Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30legge 157/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3,

primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani nel

procedimento penale a carico di Guarino Antonio, iscritta al n. 475

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Guarino

Antonio, imputato del reato di cui all'art. 31, lettera e), della

legge 22 dicembre 1977, n. 968, il giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Trani, con ordinanza del 31 gennaio

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della

Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3,

primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio);

che il giudice remittente, chiamato a decidere sulla richiesta di

archiviazione - formulata dal pubblico ministero - perché il fatto

non costituisce più reato dopo l'entrata in vigore della norma

impugnata, osserva che tale norma, impedendo l'applicazione degli

artt. 624, 625 e 626 del codice penale a fattispecie quali quelle

oggetto del giudizio a quo, appare in contrasto con le esigenze di

protezione della fauna che sono alla base della stessa legge n. 157

del 1992;

che, inoltre, nell'ordinanza si afferma che la norma impugnata ha

realizzato una immotivata disparità di trattamento a favore dei

cacciatori, dal momento che in ipotesi analoghe a quelle contestate

all'imputato, relative a condotte di coloro che si appropriano di

beni di natura non faunistica appartenenti al patrimonio

indisponibile dello Stato, restano applicabili le disposizioni penali

di cui agli artt. 624 e seguenti del codice penale, e che tale

disparità risulta ancor più immotivata se letta alla luce dell'art.

9 della Costituzione, dal momento che la norma costituzionale tutela

non solo la mera bellezza estetica del paesaggio, bensì l'ambiente

naturale in senso lato, comprensivo delle specie animali che

rischiano l'estinzione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile e infondata.

Considerato che la Corte ha già dichiarato manifestamente

inammissibile una identica questione di legittimità costituzionale,

dal momento che sono precluse al giudice costituzionale decisioni,

come quella richiesta dal giudice a quo nel presente giudizio, dalle

quali derivi la creazione di una nuova fattispecie penale,

esclusivamente riservata al legislatore in forza dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione (v. ordinanze n. 25 del 1995 e n.

146 del 1993), rappresentando, altresì, la caccia un organico

settore dell'ordinamento nel cui ambito l'identificazione della

fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della

graduazione delle sanzioni stesse spetta alla discrezionalità del

legislatore (ordinanze n. 215 del 1994 e n. 146 del 1993);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, dal momento che il giudice remittente ripropone, senza

svolgere ulteriori argomentazioni, le censure esaminate da questa

Corte nelle ordinanze richiamate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Trani con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte