Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/10/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e degli artt. 1, 9 e

13 della stessa legge e 57 cod. pen. (reati commessi col mezzo della

stampa periodica) promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo 1982 dal

Tribunale de L'Aquila, il 17 maggio 1982 dal Tribunale di Napoli, il 24

marzo e il 29 aprile 1982 dal Tribunale di Monza e l'11 maggio 1982 dal

Tribunale di Rieti, rispettivamente iscritte ai nn. 493, 494, 667, 738

e 838 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 310 del 1982 e nn. 60, 81 e 108 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1.1. - Con due ordinanze - emesse la prima il 24 marzo

1982 (comunicata il 22 aprile e notificata il 9 luglio dello stesso

anno; pubblicata nella G.U. n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 667

R.O. 1982) nel procedimento contro Pisanò Giorgio e Rebora

Gianguglielmo imputati del reato di cui agli artt. 110, 595 c.p. e 13

l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere offeso, mediante attribuzione di

fatti determinati, la reputazione di Lauricella Salvatore, e la seconda

il 29 aprile 1982 (comunicata il 13 maggio e notificata il 23 settembre

dello stesso anno; pubblicata nella G.U. n. 81 del 23 marzo 1983 e

iscritta al n. 738 R.O. 1982) nel procedimento contro Magno Carlo Maria

e Belluardo Carmelo, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 81

cpv., 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere il primo, come

autore degli articoli di stampa, e il secondo, come ispiratore e

informatore, offeso la reputazione di Tusa Vincenzo, contro Crispo

Mario imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 57, 595 comma

primo c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità

di direttore responsabile del mensile "Sicilia Tempo", omesso di

esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione dei

delitti di cui al capo precedente, contro Giglio Mario, imputato del

delitto di cui agli artt. 570, 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47,

per avere omesso di esercitare, nella sua qualità di direttore

responsabile del settimanale "L'Espresso", sul contenuto di questo il

controllo necessario ad impedire la commissione del reato di

diffamazione in danno di Tusa Vincenzo, contro Gregoretti Carlo,

imputato del delitto di cui agli artt. 81 comma primo, 57 c.p. per

avere, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale

"Tempo" del 1 agosto 1976, omesso di esercitare sul contenuto di questo

il controllo necessario ad impedire la commissione del delitto di

diffamazione contro Tusa Vincenzo e Cutoni Aldina e del delitto di cui

all'art. 9 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità

di direttore responsabile del settimanale "Tempo" numero immediatamente

successivo a quello dinanzi indicato, omesso di ottemperare all'obbligo

di pubblicarvi la rettifica e le dichiarazioni fattegli pervenire da

Tusa Vincenzo e da Cutoni Aldina, contro De Bonis Antonio e Belluardo

Carmelo, imputati del delitto di cui agli artt. 81 comma primo, 110,

595 comma primo c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, in

concorso fra loro, il De Bonis quale autore dell'articolo apparso sul

settimanale "Tempo" del 1 agosto 1976 e il Belluardo quale ispiratore e

informatore offeso la reputazione di Tusa Vincenzo, contro Culicchia

Antonio, imputato del delitto di cui all'art. 57 c.p. per avere, nella

sua qualità di direttore responsabile del periodico "Nuovi Orizzonti"

del settembre 1976, omesso di esercitare sul contenuto di un articolo

comparso sul periodico il controllo necessario ad impedire il delitto

di diffamazione in danno di Tusa Vincenzo - il Tribunale di Monza ha

giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. limitandosi,

nella ordinanza 24 marzo 1982, a richiamare, senza riprodurli, i motivi

esposti nelle ordinanze 29 ottobre 1980 del Tribunale di Roma e 28

gennaio 1982 dello stesso Tribunale e, nella ordinanza 29 aprile 1982,

le ordinanze 28 gennaio e 24 marzo 1982 del Tribunale medesimo.

2.1. - Hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47

a) il Tribunale de L'Aquila con ordinanza emessa sotto la data del 30

marzo 1982 (poi comunicata il 19 aprile e notificata il 7 giugno dello

stesso 1982, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e

iscritta al n. 493 R.O. 1982) nel procedimento contro Viglietta Franco

e altri ventidue, imputati di diffamazione aggravata (artt. 110, 112 n.

1, 595, 61 n. 10 c.p., 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47) per avere, in

concorso tra loro, approvato e fatto trasmettere all'agenzia

giornalistica ANSA un comunicato della sezione di Roma di "Magistratura

Democratica", poi pubblicato in diversi quotidiani, in cui era offesa,

con l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Vitalone

Claudio, b) il Tribunale di Napoli con ordinanza emessa sotto la data

del 17 maggio 1982 (poi notificata il successivo 28 e comunicata il 1

giugno 1982, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e

iscritta al n. 494 R.O. 1982) nel procedimento contro D'Asaro Franz

Armando, imputato del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 21 legge

8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità di direttore

responsabile del quotidiano "Secolo d'Italia", omesso il dovuto

controllo, Salomone Franco, imputato del reato di cui agli artt. 51 e

595 c.p., per avere offeso la reputazione di sette magistrati (Dragotto

Gaetano e altri sei), poi pubblicato su "Il Tempo" di Roma due

articoli, Letta Gianni, imputato del delitto di cui agli artt. 57 e 595

c.p. e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, nella sua qualità

di direttore responsabile de "Il Tempo", omesso di esercitare il

necessario controllo, c) il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa

sotto la data dell'11 maggio 1982 (poi comunicata il 30 giugno e

notificata il 1 luglio successivo, pubblicata nella G.U. n. 108 del 20

aprile 1983 e iscritta al n. 838 R.O. 1982) nel procedimento contro

Ciofi Degli Atti Paolo Emilio, imputato del reato di cui agli artt. 595

commi primo, secondo e terzo, 81 cpv. c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948,

n. 47, per avere offeso la reputazione di Cirillo Vincenzo e Cirillo

Luigi predisponendo o facendo predisporre, in qualità di segretario

della Federazione romana del PCI, un volantino, stampato presso la

Tipolito Fiori di Poggio Mirteto e diffuso in Roma e altrove verso la

fine del maggio 1979, anche ai fini della pubblicazione sugli organi di

informazione.

2.2. - All'argomento comune dell'ingiustificabilità del più grave

trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa rispetto

all'identico reato commesso col mezzo radiotelevisivo il Tribunale di

Napoli ha aggiunto due rilievi: la esistenza della Commissione

parlamentare non persuade a ritenere meno pericoloso il mezzo

radiotelevisivo perché la Commissione non opera nei confronti delle

emittenti private né implica una censura preventiva; i mezzi di

registrazione (o videoregistrazione) oggi esistenti escludono la

maggiore labilità della "informazione parlata". Dal canto suo il

Tribunale di Rieti pone in rilievo che la diffamazione (pur aggravata

per l'attribuzione di un fatto determinato), commessa col mezzo

radiotelevisivo, rientra nella competenza del Pretore e fruisce del

beneficio di cui all'art. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744.

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - La trattazione dei cinque incidenti è stata fissata per

l'adunanza in camera di consiglio del 25 maggio 1983 rinviata

all'adunanza del 29 settembre 1983, nel corso della quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che:

5. - Gli argomenti, addotti dai Tribunali di Napoli

e di Rieti (supra 2.2.), non incidono sul nucleo centrale della

motivazione della sentenza 168/1982, il quale si sostanzia nel rapporto

istituito da un lato tra i commi primo e terzo dell'art. 595 c.p. e

dall'altro lato tra la diffamazione col mezzo della stampa e la

diffamazione tramite qualsiasi altro mezzo di pubblicità, che si

risolve nella proposizione, qui ribadita per la terza volta, che "la

specialità impressa agli schemi delineati nel comma terzo dell'art.

595 non consente di ravvisare negli altri mezzi di pubblicità il genus

rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come (in

maggior grado) speciale".

Più particolarmente.

Dalla esistenza della Commissione parlamentare quale controllo idoneo

a rendere ad avviso del Tribunale di Napoli meno pericoloso il mezzo

radiotelevisivo ebbe ad argomentare, nelle tredici ordinanze su cui è

stata resa la sent. 168/1982, il Tribunale di Roma, ma la Corte non ne

ha ricavato alcun elemento di convinzione nella ripetuta sentenza e

nelle successive ordinanze 213/1982 e 53/1983.

Alla riproduzione dei messaggi radiofonici e televisivi su cui si è

soffermato il Tribunale di Napoli ha la Corte negato forza persuasiva a

favore della fondatezza della questione nell'ord. 213/1982 (2.2.).

Nuovo è l'argomento che - in una con l'attribuzione al pretore della

competenza a conoscere della diffamazione mediante stampa - ha il

Tribunale di Rieti desunto dall'art. 1 c) d.P.R. 18 dicembre 1981, n.

744 (Concessione di amnistia e indulto) riflettente i reati previsti

dall'art. 57 c.p., commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981 dal

direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore

della pubblicazione, ma la duplice circostanza che l'amnistia non sia

estesa all'autore e che sia concessa al direttore o al vicedirettore

responsabile sol se sia noto l'autore vieta d'inferirne la

constatazione - sul piano normativo - della minore pericolosità del

mezzo radiotelevisivo, seppure non si vuole, come si deve, ancora una

volta ribadire che la reiterata questione di costituzionalità è da

dirsi manifestamente infondata sulla base delle argomentazioni

intrecciate intorno al primo e al terzo comma dell'art. 595 c.p. e al

loro rapporto con le leggi 47/1948 e 103/1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i Cinque procedimenti,

dichiara la manifesta infondatezza della questione

d'incostituzionalità a) dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47

(Disposizioni sulla stampa) con le ordinanze 30 marzo 1982 del

Tribunale de L'Aquila (n. 493 RO. 1982), e 11 maggio 1982 del Tribunale

di Rieti (n. 838 R.O. 1982) e 17 maggio 1982 del Tribunale di Napoli

(n. 494 RO. 1982) e b) degli artt. 1, 9, 13 l. 47/1948 e 57 c.p. con

ordinanze 24 marzo 1982 e 29 aprile 1982 del Tribunale di Monza (nn.

657,667 RO. 1982), sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte