Sentenza n. 322/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del
codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro
Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi
Michele;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio di
responsabilità promosso da una società a responsabilità limitata
contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui
l'attrice era costituita come società in accomandita semplice, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del
codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della
prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori,
finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di
essi.
2. - Ad avviso della Corte rimettente, la disparità di trattamento
che la norma denunciata comporterebbe tra le società di persone e
quelle di capitali sarebbe irragionevole "in quanto non ancorabile ad
una sostanziale diversità di tutela apprestata dalla legge".
La differente disciplina che il codice detta per le società di
persone e per quelle di capitali in tema di revoca degli
amministratori e di azione di responsabilità contro questi ultimi
(senza, peraltro, che l'esercizio di siffatti strumenti di tutela
possa considerarsi meno agevole nell'ambito delle società di
capitali), non varrebbe, infatti, a giustificare la diversa
regolamentazione della sospensione della prescrizione, rinvenendo
quest'ultima la sua ragion d'essere nella "pratica impossibilità o
difficoltà di esercitare il diritto per una condizione particolare
del titolare (art. 2942 cod. civ.) ovvero per una speciale relazione
esistente fra costui ed il soggetto passivo (art. 2941 cod. civ.)".
Il particolare rapporto tra le società di capitali ed i loro
amministratori - che costituirebbe la ratio della sospensione della
prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, del cod. civ. -
sussisterebbe, infatti, in modo ancora più incisivo nelle società
di persone, ove il vincolo personale sarebbe più intenso ed i
condizionamenti più agevoli e frequenti.
La norma denunciata, dunque, con l'escludere la sospensione della
prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori
finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di
essi, risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione, che richiede uniformità di
trattamento di situazioni omogenee, sia del diritto di difesa di cui
all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilità
di una adeguata tutela delle società di persone a fronte delle
irregolarità dei loro amministratori.
La rilevanza della questione deriverebbe dalla circostanza che il
credito azionato nei confronti dell'amministratore riguarda, come si
è detto, il periodo in cui l'attrice era costituita come società in
accomandita semplice. Sicché, solo l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata potrebbe
consentire l'accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza
con cui sono stati dichiarati prescritti i diritti maturati dalla
società anteriormente ad una certa data.
3. - Si è costituita dinanzi a questa Corte la società ricorrente
nel giudizio a quo, che - argomentando in modo sostanzialmente non
dissimile dalla ordinanza di rimessione - ha concluso per
l'accoglimento della questione.
In particolare, secondo la parte privata, mentre i soci di una
società di capitali potrebbero - a nulla rilevando l'eventuale
dissenso degli amministratori - rimuovere questi ultimi dalla carica
ed esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilità, la
stessa possibilità sarebbe condizionata per i soci di una società
in accomandita semplice - ai sensi dell'art. 2319 del cod. civ. - al
consenso dei soci accomandatari; sicché, sarebbe del tutto
immotivata la diversa e meno favorevole disciplina in tema di
sospensione della prescrizione che il codice detta per le società di
persone rispetto a quella stabilita dall'art. 2941, n. 7, del cod.
civ. per le società di capitali.
La denunciata disparità di trattamento, conclude la parte, sarebbe
ancor più ingiustificata anche alla luce di un recente orientamento
giurisprudenziale che ha riconosciuto alle società di persone "una
sia pur limitata soggettività giuridica".
4. - La parte privata resistente nel giudizio a quo ha depositato
atto di costituzione oltre il termine prescritto. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell'art.
2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la
sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro
amministratori, finché sono in carica, per le azioni di
responsabilità contro di essi.
2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
3. - Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformità al
diritto vivente, l'applicabilità, sia diretta che analogica, della
norma denunciata alle società di persone.
4. - Può, dunque, passarsi all'esame della questione di
costituzionalità che, in relazione all'oggetto del giudizio a quo,
riguarda la disparità di trattamento tra le società di capitali e
la società in accomandita semplice per essere le prime, in quanto
persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell'art. 2941, n. 7,
del codice civile da cui risulta, invece, esclusa, per l'assenza
della personalità giuridica, la seconda.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "se esorbita dai
compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova
fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito
sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi già
determinata", evidenziando altresì come in questo caso "la norma
richiamata deve costituire un valido tertium comparationis, tale da
rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la
sentenza additiva della Corte" (sentenza n. 2 del 1998). Quel che si
tratta, allora, di accertare è se la società in accomandita
semplice possa considerarsi omogenea alle società di capitali, e se,
conseguentemente, la sua esclusione dall'ambito della norma censurata
risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, Cost.).
L'omogeneità delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi,
valutata in rapporto alla ratio della norma denunciata, verificando,
in particolare, se tale ratio sia riferibile indistintamente a tutte
le fattispecie che si tratta di confrontare.
È noto che le cause di sospensione della prescrizione consistono
in talune circostanze, specificate dal legislatore, che ostacolano o
rendono difficile l'esercizio del diritto e giustificano, pertanto,
l'inerzia del titolare.
Ed è del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal
codice in due categorie a seconda che siano costituite da una
speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed
il soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del
diritto.
Nella prima categoria è contemplata la causa di sospensione
prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe giustificata dalla
circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di
fatto ad ostacolare la possibilità, in capo alla persona giuridica,
di acquisire una piena conoscenza del loro operato e,
conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano incorsi in
violazioni dei loro obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di
responsabilità.
Mentre, secondo una diversa tesi dottrinale, formulata sotto il
vigore del codice civile del 1865, la ratio della sospensione della
prescrizione andrebbe individuata per la società commerciale nella
identità che si verrebbe a determinare nell'esercizio dell'azione di
responsabilità tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui
l'azione dovrebbe essere rivolta. Si è detto, infatti, che essendo
la società commerciale, come persona giuridica, rappresentata dagli
amministratori, questi, se dovessero agire contro se stessi,
riunirebbero in sé la duplice qualità di attori (in senso formale)
e di convenuti.
Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo
preferibile, una ratio identica a quella posta a base della norma
denunciata ricorre anche per la società in accomandita semplice che,
come quelle dotate di personalità giuridica, è gestita da uno o
più amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono
responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico
dalla legge o dal contratto sociale.
Se, dunque, la ratio della sospensione della prescrizione è,
comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la società
all'amministratore, è evidente come resti del tutto irrilevante a
tal fine che si tratti di una società avente personalità giuridica
o - come nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo - di una
società in accomandita semplice.
La diversità di disciplina che il legislatore detta per le
società di capitali e per la società in accomandita semplice in
tema di azione di responsabilità e di revoca dell'amministratore non
risulta d'altro lato in contrasto, come rilevato anche dalla Corte
rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi societari di
una identica ratio legittimante la sospensione della prescrizione e,
dunque, con l'omogeneità, sotto tale aspetto, della società in
accomandita semplice rispetto a quelle di capitali.
Omogeneità che rende la esclusione della società in accomandita
semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto
priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del
principio di eguaglianza.
Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del
codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione
rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi
amministratori, finché sono in carica, per le azioni di
responsabilità contro di essi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte