Sentenza n. 32/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio
1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie
esercitate in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il
7 ottobre 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Leonforte Paolo ed altri e la S.p.a. Ferrovie Nord Milano, iscritta
al n. 635 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.
Visti l'atto di costituzione della S.p.a. Ferrovie Nord Milano e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avvocato Giuseppe Catalano per la S.p.a. Ferrovie Nord
Milano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso ex art. 414 c.p.c.
da tale Leonforte Paolo ed altre 22 persone, che rivendicavano, in via
principale, il riconoscimento dello status e del trattamento di
lavoratori subordinati di ruolo della S.p.a. Ferrovie Nord Milano - in
luogo di quelli di assuntori titolari o aggiunti - e, in via
secondaria, lo stesso trattamento dei dipendenti di ruolo, il pretore
di Milano in funzione di giudice del lavoro sollevava, con ordinanza
emessa il 7 ottobre 1975 (Reg. ord. n. 635/1975, pubblicata nella G.U.
n. 65 del 10 marzo 1976) questione di legittimità costituzionale della
legge 3 febbraio 1965, n. 14, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 35, primo comma, della Costituzione.
2. - La questione viene riproposta, benché questa Corte, con la
sentenza n. 51 del 1967, abbia già riconosciuto la legittimità della
legge n. 14 del 1965. Ma il pretore di Milano ha ritenuto che la
questione non è manifestamente infondata, se esaminata sotto nuovo e
diverso profilo. All'uopo: premette il principio che bisogna aver
riguardo al reale contenuto del rapporto e non al suo nomen juris;
ricerca poi minuziosamente nella legge e registra tutte le prestazioni
che hanno evidente carattere di lavoro subordinato; infine,
estrapolando dalla suddetta sentenza una frase - quella in cui è
ribadita la legittimità della disciplina, in quanto non tolga ad
assuntori e coadiutori alcuno dei diritti costituzionalmente connessi
agli oneri tipici del lavoro subordinato -, ed affermando di
riscontrare in essa uno "spiraglio interpretativo", ne deduce che, in
conseguenza della "artificiosa tipizzazione legislativa", operata dal
legislatore mediante la qualificazione del rapporto di assuntoria come
lavoro autonomo, anziché subordinato, il lavoratore-assuntore, oltre
che subire un trattamento inferiore a quello dei dipendenti di ruolo,
verrebbe privato di quei diritti, che "costituiscono espressione
dell'autonomia collettiva". Sarebbe appunto questo - cioè la
privazione della tutela sindacale e dell'esercizio del diritto di
sciopero - il nuovo e diverso profilo.
3. - Si è costituita la convenuta S.p.a. Ferrovie Nord Milano ed
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa della convenuta ha preliminarmente eccepito la
inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione,
adducendone subordinatamente la infondatezza.
Sotto il primo profilo, ha rilevato nell'atto di costituzione in
giudizio - e ribadito nella successiva memoria - che in effetti il
giudizio promosso dagli attori concerneva la legittimità di una serie
di provvedimenti amministrativi (in ordine ai quali il giudice
ordinario difetta di giurisdizione); che i ricorrenti, se
"sostanzialmente agenti di ruolo", avrebbero dovuto anzitutto proporre
ricorsi gerarchici (senza e prima di che l'azione dinanzi all'autorità
giudiziaria è improponibile); che la questione è comunque
irrilevante, sia perché è stato omesso il preventivo esame delle due
sopra riassunte eccezioni pregiudiziali, sia ancora perché è stato
proposto un profilo di illegittimità che non ha relazione con
l'oggetto della controversia. Nel merito, poi, si osserva che nella
legge impugnata non esistono norme che privino assuntori e coadiutori
degli strumenti di autotutela collettiva. Al contrario, per quanto
riguarda l'intervento del sindacato, esso è espressamente previsto
negli artt. 4 e 7 della legge denunziata; per quanto riguarda lo
sciopero, a parte la considerazione che allo stato nel nostro
ordinamento non esiste altra norma che l'art. 40 Cost., è storicamente
notorio che gli assuntori, non solo della S.p.a. Ferrovie Nord Milano,
esercitano senza contestazioni il relativo diritto.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del
Consiglio, ha chiesto declaratoria, di infondatezza, rilevando che la
tesi del giudice a quo trova smentita nella realtà. Relativamente alla
rappresentanza sindacale, infatti, risultano inseriti nell'ultimo patto
sulle competenze accessorie del personale di ruolo taluni miglioramenti
retributivi anche per gli assuntori, mentre sul piano nazionale gli
interessi di questi hanno trovato tutela nell'accordo
autoferrotramvieri del 22 giugno 1973, e precisamente nella apposita
clausola (art. 4) che garantisce l'utilizza degli assuntori entro i
limiti della legge n. 14 del 1965. Relativamente al diritto di
sciopero, gli assuntori in genere, compresi quelli delle Ferrovie Nord
Milano, non hanno mancato di esercitarlo a sostegno delle proprie
rivendicazioni, sia di carattere economico, che normativo.
Alla pubblica udienza, entrambe le difese hanno insistito nelle
già esposte considerazioni e conclusioni. Considerato in diritto :
La questione è inammissibile.
Con sentenza n. 51 del 1967, questa Corte ha già avuto occasione
di esaminare e risolvere la medesima questione. Anche allora: era
stata denunziata l'illegittimità della medesima legge nella sua
interezza; il riferimento risultava fatto all'art. 35, primo comma
(oltre che agli artt. 36, 38 e 41, secondo comma) Cost.; la censura di
fondo consisteva sempre nel rilievo che, pur rivelando talune
prestazioni degli assuntori e dei loro coadiutori la caratteristica del
lavoro subordinato, la legge impugnata qualificherebbe il rapporto come
lavoro autonomo, e conseguentemente veniva a privare gli assuntori di
stazioni e di passaggi a livello di alcuni dei diritti
costituzionalmente garantiti ai lavoratori subordinati. La Corte
dichiarando non fondata la questione, in quanto le disposizioni della
legge impugnata non hanno un contenuto che offenda principi o norme
costituzionali, osservò che non era necessario esaminare il problema
della natura del rapporto, quale disciplinato dal legislatore e statuì
che può configurarsi violazione di norme costituzionali solo nel caso
di "una disciplina talmente ibrida che, mentre al lavoratore si
impongono prestazioni d'un certo tipo, gli si neghino i vantaggi ad
esso collegati".
Nonostante la chiarezza della sopra richiamata pronuncia, il
pretore di Milano ha nuovamente sollevato la medesima questione nel
corso di un giudizio, il cui oggetto è pur sempre il riconoscimento ai
ricorrenti dello stato giuridico di lavoratori subordinati di ruolo e
del relativo trattamento economico. Senonché, dopo aver affermato
testualmente, in apertura - e, quindi, ad impostazione - della sua
ordinanza di rinvio di avere "già avuto occasione di aderire" a
quell'indirizzo giurisprudenziale che "ha riscontrato nel rapporto di
assuntoria, così come disciplinato dalla legge menzionata, tutti gli
elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato", esprime
egualmente il dubbio che ai lavoratori previsti dalla legge impugnata
sia precluso l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 39 e 40 Cost.
Altrettanto testualmente, nella parte finale della stessa ordinanza
egli asserisce "la pregiudizialità assoluta" di questo nuovo profilo,
senza offrirne alcuna dimostrazione, per cui risulta immotivata
l'affermazione che il giudizio de quo non possa essere definito
indipendentemente dalla soluzione della dedotta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 3 febbraio 1965, n. 14, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal
pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte