Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno

1992 e 7 luglio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Ripa Francesco

contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 110 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che in un giudizio instaurato su ricorso di un maresciallo

dell'Aeronautica militare, per l'annullamento dei provvedimenti di

perdita del grado e di cessazione dal servizio permanente adottati

dall'amministrazione militare - in base agli artt. 26, lett. g), 60,

n. 7 lett. a) e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - in

conseguenza di condanna definitiva a sei mesi di reclusione, con il

beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena,

inflitta al predetto militare per reato non militare (artt. 476-482

cod. pen.), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -

Sezione di Lecce ha sollevato, con ordinanza del 17 giugno 1992-7

luglio 1993 (pervenuta alla Corte il 25 febbraio 1994), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice penale militare

di pace, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione;

che nel sollevare la questione il giudice a quo muove, in

sintesi, da una ricostruzione della normativa sopra richiamata per

cui essa configura la perdita del grado - cui ulteriormente consegue

la cessazione dal servizio permanente - quale misura sanzionatoria

non autonoma bensì semplicemente riproduttiva della pena accessoria

della rimozione, derivante, nel caso specifico, dalla condanna penale

a norma dell'art. 33 del codice penale militare di pace;

che, sulla premessa di detta configurazione, il tribunale

amministrativo rimettente ritiene di censurare la previsione

dell'art. 69 del codice penale militare di pace, norma che - prima

della sua abrogazione, avvenuta con l'art. 8 della legge 7 febbraio

1990, n. 19 - stabiliva l'inapplicabilità della sospensione

condizionale della pena alle pene accessorie militari (salvo che per

la sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado), in quanto

essa si porrebbe in contrasto con l'esigenza di finalizzazione

rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione) e

con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione),

apparendo eccessiva e controproducente l'esecuzione della pena

accessoria che, in concreto, assume portata ed effetti più incisivi

e duraturi di quelli della pena principale (sospesa);

che, infine, il giudice rimettente ritiene ininfluente

l'avvenuta abrogazione della norma denunciata, rilevando, a questo

riguardo, che l'atto amministrativo impugnato nel giudizio a quo è

stato adottato prima della entrata in vigore della norma abrogatrice,

e che la legittimità dell'atto medesimo deve essere valutata in base

al quadro normativo esistente al momento della sua adozione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando: a) che la norma impugnata è stata abrogata

dall'art. 8 della legge n. 19 del 1990, mentre l'art. 10 di detta

legge ha disposto che alla data della sua entrata in vigore dovesse

cessare l'esecuzione di ogni pena accessoria correlata a condanna a

pena condizionalmente sospesa, e che inoltre per i pubblici

dipendenti in precedenza destituiti a seguito di condanna penale

fosse possibile la riammissione in servizio a domanda, previo

procedimento disciplinare; b) che, come indicato nella stessa

ordinanza di rinvio, al ricorrente nel giudizio a quo risulta essere

stata accordata la tutela cautelare, e pertanto i provvedimenti

amministrativi impugnati non sono stati eseguiti;

che, ad avviso dell'Avvocatura generale, in questa situazione,

alla stregua del ricordato mutamento normativo, l'amministrazione non

potrà in alcun caso porre in esecuzione i provvedimenti di perdita

del grado e di cessazione dal servizio, per cui, risultando la

questione irrilevante, così per il periodo anteriore come per quello

successivo alla vigenza della legge n. 19 del 1990, l'interveniente

conclude per una declaratoria di inammissibilità - o,

subordinatamente, di non fondatezza - della questione medesima.

Considerato che, anche indipendentemente dal dato dell'avvenuta

abrogazione della norma denunciata e della cessazione dei relativi

effetti - un aspetto, questo, sul quale il giudice a quo conclude nel

senso della sua ininfluenza ai fini del rapporto controverso, senza

però affrontare, nell'esame della rilevanza, quei profili di cui

avrebbe dovuto farsi carico, essendo insiti nella controversia da

decidere e sui quali invece si sofferma, nel modo anzidetto,

l'Avvocatura generale dello Stato per concludere in senso opposto -

la norma medesima non rileva, in via esclusiva, con riferimento alla

situazione dedotta nel giudizio principale: essa, infatti, riguarda

l'ambito proprio della pena criminale, laddove oggetto del giudizio a

quo sono provvedimenti amministrativi, di carattere lato sensu

destitutorio, adottati sulla base di altre norme (sia pure sul

presupposto della condanna penale);

che, pertanto, attesa l'autonomia tra i due ordini, quello

sanzionatorio penale e quello amministrativo-disciplinare (v. sent.

n. 197 del 1993; ordd. nn. 137 e 201 del 1994), la denuncia dell'art.

69 c.p.m.p., contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, non

può da sola assumere rilevanza rispetto all'oggetto del giudizio

principale;

che, d'altra parte, lo stesso tribunale amministrativo mostra di

aver presenti le norme, diverse da quella denunciata, sulla cui base

il provvedimento di perdita del grado e quello conseguente di

cessazione dal servizio permanente sono stati adottati, per cui è

dell'applicazione e della portata di queste ultime norme che si può

controvertere, non senza sottolineare l'influenza, su questo piano,

sia del principio di eliminazione di automatismi destitutori in ogni

settore del pubblico impiego ex art. 9, comma 1, della richiamata

legge n. 19 del 1990 (cfr. ordd. nn. 403 e 134 del 1992; 113 del

1991; 130 del 1990), sia dell'incidenza delle cause estintive del

reato rispetto alla possibilità di adottare provvedimenti quali

quelli impugnati nel giudizio principale, essendo nella specie

decorso il periodo di sospensione della pena ex art. 167 del codice

penale;

che, per quanto detto, la questione non risulta proposta nei

confronti delle norme in base alle quali sono stati adottati gli atti

amministrativi oggetto del giudizio a quo, e quindi risolutive di

questo; essa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice penale militare

di pace, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del

17 giugno 1992 - 7 luglio 1993, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte