Sentenza n. 325/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexiesLegge sul divorzio
- art. 21legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.
74, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 dal Pretore di
Milano nel procedimento penale a carico di Aldo Antonio Alesso,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 nel corso di un
procedimento penale per sottrazione all'obbligo di corrispondere
l'assegno di divorzio dovuto all' ex coniuge ed il contributo di
mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Pretore di Milano ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Questa disposizione stabilisce che al coniuge che si sottrae
all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e
6 della legge n. 898 del 1970 si applicano le pene previste dall'art.
570 del codice penale. Ma non richiama quest'ultimo articolo per la
condizione di procedibilità prevista dal terzo comma, sicché,
mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare è
punibile a querela della persona offesa quando concerne il coniuge
anche separato, è invece perseguibile d'ufficio la mancata
corresponsione dell'assegno al coniuge ed ai figli maggiorenni in
caso di divorzio. Questa disciplina, ad avviso del giudice
rimettente, sarebbe irragionevole e determinerebbe una disparità nel
trattamento di situazioni analoghe.
In relazione ai figli, il giudice rimettente osserva che la loro
condizione è identica nei rapporti con i genitori, in presenza sia
di divorzio che di separazione. Il dovere di provvedere al loro
mantenimento si fonda in ogni caso sull'art. 30 della Costituzione e
discende dall'art. 147 del codice civile. Eppure l'omesso contributo
al mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore
divorziato configura un reato perseguibile d'ufficio, mentre la
stessa omissione non sarebbe penalmente rilevante in caso di genitori
separati o conviventi o comunque sarebbe in ipotesi perseguibile a
querela della persona offesa. Ad avviso del giudice rimettente
sarebbe del tutto irragionevole la disparità di trattamento
derivante dalla procedibilità d'ufficio solo per il reato previsto
dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970.
Con riferimento al rapporto tra ex coniugi, l'ordinanza di
rimessione prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione
sotto il profilo della ragionevolezza. Tale principio, escludendo la
legittimità di scelte arbitrarie del legislatore, imporrebbe di
graduare il trattamento penale in relazione alla diversa gravità dei
fatti, da individuare in base alla rilevanza costituzionale dei beni
giuridici protetti. Da questo punto di vista il legislatore
riserverebbe un trattamento deteriore alla fattispecie di maggiore
rilievo nella gerarchia di valori enucleabile dalla Costituzione.
Difatti l'art. 570 del codice penale prevede che sia perseguibile a
querela della persona offesa la violazione dei doveri di assistenza
nell'ambito della famiglia, radicati negli artt. 29 e 30 della
Costituzione, mentre l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970
considera perseguibile d'ufficio l'inadempimento di un obbligo
patrimoniale.
L'irragionevolezza viene anche prospettata con riferimento al
sistema complessivo del codice penale, ispirato al criterio generale
di esclusione della procedibilità d'ufficio per fatti di scarso
interesse pubblicistico, nei quali il bene tutelato rientra nella
disponibilità della persona offesa. Nella situazione esaminata l' ex
coniuge avrebbe soprattutto interesse alla soddisfazione, sia pure
tardiva, del proprio credito, ostacolata dall'irretrattabilità del
procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante
nel giudizio principale, giacché, se accolta, l'imputato potrebbe
essere prosciolto, avendo l' ex coniuge rimesso, ed i figli
maggiorenni non proposto, la querela.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta
infondatezza della questione.
L'Avvocatura ritiene che sia in gioco una sfera riservata alla
discrezionalità del legislatore. La perseguibilità d'ufficio del
reato previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970
sarebbe giustificata dalla situazione delle parti. In costanza del
vincolo matrimoniale, che la separazione personale dei coniugi non
travolge, è rimesso all'interessato valutare l'opportunità di un
intervento del giudice penale, il quale, agendo d'ufficio, potrebbe
aggravare e compromettere definitivamente una crisi coniugale in
ipotesi ancora rimediabile. Questa preoccupazione non sussiste più
una volta intervenuto il divorzio.
Anche se non muta il dovere di mantenimento dei figli, il divorzio
- rileva l'Avvocatura - fa venir meno l'organicità del nucleo
familiare. Fino allo scioglimento del matrimonio, il vincolo
familiare lascia aperta la possibilità di una maggiore articolazione
dei rapporti nella famiglia e costituisce un deterrente
all'inosservanza dei singoli obblighi tra le parti. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la
perseguibilità d'ufficio, anziché a querela di parte, del reato di
sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a seguito
dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio, all'altro coniuge o quale contributo per il mantenimento
dei figli, anche maggiorenni.
Questa figura di reato è stata introdotta dall'art. 21 della legge
6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto alla legge 1 dicembre 1970, n.
898 l'art. 12-sexies, per sanzionare la condotta del coniuge che non
provvede ad erogare gli assegni dovuti in base agli artt. 5 e 6 della
stessa legge con le pene previste dall'art. 570 del codice penale per
la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il Pretore di Milano dubita che la procedibilità d'ufficio del
reato sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo tanto della irragionevolezza che della disparità di
trattamento, ed assume quale termine di comparazione lo stesso art.
570 del codice penale, che per la violazione degli obblighi di
assistenza familiare stabilisce la punibilità, salvo alcune
eccezioni, a querela della persona offesa. Difatti sarebbe identico,
e con eguale radicamento costituzionale, il dovere del genitore di
provvedere al mantenimento dei figli, sia in caso di convivenza o di
separazione che di divorzio. Ma mentre è penalmente sanzionata, e
perseguibile d'ufficio, la condotta del genitore divorziato che si
sottrae al dovere di contribuire al mantenimento dei figli
maggiorenni, non sarebbe sanzionata, o comunque sarebbe in ipotesi
perseguibile a querela della parte offesa, la stessa condotta del
genitore separato o convivente. Il Pretore ne deduce la lesione del
principio di eguaglianza e denuncia come irragionevole la disparità
di trattamento.
Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato anche
con riferimento alla posizione del coniuge. Considerata giustificata
l'esigenza di lasciare alla valutazione della persona offesa
l'opportunità di portare all'esterno del nucleo familiare, in caso
di convivenza o di separazione, una situazione forse transitoria che
il ricorso al giudice penale potrebbe compromettere, il giudice
rimettente ritiene che a maggior ragione dovrebbe essere esclusa la
procedibilità d'ufficio per l'inadempimento di una mera prestazione
patrimoniale, che altrimenti verrebbe sanzionato anche contro la
volontà del creditore. L'irretrattabilità del procedimento penale
ostacolerebbe, anzi, il soddisfacimento delle ragioni del coniuge
più debole, giacché l'imputato non sarebbe stimolato a soddisfare,
sia pure tardivamente, il proprio debito, dato che non vedrebbe
sostanzialmente mutata la propria posizione processuale.
L'irragionevolezza viene anche prospettata in rapporto al criterio
generale del sistema penale, che prevede la querela come condizione
di procedibilità per fatti di scarso interesse pubblicistico, nei
quali il bene tutelato rientra, come quando ha contenuto
patrimoniale, nella disponibilità della persona offesa.
2. - La norma sottoposta a scrutinio di legittimità
costituzionale ha inteso assicurare l'assistenza di una sanzione
penale a garanzia dell'obbligo di corrispondere gli assegni, per il
coniuge e per i figli, disposti in base alla disciplina sullo
scioglimento del matrimonio (artt. 5 e 6 della legge n. 898 del
1970), dopo che la giurisprudenza aveva escluso la possibilità,
ammessa da precedenti orientamenti interpretativi, di applicare
l'art. 570, secondo comma, numero 2), del codice penale anche al
coniuge divorziato, che omettesse di corrispondere l'assegno all' ex
coniuge.
Il Pretore di Milano, aderendo all'indirizzo interpretativo
prevalente, ritiene che l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970
- introdotto dalla legge n. 74 del 1987 per assicurare tutela penale
alle prestazioni patrimoniali che esprimono, pur cessato il vincolo
matrimoniale, la residua solidarietà tra coniugi ed il dovere di
concorrere al mantenimento dei figli - delinei una figura autonoma di
reato, rinviando all'art. 570 del codice penale solo per la
individuazione della sanzione. Esclude pertanto l'applicabilità del
terzo comma dello stesso art. 570, che per la punibilità del reato
di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede, salvo
casi particolari, la querela della persona offesa.
3. - Le differenze di trattamento determinatesi fra la tutela
penale per i crediti spettanti in caso di divorzio e la tutela penale
per le prestazioni dovute in caso di separazione personale dei
coniugi sono state già esaminate dalla Corte e ritenute, quanto ai
profili sostanziali, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
(sentenza n. 472 del 1989).
La questione di legittimità costituzionale riguarda ora
esclusivamente l'aspetto processuale della procedibilità d'ufficio
del reato, anziché a querela di parte. In precedenza la stessa
questione era stata sollevata, in un caso nel quale la parte offesa
aveva presentato querela e si era costituita parte civile
manifestando la scelta di perseguire la punizione dell' ex coniuge
sottrattosi al versamento dell'assegno. In assenza di una propensione
del querelante a rimettere la querela, la questione era stata
dichiarata inammissibile, in quanto inattuale o comunque prematura
(sentenza n. 472 del 1989).
Il dubbio di legittimità costituzionale viene riproposto, avendo
l' ex coniuge, parte offesa, revocato la costituzione di parte civile
e rimesso, con l'accettazione dell'imputato, la querela, manifestando
così la volontà che il reato non sia perseguito. La soluzione del
dubbio di legittimità costituzionale si presenta, quindi, attuale e
rilevante nel giudizio principale. Quale ulteriore elemento per
valutare se ricorra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, è
stata dedotta la situazione dei figli maggiorenni, i quali pure non
hanno inteso perseguire penalmente il genitore inadempiente.
4. - L'ordinanza di rimessione segnala le diversità riscontrabili
confrontando la parallela disciplina penale della sottrazione agli
obblighi di prestazioni patrimoniali e di assistenza nell'ambito
familiare e la disciplina dei rapporti che residuano all'esito dello
scioglimento del matrimonio, per dedurre la disparità di trattamento
e l'irragionevolezza dell'omessa previsione della perseguibilità a
querela della persona offesa per il reato previsto dall'art.
12-sexies della legge n. 898 del 1970.
Il rinvio che questa disposizione fa all'art. 570 del codice
penale, sia pure inteso solo per l'identità delle sanzioni, segnala
la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con
l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono
origine, attuale o pregressa, da un rapporto familiare fondato sul
matrimonio. La sentenza di divorzio, difatti, "non elimina
interamente la vis matrimonii, la quale permane sul piano dei
rapporti patrimoniali nei limiti dell'ultrattività del rapporto
regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970" (sentenza n. 1009
del 1988).
Tuttavia, per quanto concerne l'assegno da corrispondere al
coniuge divorziato, pur in presenza di elementi di analogia con
l'assegno attribuito al coniuge separato, esistono profili
soggettivi, attinenti al permanere o meno del vincolo matrimoniale,
ed oggettivi, riferibili alla natura ed al contenuto dell'assegno,
che rendono non del tutto omogenee le due situazioni.
In ogni caso la condizione, indicata dal giudice rimettente come
ingiustificatamente differenziata, nella quale verrebbe a trovarsi il
coniuge divorziato rispetto a quello separato, riguarda la stessa
configurazione del reato: diverse sono le condotte penalmente
sanzionate dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e
dall'art. 570 del codice penale, sicché il discrimine non è
rappresentato solo dalla diversa procedibilità del reato.
La parificazione delle due situazioni, richiesta dal giudice
rimettente, non può dunque essere ottenuta modificando il regime
della procedibilità.
Non potendosi considerare quello indicato dall'ordinanza di
rimessione quale utile termine di comparazione, il ricorso al
criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina
normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o
manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia
alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato
dalla norma denunciata.
5. - Rimane da valutare il dubbio prospettato in relazione alla
posizione dei figli. È evidente il comune fondamento delle
prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori,
prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che
sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente
dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori.
Tuttavia la descrizione della diversità di tutela penale fatta
dall'ordinanza di rimessione, in particolare per le situazioni
riferibili ai figli maggiorenni, segnala disarmonie nel disegno
normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una
ponderata valutazione dei diversi interessi. L'intervento che viene
chiesto alla Corte non appare difatti idoneo a conseguire l'obiettivo
proposto dall'ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed
unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato,
verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre
al denunciato squilibrio.
La questione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della
legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte