regime di blocco.
In tale contesto, la stessa durata o scadenza a scaglioni dei
contratti, come sopra precisata, conferma lo scopo di non far maturare
o coincidere alla stessa data e nello stesso periodo la cessazione di
un gran numero di rapporti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, degli artt. 1 e 1 bis
della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno
1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351 (che ha
convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236), dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495
(che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973, n. 426), dell'art. 1 legge
26 novembre 1969, n. 833, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n.
745, e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché
di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili
urbani adibiti ad abitazione, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata con ordinanza 18 maggio 1976 del pretore di
Livorno; dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della normativa predetta, in riferimento all'art. 42
della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del pretore di Livorno
citata;
dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in riferimento all'art.
42 della Costituzione, sollevata con ordinanza 19 maggio 1979 del
giudice conciliatore di Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte