Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1999

dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti Rizzacasa

Giovambattista contro ENEL spa, iscritta al n. 496 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista e

l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

15 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149

del codice di procedura civile "nella interpretazione

giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel

momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia

adempiuto in termini, da luogo diverso da quello in cui deve essere

effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la

effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario

che si avvale del servizio postale";

che, secondo il rimettente, la norma denunciata, così

interpretata, ostacolerebbe l'esercizio del diritto di impugnazione a

chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere

eseguita la notificazione, si avvalga del servizio postale,

adempiendo tempestivamente alle formalità previste dallo stesso

art. 149 cod. proc. civ. ma "restando nondimeno esposto alla

disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono

soltanto strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia";

che la norma stessa, nella richiamata interpretazione

giurisprudenziale, non esprimerebbe d'altro canto - ad avviso ancora

del giudice a quo - una regola generale dell'ordinamento, atteso che

"la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.

si perfeziona invece alla data di spedizione della raccomandata con

avviso di ricevimento", "mentre per quanto attiene ai ricorsi

amministrativi la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto

risultante dal servizio postale (...) analogamente a quanto avviene

nella disciplina del contenzioso tributario (...)";

che il ricorso al servizio postale in materia di

notificazioni di atti giudiziari risulterebbe dunque diversamente

disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo

in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante

al rischio del disservizio postale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è

costituito Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo

concludendo per l'accoglimento della questione o, in subordine, "per

l'adozione di una sentenza interpretativa adeguatrice del disposto

dell'art. 149 c.p.c. al principio costituzionale di tutela del

diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta

è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli

adempimenti formali gravanti sulla parte intimante";

che, ad avviso della parte privata, il rischio derivante

dalla legittima scelta della notificazione a mezzo del servizio

postale non potrebbe ricadere sul notificante anche oltre il limite

dell'ordinaria diligenza, pena la violazione del suo diritto di

difesa, garantito dall'art. 24 Cost., né varrebbe invocare, in senso

contrario, il diritto di difesa dell'intimato, giacché i due

contrapposti interessi devono essere bilanciati mentre la norma

impugnata, nell'interpretazione ormai consolidata, offrirebbe piena

tutela esclusivamente al destinatario della notificazione, a scapito

del notificante;

che nel caso di specie, comunque, ad avviso ancora della

medesima parte privata, l'interesse del destinatario della

notificazione non verrebbe affatto in rilievo, essendo in discussione

esclusivamente l'interesse delnotificante a non incorrere in

decadenze a causa del disservizio postale, senza che a lui sia

imputabile alcuna negligenza, restando salva la possibilità di

adottare gli opportuni correttivi al fine di evitare che dal

suddettodisservizio possa derivare qualsiasi menomazione del diritto

di difesa del notificatario;

che la disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ. e

quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e

nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero - poi sempre

secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini

dello scrutinio di legittimità costituzionale sotto il profilo della

violazione del principio di eguaglianza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione;

che l'Avvocatura in particolare osserva che gli artt. 140 e

149 cod. proc. civ., messi a confronto dalla Corte rimettente ai fini

dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio di

eguaglianza, perseguirebbero finalità differenti e non sarebbero

pertanto utilmente comparabili;

che la disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ. per

l'ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale

giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del

destinatario sarebbe ispirata all'evidente fine di non pregiudicare

il diritto di difesa del notificante a causa di circostanze personali

o possibili comportamenti dilatori del destinatario, mentre la norma

denunciata riguardante la diversa ipotesi di notificazione effettuata

a mezzo del servizio postale sarebbe coerente, nell'interpretazione

seguita dalla costante giurisprudenza di legittimità, con

l'orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale riguardo

all'inderogabile esigenza di tutelare il diritto di difesa del

notificatario.

Considerato che la Corte rimettente, chiamata ad esaminare

un'ipotesi in cui la tardività della notifica era stata cagionata da

un disservizio postale nella consegna del plico, richiede una

pronuncia additiva che anticipi il perfezionamento della

notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale

giudiziario;

che, nel sollevare l'anzidetta questione, la stessa Corte

assume che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 149 cod.

proc. civ., da essa censurata, per un verso si sarebbe formata "nel

silenzio del dettato normativo" - e dunque non sarebbe imposta dal

tenore letterale della norma - mentre per altro verso non sarebbe

rispondente ad alcuna "regola generale dell'ordinamento" ed anzi

sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, oltre che del diritto di

difesa del notificante;

che, sulla base di tali premesse, il giudice a quo avrebbe

dovuto coerentemente adottare una diversa interpretazione della

norma, nel senso ritenuto compatibile con i menzionati principi

costituzionali, a ciò sicuramente non ostando né il tenore testuale

della norma (come ammesso dalla stessa Corte rimettente) né la

qualificazione in termini di diritto vivente della interpretazione

oggetto di critica;

che siffatta qualificazione non può, infatti, vincolare, da

sola, il giudice di legittimità ad un'opzione interpretativa pur

ritenuta lesiva di valori costituzionali, atteso che proprio alla

Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di

nomofilachia, cui si ricollega la stessa formazione, e perciò anche

l'evoluzione nel tempo, del diritto vivente;

che, dunque, la Corte rimettente non ha nella specie assolto

l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di

costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma

denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da

superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura

civile sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte