Sentenza n. 323/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 84/1983
- art. 2legge 84/1983
- art. 3legge 84/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3
della legge 26 marzo 1983, n. 84 (Sostituzione del franco oro
Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla
disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di
modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di
prelievo del Fondo monetario internazionale), promosso con ordinanza
emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra la Ditta Sibram di Canestri e C. e l'Alitalia
s.p.a., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Sibram e dell'Alitalia
s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi gli avv. Miro Sorrentino per la Ditta Sibram, Gustavo
Romanelli per l'Alitalia s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Antonio
Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Società SIBRAM di Canestri e C. conveniva dinanzi al
Tribunale di Genova l'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a.,
chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a causa
della perdita di merce di cui era destinataria (in particolare,
camicette), avvenuta nel corso di un trasporto aereo dalla Cina
all'Italia.
Il Tribunale adito, premesso che la natura internazionale del
trasporto in questione comporta l'applicabilità della Convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata sia dall'Italia che dalla
Cina), e disattese alcune eccezioni preliminari sollevate dalla
convenuta, rileva che non vi è dubbio né sulla verificazione
dell'evento, né sulla responsabilità del vettore e che ciò
comporterebbe la condanna della convenuta al risarcimento del danno,
che andrebbe quantificato in dollari USA 4365,2. Senonché,
l'Alitalia ha eccepito il limite di responsabilità del vettore aereo
ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia, modificato per
l'Italia dalla legge 26 marzo 1983, n. 84: quest'ultima legge deve
trovare, afferma il giudice remittente, necessaria applicazione nel
caso di specie, in quanto la legge che dà esecuzione interna ad un
trattato internazionale non pare godere di una posizione privilegiata
rispetto ad una qualsiasi norma successiva introdotta con legge
ordinaria.
A questo punto, però, il Tribunale, accogliendo l'istanza della
società attrice, ritiene non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della citata legge n. 84 del 1983, per
violazione degli artt. 10 e 3 della Costituzione, e svolge al
riguardo le seguenti considerazioni.
La legge impugnata, la quale ha sostituito al franco-oro Poincaré
i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, ha
indubbiamente comportato una sicura e drastica riduzione (per i casi
in cui è applicabile il diritto italiano) del diritto al
risarcimento derivante dai contratti di trasporto aereo; nel caso di
specie, infatti, si passa da un risarcimento di lire 2.652.840,
liquidabile applicando il franco Poincaré, ad uno di lire 263.925,
basandosi sui diritti speciali di prelievo.
Tale limitazione appare in contrasto, innanzitutto, con l'art. 10,
primo comma, della Costituzione. Premesso che la materia non è di
facile approccio, poiché involge il problema fondamentale intorno al
quale si fondano tutte le teorie del diritto internazionale, cioè la
derivazione della vincolatività dei trattati per gli Stati sovrani,
interessa accertare se sia un principio internazionalmente accettato
e rispettato quello dell'obbligatorietà dei patti internazionali e
se pertanto uno Stato possa unilateralmente modificare in senso
deteriore per taluno le previsioni di una norma pattizia.
Nel caso di specie, la giustificazione addotta in sede di
approvazione del testo legislativo del 1983 è quella di anticipare
per l'Italia l'introduzione degli accordi di Montreal del 1975: ma
tali accordi, prosegue il giudice remittente, probabilmente non
entreranno mai in vigore per il mancato raggiungimento del numero
minimo di adesioni, per cui l'emanazione della legge censurata non
può considerarsi quale adempimento di un patto assunto dall'Italia
in sede internazionale.
Al contrario, occorre considerare che lo Stato italiano migliorò
nel complesso la posizione soggettiva dei propri cittadini aderendo
alla Convenzione di Varsavia del 1929, sì che la successiva
compressione della sfera di diritto ad essi riconosciuta, ed in
misura così rilevante, poteva derivare solo da un ulteriore patto;
la limitazione di sovranità dello Stato, una volta attuata nei modi
di legge, non appare possa essere più messa in discussione,
soprattutto se la modificazione viene a conculcare in misura così
grave i diritti che si fondavano sulla cennata limitazione.
La legge del 1983 violerebbe, poi, anche l'art. 3 della
Costituzione.
Essa sottopone, ad avviso del giudice a quo, ad un trattamento
differente gli utenti del medesimo servizio (il trasporto da parte
dell'Alitalia), a seconda che si applichi la legge italiana oppure
che la stessa non sia applicabile. Al caso, infatti, di un ricevitore
non italiano di merci trasportate (dall'Alitalia) dal Brasile
all'Argentina che scopra un ammanco a destino non si applicherà
verosimilmente la legge italiana, ai sensi dell'art. 25 delle
preleggi e delle norme del codice della navigazione sulla legge della
bandiera, con la conseguenza della integrale applicazione della
Convenzione di Varsavia e quindi di una disparità di trattamento non
giustificata se non in base alla cittadinanza del contraente.
Tuttavia, conclude il giudice a quo, quando lo Stato italiano limitò
la propria sovranità aderendo alla Convenzione di Varsavia aumentò
i diritti dei propri cittadini e non si capisce in base a quale
ragionevole criterio essi possano ora essere pregiudicati a fronte
del trattamento che riceve lo straniero che contratta con l'Alitalia.
2. - Si sono costituite dinanzi a questa Corte entrambe le parti
del giudizio a quo.
La società SIBRAM svolge argomentazioni adesive all'ordinanza di
rimessione, sottolineando in particolare che il cittadino italiano
che agisca dinanzi al giudice italiano invece che avanti al giudice
di uno degli altri fori competenti ex art. 28 della Convenzione di
Varsavia riceve una tutela minore, ed è quindi costretto ad adire il
giudice straniero; ne consegue una disparità di trattamento tra il
cittadino e lo straniero, per il quale è più agevole adire il
giudice del proprio paese, presso il quale trova più completa tutela
dei propri diritti, in relazione ad un medesimo rapporto, regolato da
una medesima norma di diritto uniforme. Tutto ciò avviene a seguito
della legge n. 84 del 1983, che ha violato l'art. 10 della
Costituzione, il quale avrebbe recepito nella nostra Carta
costituzionale il principio pacta sunt servanda.
L'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a. conclude, invece, per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione.
La questione sarebbe, innanzitutto, irrilevante perché la legge
censurata attiene solo al quantum dell'obbligazione risarcitoria del
vettore aereo, mentre nel caso di specie sono contestati i
presupposti stessi della responsabilità e l'ordinanza collegiale non
costituirebbe strumento idoneo a disattendere le eccezioni di rito e
di merito sollevate dalla convenuta, attenendo per sua natura
all'attività istruttoria del giudizio ed essendo sempre revocabile.
Nel merito, l'Alitalia osserva:
a) quanto alla dedotta violazione dell'art. 10 della
Costituzione, la questione appare ictu oculi destituita di
fondamento.
Premesso che la legge del 1983 non solo non sovverte, ma anzi
rende concretamente applicabile, nelle nuove condizioni economiche
internazionali, il limite risarcitorio introdotto dalla Convenzione
di Varsavia, essa comunque non viola l'invocato parametro
costituzionale in quanto l'autorevole, ma isolata opinione secondo
cui tra le "norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute" andrebbe compreso il principio pacta sunt servanda è
stata da sempre vivacemente contestata dalla dottrina largamente
maggioritaria. È stata, poi, la giurisprudenza della Corte
costituzionale a rendere ius receptum il principio secondo cui il
primo comma dell'art. 10 Cost. ha riguardo solamente alle norme di
diritto internazionale consuetudinario e non si estende a quelle
convenzionali, vale a dire ai singoli impegni assunti in campo
internazionale dallo Stato.
b) Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, non è chiaro, afferma la società Alitalia, se
l'ordinanza di rimessione abbia inteso fare riferimento al caso di
vertenza portata dinanzi al giudice italiano o a quello di vertenza
portata dinanzi al giudice straniero.
Nella prima ipotesi la disparità di trattamento certamente non
sussiste, in quanto il giudice italiano, anche se si tratti di
trasporto con punti di partenza e di arrivo entrambi all'estero, ma
cui si applichi la Convenzione di Varsavia, applicherà tale
Convenzione quale vigente in Italia, quindi nel testo modificato
dalla legge del 1983.
Nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 3 non è neppure
ipotizzabile, in quanto non è configurabile una lesione del
principio di eguaglianza con riferimento a soggetti che, in paesi
diversi e nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi, certamente
non si trovano in situazioni giuridiche oggettivamente uguali.
A prescindere da ciò, prosegue la difesa dell'Alitalia, il
problema non è neppure correttamente posto in punto di fatto, in
quanto in diversi ordinamenti stranieri la scomparsa del prezzo
ufficiale dell'oro ha posto l'esigenza di superare gli inconvenienti
connessi al sistema di limitazione di responsabilità basato sulla
conversione in moneta nazionale del valore dell'oro sul libero
mercato, ricorrendo a concreti rimedi finalizzati al conseguimento di
risultati più corrispondenti al fine di conformità perseguito dalla
Convenzione di Varsavia.
Il legislatore italiano del 1983 ha provveduto ad innestare nel
corpo della disciplina uniforme del sistema di Varsavia quelle stesse
unità di conto (diritti speciali di prelievo) previste dai
Protocolli di Montreal del 1975, ratificati dall'Italia con la legge
6 febbraio 1981, n. 43.
Infine, conclude l'Alitalia, il trattamento dell'utente del
servizio aereo non è affatto deteriore di quello dell'utente degli
altri servizi di trasporto di merci, anch'essi sottoposti a precisi
limiti di responsabilità del vettore.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione.
L'Avvocatura dello Stato premette che con la legge impugnata lo
Stato italiano ha ritenuto di intervenire per porre fine alla
situazione di incertezza determinatasi sia per il formarsi di un
doppio mercato dell'oro, con prezzi divergenti dal mercato libero
rispetto al corso ufficiale, sia per la perdurante mancata entrata in
vigore dei Protocolli di Montreal del 1975; sostituendo il
riferimento al franco Poincaré con i diritti speciali di prelievo
l'Italia si è del resto adeguata ad analoghe iniziative adottate da
altri Stati aderenti alla Convenzione di Varsavia.
Ciò premesso, l'Avvocatura rileva, quanto all'art. 10 della
Costituzione, che esso, come è ormai pacifico, non è applicabile
alle norme pattizie, con la conseguenza che non è prospettabile una
questione di legittimità costituzionale per contrasto di una legge
con disposizioni di convenzioni internazionali (diverse dai trattati
istitutivi delle Comunità europee). Quanto, poi, alla censura
riferita all'art. 3 della Costituzione, a parte che si basa su un
presupposto di fatto errato, essa è comunque infondata in quanto le
garanzie di equilibrio e razionalità di cui alla citata norma
costituzionale operano esclusivamente nell'ambito delle relazioni tra
norme o sistemi normativi interni all'ordinamento nazionale.
4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria aggiuntiva
la società Alitalia, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni
svolte nella comparsa di costituzione. Aggiunge, poi, la difesa della
società che il trasporto aereo internazionale risulta disciplinato
nella sua regolamentazione uniforme da diversi testi succedutisi nel
tempo (si parla, infatti, comunemente di "sistema di Varsavia"),
ciascuno dei quali vincola i soli paesi da cui ogni testo è stato
ratificato, con la conseguenza che ne risulta un quadro normativo che
necessariamente presenta numerose variabili e soluzioni diverse.
Quanto ai Protocolli di Montreal, è estremamente verosimile una
prossima entrata in vigore quanto meno di quelli n. 1 e 2, già
ratificati da ventidue Stati su trenta. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 marzo 1983 n. 84
(e cioè dei tre articoli di cui consta la legge), in riferimento
agli artt. 10 e 3 della Costituzione. Il primo parametro è invocato
in quanto la legge denunciata "ha apportato una modifica unilaterale
ad un patto internazionale liberamente sottoscritto dall'Italia",
vale a dire la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 resa
esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841; il secondo in
quanto "la norma sospettata d'incostituzionalità sottopone ad un
differente trattamento gli utenti del medesimo servizio (il trasporto
da parte dell'Alitalia) a seconda che si applichi la legge italiana
oppure che la stessa non sia applicabile".
2. - Ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum è
opportuno premettere brevi cenni sulle vicende da cui trae origine la
legge censurata.
La Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune regole
relative al trasporto aereo internazionale ha disciplinato, fra
l'altro, i limiti di responsabilità del vettore aereo per danni a
persone, bagagli o merci durante il trasporto, determinandone
l'importo (art. 22 n. 4) in franchi francesi dell'epoca, (il
cosiddetto franco Poincaré), corrispondenti a 65,5 milligrammi di
oro fino al titolo di 900 millesimi. Il Protocollo dell'Aja del 28
settembre 1955, reso esecutivo in Italia con legge 3 dicembre 1962 n.
1832, ha modificato la Convenzione di Varsavia in alcune sue parti,
stabilendo, per quel che qui interessa (emendamento XI sostitutivo
dell'art. 22), che le somme indicate in franchi sono considerate come
riferite ad una unità monetaria costituita da 65 milligrammi e mezzo
d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. Le somme potevano essere
convertite in ciascuna moneta nazionale e la conversione doveva
effettuarsi in caso di controversia giudiziaria secondo il valore oro
della moneta alla data del giudizio.
Ulteriori modifiche al testo così emendato della Convenzione di
Varsavia furono apportate dal Protocollo del Guatemala dell'8 marzo
1971, reso esecutivo in Italia dalla legge 6 febbraio 1981, n. 43; ma
detto accordo, essendo stato ratificato da pochi Stati, non è
entrato in vigore, e comunque esso non incideva sulla parte
concernente la determinazione ed il calcolo delle somme relative ai
limiti di responsabilità del vettore per le merci ed i bagagli.
Le successive vicende monetarie internazionali, la formazione di
un doppio mercato dell'oro, la denuncia degli accordi di Bretton
Woods, determinavano il venir meno di un sistema uniforme e
soddisfacente di calcolo delle somme anzidette nelle diverse monete
nazionali. I Protocolli di Montreal del 25 settembre 1975, resi
esecutivi in Italia dalla legge 6 febbraio 1981 n. 43, hanno inteso
porre rimedio a tale stato di incertezza rapportando la
quantificazione dei limiti previsti per la responsabilità del
vettore ai diritti speciali di prelievo introdotti, come è noto, dal
Fondo monetario internazionale quale unità internazionale di
pagamento. I Protocolli di Montreal non sono però ancora entrati in
vigore, poiché non si è verificata la condizione richiesta della
loro ratifica da parte di almeno trenta Stati.
A questo punto il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno
anticipare unilateralmente l'applicazione della nuova normativa
introdotta dai Protocolli anzidetti; con la legge n. 84 del 1983
viene infatti stabilito che le somme previste dall'art. 22 della
Convenzione di Varsavia quali limiti della responsabilità del
vettore aereo sono sostituite da nuovi importi calcolati in diritti
speciali di prelievo; in particolare, per quanto riguarda la
controversia di cui è investito il giudice a quo, la somma di 250
franchi oro Poincaré per Kg. di merce è convertita in 17 diritti
speciali di prelievo.
Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la citata legge n.
84 del 1983 non contrasti con l'art. 10 della Costituzione, in
quanto, modificando unilateralmente un trattato internazionale,
avrebbe violato il principio, generalmente accettato e rispettato,
dell'obbligatorietà dei patti internazionali, ed altresì con l'art.
3 della Costituzione, in quanto verrebbe a creare una ingiustificata
disparità di trattamento fra utenti del trasporto aereo ai quali si
applichi la legge italiana e utenti cui si debba ancora applicare la
Convenzione di Varsavia.
3. - La difesa dell'Alitalia e l'Avvocatura dello Stato
eccepiscono innanzitutto l'inammissibilità della questione.
Sostiene la difesa della parte privata che, mentre la proposta
questione concerne esclusivamente il quantum della obbligazione
risarcitoria dedotta in giudizio, il giudice a quo, con la ordinanza
di rimessione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di rito e di
merito sollevate dalla convenuta; poiché la decisione su tali punti
può sempre essere modificata nel prosieguo del giudizio, ed è
ovviamente pregiudiziale all'accertamento del quantum, la questione
risulterebbe inammissibile per irrilevanza.
L'eccezione va disattesa.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che la
valutazione della rilevanza della questione debba essere compiuta, da
parte del giudice remittente, allo stato degli atti; delibando cioè,
con idonea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e
preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa
prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale.
Poiché nel caso in esame l'ordinanza di rimessione risponde
pienamente a tali requisiti, tanto basta perché la questione sia
ritenuta ammissibile.
Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
prospettata dall'Avvocatura dello Stato nelle conclusioni dell'atto
di intervento, giacché essa non è suffragata da alcuna specifica
motivazione, dato che tutte le argomentazioni addotte riguardano il
merito della questione.
4. - In ordine logico va esaminata in primo luogo l'ipotesi di
contrasto della legge impugnata con l'art. 10 della Costituzione.
La questione è infondata.
Emerge in modo inequivocabile dai lavori dell'Assemblea
costituente - e dottrina e giurisprudenza sono concordi - che l'art.
10, primo comma, della Costituzione prevede l'adattamento automatico
del nostro ordinamento esclusivamente alle "norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute", intendendosi per tali le
norme consuetudinarie.
L'adattamento alle norme internazionali pattizie avviene invece per
ogni singolo trattato con un atto ad hoc consistente nell'ordine di
esecuzione adottato di regola con legge ordinaria. Ne consegue che i
trattati internazionali vengono ad assumere nell'ordinamento la
medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione. Quando
l'esecuzione è avvenuta mediante legge ordinaria, essi acquistano
pertanto la forza ed il rango di legge ordinaria che può essere
abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva. È rimasta
minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, né di questa Corte, la
tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel
nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero un rango
costituzionale o comunque superiore, così da non poter essere
abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del
rispetto dei trattati (pacta sunt servanda), norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta. In tal modo si verrebbe a
ricondurre le norme internazionali pattizie sotto l'impero dell'art.
10, primo comma, della Costituzione, mentre - come si è detto - esso
è stato così formulato proprio per limitarlo alle norme generali
materiali ed escludere dalla sua sfera di applicazione i trattati, in
quanto la norma generale "pacta sunt servanda" è norma strumentale
non suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno.
Questa Corte non può quindi non confermare la propria costante
giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie,
ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 della
Costituzione (sentt. nn. 153 del 1987, 96 del 1982, 188 del 1980, 48
del 1979, 104 del 1969, 32 del 1960).
Il parametro dell'art. 10 della Costituzione è stato perciò a
torto invocato dal giudice remittente, poiché non confligge con esso
la legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso
esecutivo con la normale legge ordinaria.
Può anche osservarsi in questa sede che nel caso in esame non
varrebbe nemmeno appellarsi al cosiddetto principio di "specialità
dei trattati", sostenuto da una parte della dottrina. È evidente che
l'eventuale applicazione di tale principio non darebbe luogo ad una
questione di legittimità costituzionale, ma sarebbe rimessa alla
funzione di interprete delle leggi demandata al giudice ordinario;
comunque, sia dalla formulazione testuale della legge 26 marzo 1983,
n. 84, sia dai lavori preparatori, emerge chiaramente la espressa
volontà del legislatore di modificare la Convenzione di Varsavia in
alcune sue clausole contenute nell'art. 22, e quindi di sospendere in
tali parti l'esecuzione del trattato stesso.
5. - La questione è parimenti infondata sotto il profilo
dell'altro parametro invocato, vale a dire l'art. 3 della
Costituzione.
Su questo punto il giudice a quo formula sostanzialmente una
duplice censura, prospettando sia una ingiustificata disparità di
trattamento che potrebbe verificarsi fra "utenti del medesimo
servizio (il trasporto da parte dell'Alitalia) a seconda che si
applichi la legge italiana oppure che la stessa non sia applicabile",
sia la irragionevolezza della compressione del diritto al
risarcimento liquidabile all'utente del trasporto merci, in quanto il
passaggio dalla disciplina della Convenzione di Varsavia a quella
della legge impugnata comporta una riduzione di oltre dieci volte del
limite prefissato per la responsabilità del vettore. Quali che siano
i presupposti sui quali il giudice remittente fonda le sue ipotesi,
le due censure devono essere disattese.
È pacifico che non sussiste disparità di trattamento
riconducibile ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione quando
vengano paragonate due situazioni, una delle quali regolata dalla
legge italiana e l'altra invece da un ordinamento straniero; tale è
infatti il raffronto ipotizzato dall'ordinanza di remissione, tanto
nel caso che siano presi in considerazione un utente italiano e un
utente straniero, quanto nel caso che la controversia sia portata
dinanzi ad un giudice italiano o dinanzi ad un giudice di altro
paese. Trattandosi sempre di situazioni non omogenee, esse non sono
paragonabili, e comunque non può mai invocarsi l'art. 3 della
Costituzione che opera esclusivamente, - come rileva l'Avvocatura
dello Stato -, "nell'ambito delle relazioni fra norme o sistemi
normativi interni all'ordinamento nazionale".
Altrettanto evidente è la insussistenza sotto il profilo
costituzionale della lamentata irragionevolezza dei nuovi limiti
fortemente ridotti rispetto a quelli precedentemente in vigore. È
appena il caso di ricordare che questa Corte ebbe ad occuparsi della
limitazione della responsabilità del vettore aereo nell'ipotesi di
risarcimento danni per morte di un congiunto. In tale occasione con
la sentenza n. 132 del 1985 fu dichiarata la illegittimità della
norma (l'art. 22 n. 1 della Convenzione di Varsavia come sostituito
dall'art. XI del Protocollo dell'Aja) che stabiliva una limitazione
non giustificata dalla predisposizione di "adeguate garanzie di
certezza od adeguatezza per il ristoro del danno". Ma trattavasi di
danno alla persona, per di più nell'ipotesi estrema della morte, ed
il parametro invocato era l'art. 2 della Costituzione, "garanzia
eretta a presidio inviolabile della persona". La predeterminazione
di una limitazione alla responsabilità del vettore per trasporto di
merci non è condizionata da un parametro costituzionale che limiti
la discrezionalità del legislatore al di fuori del rispetto del
principio di ragionevolezza. Ora, seppure con la legge n. 84 del 1983
si è effettivamente attuata una drastica riduzione dei valori
precedentemente in vigore, se ne potrà discutere l'opportunità, ma
non si può dire che il principio di ragionevolezza sia stato
violato, ove si consideri che il legislatore ha adottato i nuovi
valori uniformandosi a quelli previsti dai Protocolli di Montreal i
quali, seppure non entrati in vigore per il mancato raggiungimento
del numero di ratifiche richiesto, sono stati sottoscritti e
ratificati da molti paesi; tra questi - come si è detto innanzi -
l'Italia, essendo stata disposta l'autorizzazione alla ratifica con
legge 6 febbraio 1981 n. 43.
Va ricordato infine che questa Corte con la sentenza n. 401 del
1987 ha già riconosciuto la legittimità costituzionale dei limiti
previsti per la responsabilità del vettore marittimo di cose: anche
nel caso in esame è importante il rilievo che l'utente rimane
tutelato dallo strumento costituito dalla dichiarazione speciale di
valore prevista dall'art. 22 n. 2 della Convenzione di Varsavia, che
sul punto non ha subito modifiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro
Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla
disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di
modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di
prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione dal Tribunale di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte