Sentenza n. 32/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.P.R. 420/1974
- art. 29d.P.R. 420/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 29,
sesto comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ("Norme sullo stato
giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche"), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1977 dal TAR per la Lombardia sui
ricorsi riuniti proposti da Angella Alberto ed altri contro Ministero
della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 247 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 22 marzo 1979 dal TAR per la Lombardia sul
ricorso proposto da Lissoni Albino ed altri contro Provveditorato agli
Studi di Milano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1 - Con ricorsi del 1976 numerosi aiutanti tecnici del settimo
Istituto tecnico industriale statale di Milano, premesso che all'atto
del loro passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva
(disposto dall'amministrazione ai sensi degli artt. 2, terzo comma, e
29, secondo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420) avevano subito
una riduzione dello stipendio, che da quello corrispondente al
parametro 143 era sceso a quello corrispondente al parametro 140,
chiedevano al TAR della Lombardia che venisse accertato il loro diritto
a mantenere il trattamento economico originario, ai sensi dell'art. 14,
ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 24 del
d.P.R. n. 420 del 1974. Il tribunale adito, con ordinanza del 12
ottobre 1977 (r.o. n. 247/78), rileva, innanzitutto, che per la
valutazione, ai fini del trattamento economico del servizio nella nuova
carriera, del servizio già prestato prima dell'inquadramento in
quest'ultima, provvede (con disposizione generale applicabile anche al
personale non di ruolo, come ritenuto dallo stesso Ministero della
Pubblica Istruzione con circolare n. 19 del 29 gennaio 1975 e
successivo telegramma del 17 febbraio 1975) l'art. 29, sesto comma, del
citato d.P.R. n. 420 del 1974: questa norma attribuisce a tutto il
personale di cui trattasi un numero di aumenti stipendiali del 2,50 per
cento strettamente corrispondente ai bienni di servizio prestati prima
dell'inquadramento. Tale limitata valutazione del servizio svolto prima
del passaggio di carriera non è stata, però, sufficiente a garantire
ai ricorrenti la conservazione del trattamento economico precedente.
A tal fine non può sopperire, ad avviso del giudice rimettente,
l'art. 24 del d.P.R. n. 420/74 - che garantisce la conservazione del
trattamento economico in caso di passaggio da una carriera ad un'altra
- essendo detta norma applicabile, secondo la sua tassativa
formulazione, al solo personale di ruolo. Ciò, d'altra parte, è
conforme al generale principio contenuto nell'art. 202 del d.P.R. n. 3
del 1957 - ritenuto dalla giurisprudenza applicabile ai soli dipendenti
statali di ruolo - e, inoltre, il divieto della reformatio in peius del
trattamento economico ha efficacia soltanto per i provvedimenti
amministrativi e non nei confronti di atti che, come nella specie,
hanno forza e valore di legge.
Neanche, prosegue il giudice a quo, può accogliersi la tesi che
considera l'art. 14, terzo comma, della legge n. 477 del 1973 (secondo
il quale "lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad
altra carriera della stessa amministrazione, non potrà essere
inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del
passaggio") norma con efficacia immediatamente precettiva e non già
contenente una mera direttiva per l'esercizio della funzione
legislativa delegata: a quest'ultima conclusione condurrebbero,
infatti, sia la dizione testuale della norma, che sembra voler
esprimere appunto un comando o una direttiva al legislatore delegato,
sia l'assenza di qualsiasi specificazione circa il concreto meccanismo
tramite il quale possa essere assicurato il fine della norma, assenza
che rende la disposizione in esame insuscettibile di immediata ed
inequivoca applicazione.
In conclusione, secondo il Tribunale rimettente, deve ritenersi che
il Governo, nell'esercizio delle sue funzioni di legislatore delegato,
non abbia esattamente rispettato i criteri contenuti nella norma
delegante. Viene, quindi, sollevata d'ufficio la questione di
costituzionalità, per violazione dell'art. 76 Cost., degli artt. 24 e
29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, in relazione
all'art. 14, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella
parte in cui, contrariamente al principio direttivo, concernente il
generale ambito soggettivo di efficacia desumibile da quest'ultima
disposizione, "limitano ai dipendenti di ruolo la conservazione dello
stipendio in caso di passaggio ad altra carriera della stessa
amministrazione".
Non può, infatti, dubitarsi, afferma il giudice a quo, che l'art.
14, terzo comma, cit. si riferisca - attesa la genericità delle
espressioni "personale" e "carriera" da esso usate - a tutti i
dipendenti della scuola, siano essi di ruolo o no, Così come altre
disposizioni contenute nella legge di delega (ad es. l'art. 10, secondo
comma); inoltre, va rilevato che la formulazione di disposizioni
applicabili soltanto all'una o all'altra categoria di personale è
sempre stata dal legislatore accompagnata dalla dizione "di ruolo" o
"non di ruolo".
Gli artt. 24 e 29, sesto comma, citati violerebbero, inoltre, anche
l'art. 36, primo comma, Cost., in quanto consentono che a seguito del
passaggio ope legis di carriera, avvenuto senza alcun mutamento della
quantità e qualità del lavoro prestato, i dipendenti interessati
possano vedersi, benché temporaneamente, ridotto lo stipendio.
1.2 - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, interviene nel presente
giudizio e conclude per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura, in particolare, contesta la tesi del giudice a quo,
secondo cui l'art. 14 della legge n. 477/73 si riferirebbe sia al
personale di ruolo sia a quello non di ruolo.
Tale interpretazione condurrebbe, in realtà, ad avviso
dell'Avvocatura, all'individuazione di un comando di dubbia
costituzionalità, in quanto la norma, Così interpretata, creerebbe
una posizione di ingiustificato privilegio per il personale della
scuola rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato, ai
quali si applica l'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 - modificato
dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 - che
ha un ambito soggettivo limitato al personale di ruolo, come lo stesso
Tribunale rimettente ha ricordato. Pertanto, è da accogliere, secondo
il noto canone di ermeneutica, l'interpretazione che salva la norma dal
vizio di costituzionalità e la uniforma ai criteri vigenti per il
restante personale statale. Così chiarita l'effettiva portata
dell'art. 14 in questione, cade, per l'Avvocatura, la denunciata
violazione dell'art. 76 Cost..
Quanto alla censura che fa riferimento all'art. 36, primo comma,
della Costituzione, osserva l'Avvocatura che tale precetto
costituzionale "non intende certo inibire al legislatore ordinario la
possibilità di procedere nel tempo a nuove valutazioni della qualità
di un dato tipo di lavoro e di modificare il suo regime retributivo".
D'altronde, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, una
differenza di appena tre punti parametrali non pare per sé
obiettivamente idonea a provocare le sproporzioni o insufficienze di
retribuzione di cui al citato principio costituzionale, là dove prima
vi era proporzione e sufficienza.
2.1 - Nel corso di un analogo procedimento promosso da vari
aiutanti tecnici dell'Istituto tecnico industriale statale di Sesto San
Giovanni, il TAR della Lombardia, con ordinanza del 22 marzo 1979 (r.o.
n. 596/79), solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale
degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. n. 420/74, in riferimento
Richiamata la precedente ordinanza per quanto riguarda la
denunciata violazione dell'art. 76, il giudice a quo soggiunge, quanto
al contrasto con l'art. 3, che nessuna valida giustificazione sussiste
nel garantire la conservazione dell'antico trattamento economico al
solo personale di ruolo, in violazione del principio di eguaglianza; e,
quanto al richiamo all'art. 97 Cost., che la denunciata discriminazione
pare in contrasto, in assenza di qualunque elemento che la giustifichi,
con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione
amministrativa.
2.2 - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche
nel presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver ripetuto argomentazioni identiche a quelle svolte nel
giudizio introdotto con l'ordinanza n. 247/78 circa il presunto
contrasto della normativa censurata con l'art. 76 Cost., l'Avvocatura
osserva, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che non si
può non rilevare la differenza strutturale dei due rapporti di
impiego, quello di ruolo e quello non di ruolo: solo il primo, per il
suo organico inserimento nell'organizzazione permanente
dell'amministrazione, possiede caratteri di stabilità tali da
giustificare sicurezza di aspettative nello svolgimento della carriera
(intesa questa latamente come sviluppo del trattamento economico) e
garanzia di conservazione del trattamento economico acquisito.
Viceversa, il personale non di ruolo, come non può pretendere la
conservazione del posto di lavoro, Così non può porsi aspettative di
conservazione del trattamento economico.
Circa, infine, la dedotta violazione dell'art. 97 Cost., si osserva
da parte dell'Avvocatura che l'indicata diversità di disciplina, lungi
dal costituire ingiustificato posizioni di vantaggio, risponde
all'esigenza logica di caratterizzazione del sistema, al fine
dell'assicurazione di quel buon andamento della P.A., il cui
apprezzamento è rimesso al legislatore ordinario. Considerato in diritto :
1. - Il TAR della Lombardia censura, in relazione agli artt. 36,
primo comma, e 76 Cost., gli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 420 ("Norme sullo stato giuridico del personale non
insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche"). Le disposizioni denunziate si occupano dell'anzidetto
personale, con riguardo, rispettivamente, all'attribuzione di stipendio
nei casi di passaggio da un ruolo all'altro di diversa carriera, e
all'inquadramento nella carriera esecutiva. Per quel che interessa il
presente giudizio, occorre anzitutto ricordare il disposto dell'art.
24. Al personale non insegnante - provvisto, nel caso del passaggio ad
altro ruolo, di stipendio superiore a quello iniziale - "sono
attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per
assicurare uno stipendio eguale o immediatamente superiore a quello
già in godimento". Il sesto comma dell'art. 29 prevede, dal canto suo,
che la determinazione del trattamento economico spettante al personale
inquadrato (nella carriera esecutiva) avvenga sulla base
dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Ora, nella specie sottoposta all'esame del TAR della Lombardia, si
tratta di aiutanti tecnici di un Istituto tecnico industriale, i quali
lamentano di aver subito una riduzione dello stipendio (che prima
corrispondeva al parametro 143, ed in seguito al loro passaggio dalla
carriera ausiliaria a quella esecutiva è sceso all'importo
corrispondente al parametro 140), per chiedere al giudice rimettente di
accertare il loro diritto a mantenere il trattamento economico
originario, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 30 luglio
1973, n. 477, nonché dell'art. 24 del d.P.R. n. 420 del 1974.
La prima delle disposizioni invocate dai ricorrenti nella causa di
merito si trova in una legge di delega ("Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna"); essa
stabilisce che lo stipendio mensile del personale della scuola, passato
ad altra carriera della stessa amministrazione, non può essere
inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del
passaggio. Il giudice a quo ritiene che la norma testé ricordata
riguardi, per il suo tenore letterale, anche il personale non di ruolo,
epperò non possa ricevere applicazione nel caso di specie, in quanto
configura semplici direttive per l'esercizio della funzione delegata,
mentre la disposizione risultante dal successivo esercizio della
delega, ed introdotta nel citato art. 24 del d.P.R. n. 420 del 1974,
andrebbe intesa nel senso che il mantenimento del progresso trattamento
economico è garantito - in mancanza di un'espressa previsione in senso
opposto - al solo personale di ruolo. A tale risultato, ritiene il
giudice a quo, si giunge, a tacer d'altro, per via del generale
principio, secondo cui il divieto della reformatio in peius, in punto
di retribuzione, opera nei confronti di provvedimenti amministrativi e
non anche di un atto che, come il decreto delegato, abbia forza e
valore di legge.
Posto ciò, la normativa denunziata risulterebbe lesiva sia
dell'art. 76 Cost., deducendo il TAR la violazione di criteri che esso
assume stabiliti nella legge di delega, sia dell'art. 36, primo comma,
Cost., in quanto la contestata riduzione di stipendio sarebbe
intervenuta senza alcun mutamento nella qualità, o quantità, del
lavoro prestato.
2. - Identica questione è sollevata dal TAR della Lombardia con
altra ordinanza (r.o. n. 596/79), in cui gli artt. 24 e 29, sesto
comma, del d.P.R. n. 420 del 1974 sono denunziati in riferimento agli
artt. 76, 3 e 97 Cost.. Il richiamo di questi due ultimi parametri è
motivato con la considerazione che l'aver mantenuto il trattamento
economico in godimento al solo personale di ruolo implicherebbe, nei
riguardi del personale non di ruolo, ricorrente avanti al giudice a
quo, una discriminazione priva di razionale supporto e pertanto lesiva
Così del principio di eguaglianza, come del principio di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione.
3. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono, data
la sostanziale identità della questione, essere riuniti e
congiuntamente decisi.
4. - La questione non è fondata. Va, infatti, in primo luogo
esclusa la dedotta violazione dell'art. 76 Cost..
La disposizione della legge di delega invocata dal giudice a quo si
riferisce - alla stregua della giurisprudenza amministrativa e dei
principi sanciti nella legislazione sul pubblico impiego, dai quali il
legislatore delegante non ha inteso discostarsi - necessariamente al
personale di ruolo: che è il solo, quindi, a fruire del diritto ad
uno stipendio comunque non inferiore a quello già in godimento, quando
passa ad altra carriera. Altrettanto non può dirsi dei ricorrenti nel
giudizio di merito. Come si è premesso, si tratta di personale
inquadrato nella carriera esecutiva, ex art. 29, secondo comma, del
d.P.R. n. 420/74. Ciò significa che esso gode del trattamento
economico corrispondente a quello previsto per l'anzidetta carriera.
Resta fermo, però, che la permanenza in servizio del personale in
parola, nella nuova posizione, discende, come risulta dall'art. 36
dello stesso d.P.R. n. 420/74, dalla conservazione dell'incarico a
tempo indeterminato, che si configura ben diversamente dall'ingresso
nel ruolo. Se Così è, il legislatore delegato non ha, nel produrre la
norma oggetto del presente giudizio, superato alcun limite, posto
all'esercizio della sua potestà. Il divieto della reformatio in
peius, per quel che qui interessa, non era stato inserito nella legge
di delega, né può dunque ritenersi violato dalla conseguente
normativa delegata, sulla quale gravano le censure del TAR.
Basta poi riflettere come il detto divieto si giustifichi in base
alla stabilità - e più in generale alla situazione in cui, nel
sistema del pubblico impiego, versa il personale di ruolo - perché
risulti l'infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli
altri precetti costituzionali. Il personale non di ruolo non sta, né
può presumersi collocato, sullo stesso piano di quello che nel ruolo
viene invece, a tutti gli effetti, stabilmente inserito: e questo
rilievo fuga il sospetto della prospettata offesa al principio di
eguaglianza. Lo stesso risultato s'impone con riguardo all'asserita
violazione dell'art. 97 Cost., del resto dedotta dal giudice a quo come
semplice corollario dell'assunto che la denunciata disparità nel
trattamento economico sia irrazionale. La disciplina in esame è per
vero giustificata, si è appena visto, dai criteri secondo i quali il
legislatore distingue il personale di ruolo e quello non di ruolo. Non
si può quindi ritenere che essa vulneri l'imparzialità e il buon
andamento della pubblica amministrazione.
Né sussiste, infine, alcuna lesione dell'art. 36, primo comma,
Cost.. Il precetto costituzionale in questione garantisce al lavoratore
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro: ma con questo esso non preclude al legislatore ordinario di
procedere nel tempo a nuove valutazioni della qualità di un dato tipo
di lavoro, e di modificare in conseguenza il regime retributivo.
D'altra parte, come osserva l'Avvocatura dello Stato, lo scarto
parametrale di tre punti, di cui si dolgono i ricorrenti nel giudizio
principale, non è di per sé obiettivamente idoneo a provocare
sproporzione o altrimenti inadeguatezza del trattamento retributivo
rispetto al lavoro prestato, laddove i mezzi di sussistenza erano prima
sufficienti e adeguati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420
("Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche") sollevata,
in riferimento agli artt. 76, 3, 36, primo comma, e 97 Cost., dal TAR
della Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte