Sentenza n. 325/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, promosso con un ordinanza emessa il 27
ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento
penale a carico di Pavan Emanuele, iscritta al n. 811 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 27 ottobre 1988, il Tribunale militare
territoriale di Padova sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 codice penale militare di pace con
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo
comma, della Costituzione. Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che
tale Emanuele Pavan, giostraio, era stato tratto a giudizio sotto
l'imputazione di mancanza alla chiamata aggravata (art.151, primo
comma, codice penale militare di pace) perché, chiamato alle armi
mediante manifesto per adempiere al servizio di leva, aveva omesso,
senza giusto motivo, di raggiungere, come prescritto, il 23 agosto
1987, il Distretto militare di Udine, rendendosi assente arbitrario
fino al 25 aprile 1988, data in cui veniva tratto in arresto dai
carabinieri di Piove di Sacco.
Al dibattimento il giovane, confermando quanto aveva detto
nell'istruttoria, si era discolpato assumendo che, sulla base del
precedente di due suoi fratelli maggiori, che si erano presentati
alle armi a seguito di cartolina-precetto, si era fatta convinzione
di dovere rispondere alla chiamata soltanto a seguito della notifica
della detta cartolina. Non aveva, perciò, prestato attenzione al
manifesto, in quanto ignorava che, indipendentemente dalla cartolina,
egli si sarebbe comunque dovuto presentare, per la data predetta, al
suo Distretto militare, sulla base dell'ordine contenuto nel
manifesto stesso.
Di ciò dato atto, rileva però il Tribunale che l'ignoranza
invocata dall'imputato non può avere alcun riflesso sull'elemento
soggettivo del reato data la categorica disposizione dell'art. 39 del
codice penale militare di pace. Per essa, "il militare non può
invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato
militare", e la relazione, anzi, precisa che la disposizione fu
introdotta proprio nell'intento di "eliminare tutte le dubbiezze e
perplessità giurisprudenziali... in tema di conoscenza dei manifesti
di chiamata alle armi", ribadendo così "l'inutilità di ogni
indagine sulla effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle
molteplici manifestazioni del servizio militare ai fini della
determinazione del dolo".
Vero è che - osserva l'ordinanza - questa Corte ha dichiarato la
parziale illegittimità dell'art.5 del codice penale, con la sentenza
n. 364 del 1988, così com'è pur vero che recenti orientamenti
giurisprudenziali, formatisi proprio sul tema in esame, disattendono
relazione e lavori preparatori, e ritengono che possa essere
valorizzato, agli effetti del dolo, il contenuto dell'errore, almeno
nei limiti di cui all'art. 47, primo comma, del codice penale.
Ma, ad avviso del Tribunale, l'art. 39 del codice penale militare
di pace, in quanto norma speciale, opera sicuramente in deroga tanto
all'art. 5 (così come risultante dalla declaratoria di parziale
illegittimità costituzionale di questa Corte) e 47, terzo comma, del
codice penale, quanto all'art.47, primo comma, stesso codice.
Dev'essere, perciò, rinnovata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, codice penale militare di pace, in
riferimento a tutti i richiamati parametri costituzionali. All'art.
3, innanzitutto, perché viene così a determinarsi un diverso
trattamento fra civili e militari in ordine all'art. 5 del codice
penale senza che sussista una giustificazione razionale; ma anche
all'art. 27, primo comma della Costituzione, perché, legittimando la
responsabilità sulla base di un dolo fittizio, si elude il valore
più pregnante del detto principio costituzionale che implica, nella
personalità della responsabilità, il principio di colpevolezza: il
che varrebbe anche per il parametro di cui all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione.
D'altra parte, così alterando il concetto di responsabilità
personale verrebbe ad inquinarsi la stessa funzione della pena (art.
27, terzo comma della Costituzione) che, assumendo puro carattere di
esemplarità, apparirebbe "inadeguata alla dignità della persona
umana" (artt. 2 e 52, secondo comma della Costituzione), ed al valore
riconosciuto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione).
Tutti principi fondamentali che non potrebbero, comunque, essere
sacrificati a garanzia degl'interessi di difesa della Patria.
2. - Pubblicata, comunicata e notificata ritualmente l'ordinanza
in esame, è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato. Questa, facendo riferimento
alle ordinanze n. 221 del 1987 e 151 del 1988 di questa Corte, e
rilevando che l'attuale questione si presenterebbe negli stessi
termini già esaminati con le predette ordinanze di manifesta
inammissibilità, chiede che essa venga dichiarata manifestamente
infondata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Padova dubita ancora una volta della
legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare
di pace, denunziandolo in riferimento agli stessi parametri invocati
nelle precedenti ordinanze. Non è esatto, però, che la questione si
presenti negli stessi termini, come afferma l'Avvocatura Generale:
nel qual caso, comunque, la conseguenza sarebbe stata analoga
declaratoria di manifesta inammissibilità, e non d'infondatezza come
da essa viene richiesto.
In realtà, qui si tratta di un giostraio che, aggirandosi con la
sua modesta carovana per le piazze di vari paesi, ha sicuramente
notato - e, del resto, non lo nega - il manifesto che dispone la
chiamata alle armi della sua classe. Egli sostiene, però, di non
avere soffermato l'attenzione su di esso a causa dei precedenti
concernenti i suoi due fratelli maggiori, ai quali era stata
notificata la cartolina-precetto. Egli nutriva, perciò, ragionevole
convinzione che solo da questo momento decorresse l'obbligo di
presentarsi al Corpo designato.
Questa volta, dunque, a differenza dei casi esaminati in
precedenza, l'ignoranza, e l'errore ad essa conseguente, venivano a
cadere proprio su quei doveri inerenti al proprio stato che l'art. 39
del codice penale militare di pace dichiara irrilevanti come scusanti
dell'illecito perpetrato.
Ritiene, peraltro, il Tribunale militare che la norma impugnata,
essendo norma speciale, deroghi tanto all'art. 5 del codice penale -
così come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata sentenza
di questa Corte - quanto all'art.47, primo e terzo comma del codice
penale: anche perché l'ordinanza mostra di non condividere un certo
recente favorevole orientamento giurisprudenziale che disattende il
rigore interpetrativo dei lavori preparatori e della relazione al
codice penale militare di pace.
Di qui, la nuova denunzia a questa Corte.
2. - Occorre tenere distinti nella questione, così come
sollevata, il profilo che si riferisce all'art. 5 del codice penale,
da quello che ha riguardo all'errore nei sensi di cui all'art. 47,
primo e terzo comma del codice penale.
Sotto il primo profilo, infatti, se è vero che la sentenza 23
marzo 1988 n. 364 di questa Corte ha aperto un ambito di rilevanza
scusante dell'errore, è pur vero, però, che lo ha posto in funzione
dell'inevitabilità dell'errore stesso, additando tutta una serie di
indicazioni di principio che consentono di delineare con sufficiente
certezza l'ambito stesso. Essenzialmente - secondo la sentenza -
l'errore inevitabile è riferito, sul piano soggettivo, ai doveri
strumentali di diligenza, fra cui sopratutto quelli d'informazione.
In altri termini, inevitabile - e quindi escludente la colpevolezza -
è soltanto quell'errore che non si è potuto evitare nemmeno
adempiendo ai doveri strumentali d'informazione e conoscenza: doveri
peraltro mediati dalla normale socializzazione degli individui e dal
funzionamento delle varie fonti sociali d'informazione, alle quali
chi è tenuto ad attingere può, di fatto e di regola, attingere.
Orbene, un'eventuale delegittimazione dell'art. 39 citato sotto
questo riflesso - (in quanto, cioè, non contempla l'inevitabilità
dell'errore nei limiti di cui sopra) - postulerebbe che il Tribunale
rimettente avesse motivato, agli effetti della rilevanza, sul punto
relativo all'inevitabilità dell'errore del Pavan. È questo,
infatti, il dato da cui nasce l'imprescindibilità di un giudizio
della Corte ai fini della decisione di merito, in quanto, allo stato,
nell'art. 39 del codice penale militare di pace non sarebbe appunto
previsto - almeno secondo l'interpetrazione dell'ordinanza -
quell'ambito di rilevanza scusante dell'errore che la Corte ha
riconosciuto nell'art. 5 del codice penale.
Ma sul punto il Tribunale non si è pronunziato, limitandosi a
dare atto che il Pavan era caduto in errore sulla portata imperativa
del manifesto di chiamata, senza precisare se lo ritenga
eventualmente inevitabile, e per quali motivi.
Sotto tale riflesso, perciò, la questione è inammissibile.
3. - Non così, invece, per quanto si riferisce all'art. 47 del
codice penale.
Ferma restando l'inescusabilità dell'errore sul la norma
incriminatrice (non più interessano qui i limiti posti dalla più
volte richiamata sentenza), l'errore nel quale è incorso il Pavan
non cade sulla norma penale (l'ordinanza riferisce, infatti, che egli
era ben consapevole dell'obbligo di rispondere alla chiamata) ma sul
suo dovere di presentarsi alle armi per effetto del manifesto,
quand'anche non gli fosse pervenuta la cartolina-precetto. Errore,
perciò, che cade sui doveri che promanano da un atto amministrativo,
quale il manifesto di chiamata alle armi: più precisamente, errore
derivato da ignoranza della fonte amministrativa da cui il dovere
promana.
Ora, è ben vero che dai passi delle relazioni della Commissione
reale (n. 40) e della Commissione ministeriale (n. 41) appare
evidente che il legislatore dell'epoca, attraverso l'art. 39 del
codice penale militare di pace, intendesse estendere la portata
dell'art. 5 del codice penale a qualsiasi errore sui doveri militari,
derivato da ignoranza od erronea interpetrazione, qualunque fosse la
fonte da cui il dovere derivava. Così come è vero che, obbedienti a
tale "mens legislatoris", dottrina e giurisprudenza militare hanno in
passato pressoché costantemente interpetrato l'art. 39 del codice
penale militare di pace nel senso che ivi sarebbe posta una
limitazione - in relazione ai doveri militari all'efficacia scusante
dell'errore su legge extra penale di cui all'art. 47, ultimo comma,
del codice penale.
Senonché una tale interpetrazione certamente rispondente
all'ideologia degli autori del codice, non è più oggi
giustificabile, sia perché contraria ai principi fondamentali del
diritto penale (che sono principi di civiltà), sia perché nel nuovo
ordinamento democratico, anche militare, quei principi sono collegati
all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai
anacronistica quella interpetrazione. In realtà, "ignoranza dei
doveri", secondo il linguaggio comune della scienza e della pratica
del diritto, sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto",
vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri". Ma gli atti
amministrativi che condizionano il dovere in concreto sono "fatti" od
"atti" (come il manifesto) che rendono operanti il dovere in astratto
disciplinato dalla norma giuridica, e perciò si ricollegano al
principio di cui alla prima parte dell'art. 47 del codice penale.
Su questa più moderna linea si è posta, del resto, ormai
notevole parte della giurisprudenza militare, la quale ha appunto
ritenuto che l'errore sulla portata del manifesto, vertendo su un
atto amministrativo, è in realtà errore sul presupposto storico per
l'attuazione del dovere in concreto. Errore di fatto, dunque, che
incide sul dolo, secondo i principi del diritto penale militare ex
art. 16 del codice penale, rendendo rilevante questo errore anche
nell'area dell'art. 39 del codice penale militare di pace.
In tali sensi, e cioè aderendo ad una interpetrazione che,
nell'adeguarsi ai principi ispiratori della Costituzione, evita di
punire comportamenti che, al più, possono essere qualificati come
colposi, non può considerarsi fondata, nemmeno sotto questo profilo,
la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto i vari
parametri enunciati in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace in relazione all'art. 47 del codice penale
con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 52,
terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di
Padova con ordinanza 27 ottobre 1988;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in
relazione all'art. 5 del codice penale, e con riferimento ai detti
parametri costituzionali, sollevata dal medesimo Tribunale con la
stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte