Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21

maggio 1998 dal pretore di Montepulciano, il 12 ottobre 1998 (n. 4

ordinanze) dal pretore di Roma, il 27 novembre 1998 dal pretore di

Montepulciano, il 27 ed il 16 ottobre 1998 dal pretore di Roma,

rispettivamente iscritte ai nn. 572, 896, 897, 898 e 899 del registro

ordinanze 1998 e ai nn. 44, 52 e 124 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 52,

prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 6 e 11, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Carlo Benenati e di Luigi Bonollo

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Alberto Fabbri e Giuseppe Frigo per Luigi

Bonollo e l'Avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 21

maggio e il 27 novembre 1998 (r.o. nn. 572/1998 e 44/1999), il

pretore di Montepulciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato

dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella

parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio,

emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito

dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2,

cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito

all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo

l'art. 375, comma 3, dello stesso codice;

che, argomentata preliminarmente la rilevanza della questione (in

rapporto a eccezioni di nullità sollevate dalle difese degli

imputati), il pretore rimettente muove dalle modifiche recate dalla

citata legge n. 234 del 1997, che, prescrivendo in generale l'obbligo

per il pubblico ministero di invitare l'indagato a rendere

l'interrogatorio, quale requisito di validità dell'iter processuale,

non avrebbe tuttavia coordinato la nuova regola con la disciplina del

procedimento per decreto, nel quale pertanto, nel silenzio della

legge e nell'impossibilità di pervenire a una diversa soluzione in

via interpretativa, l'anzidetta prescrizione non opera;

che tale omissione legislativa determina, secondo il rimettente,

il dubbio di conformità a Costituzione, sotto il profilo

dell'ingiustificata differenziazione di discipline che dovrebbero

invece razionalmente essere uniformate, e per la disparità di

trattamento tra imputati che ne conseguirebbe, con pregiudizio per

chi sia soggetto al rito speciale rispetto a chi venga sottoposto al

procedimento nella forma ordinaria, potendo solo il secondo e non

anche il primo eccepire la nullità della citazione a giudizio (art.

555 cod. proc. pen.) in caso di mancanza del previo invito a

presentarsi;

che il giudice di merito censura altresì l'irragionevolezza

della riferita differenziazione dei procedimenti - quello ordinario,

e quello per decreto - essendo gli stessi accomunati dall'esito

procedimentale, cioè la celebrazione del dibattimento, sottolineando

altresì, per questo aspetto, che l'adozione dell'uno o dell'altro

rito dipende da determinazioni e da strategie processuali del

pubblico ministero, sulle quali l'indagato non può interferire;

che, secondo le ordinanze di rimessione, la conclusione che deve

trarsi dalle argomentazioni sopra dette è che la discrezionalità

che compete al legislatore nel differenziare i procedimenti, in

relazione alle finalità proprie di ciascuno di essi, e che

giustifica, in particolare, la condanna senza previo contraddittorio

nel rito speciale in discorso, verrebbe meno allorché si pervenga al

giudizio dibattimentale, che imporrebbe in ogni caso la possibilità

per l'imputato di rendere, prima, l'interrogatorio, indipendentemente

dal modo attraverso il quale si sia pervenuti al dibattimento

medesimo;

che il pretore di Roma, con sei ordinanze di identico contenuto,

emesse il 12 ottobre 1998 (r.o. nn. 896, 897, 898 e 899/1998), il 16

ottobre 1998 (r.o. n. 124/1999) e il 27 ottobre 1998 (r.o. n.

52/1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 555,

comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il

decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per le indagini

preliminari a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia

nullo ove non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere

l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, dello stesso

codice;

che anche il pretore di Roma ritiene che la modifica recata dalla

legge n. 234 del 1997, nel prescrivere l'invito anzidetto nell'ambito

del rito ordinario e come condizione di validità di quest'ultimo,

non avrebbe coordinato tale intervento, di "portata generale", con la

disciplina del procedimento per decreto;

che la mancata ricomprensione di detto rito speciale nell'ambito

di operatività della prescrizione comporterebbe una ingiustificata

disparità di trattamento, a danno di chi sia soggetto allo stesso,

con pregiudizio altresì della garanzia di difesa dell'imputato, che,

nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale,

non può utilmente eccepire (come si verifica nei giudizi

principali: onde la rilevanza delle questioni) l'invalidità

dell'iter processuale per l'omessa notifica dell'invito a presentarsi

ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen., ciò che è invece possibile

per l'imputato che sia chiamato in giudizio nell'ambito del

procedimento ordinario;

che nel giudizio promosso dal pretore di Montepulciano con

l'ordinanza di cui al r.o. n. 572/1998, Carlo Benenati, imputato nel

procedimento principale, ha depositato atto di costituzione in

giudizio oltre il termine previsto dall'art. 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che nel giudizio promosso dallo stesso pretore con l'ordinanza di

cui al r.o. n. 44/1999 si è costituita la parte privata Luigi

Bonaldo, il cui patrocinio, riprendendo nell'atto di costituzione il

contenuto dell'ordinanza di rimessione, e facendone proprie le

deduzioni, ha concluso per l'accoglimento della questione sollevata;

che in tutti i giudizi di costituzionalità così instaurati è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sul rilievo della

superfluità dell'esperimento di un atto, come l'invito a presentarsi

di cui all'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., proprio della fase

delle indagini, allorché il processo sia pervenuto al giudizio

dibattimentale, e sottolineando la pienezza delle garanzie difensive

che in quest'ultimo sono accordate all'imputato, ha concluso per

l'inammissibilità - per irrilevanza - e comunque per l'infondatezza

delle questioni.

Considerato che le otto ordinanze di rinvio propongono, in termini

analoghi o coincidenti tra loro, un'unica questione di

costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono riunirsi

per essere definiti con unica decisione;

che i giudici rimettenti chiedono a questa Corte una pronuncia

per effetto della quale il decreto che dispone il giudizio, emesso,

nel procedimento dinanzi al pretore, dal giudice per le indagini

preliminari a seguito dell'opposizione dell'imputato al decreto

penale di condanna (art. 565, comma 2, cod. proc. pen.), sia viziato

da nullità qualora non sia preceduto dall'invito del pubblico

ministero all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio

(art. 375, comma 3, cod. proc. pen.);

che la richiesta anzidetta è formulata, da tutte le ordinanze di

rinvio, in base al principio di uguaglianza, assumendo la necessità

di uniformare il procedimento per decreto penale a quello

"ordinario", nel quale, in seguito alle modifiche recate dalla legge

n. 234 del 1997, la prescrizione del previo invito a presentarsi è

stata introdotta, a pena di nullità del decreto di citazione emesso

dal pubblico ministero nel rito pretorile (o della richiesta di

rinvio a giudizio, nel rito dinanzi al tribunale);

che all'accoglimento della prospettata assimilazione osta, in

primo luogo, l'eterogeneità degli atti ai quali la nullità, in caso

di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel

procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito

del procedimento alternativo, giacché in un caso si tratta di atti

propri ed esclusivi del pubblico ministero, che costituiscono modi di

esercizio dell'azione penale, nell'altro caso si tratta del decreto

che dispone il giudizio, cioè di un atto proprio del giudice,

successivo non solo all'avvenuto esercizio dell'azione penale da

parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del

medesimo giudice e altresì all'opposizione che contro la condanna

l'imputato abbia proposto;

che dall'anzidetta ed evidente differenziazione di natura e di

riferibilità degli atti discende l'impossibilità di seguire il

ragionamento dei rimettenti, poiché non sussiste l'omogeneità dei

dati normativi, quello denunciato e quello posto a termine di

raffronto, omogeneità che è presupposto indispensabile perché una

disciplina possa estendersi, alla stregua del principio di

uguaglianza, a ipotesi in origine da essa non previste;

che il rilievo che precede è ulteriormente avvalorato dalla

considerazione degli effetti distorsivi che, nell'ipotesi di

accoglimento della questione così come prospettata, verrebbero a

prodursi nel sistema processuale, giacché, lungi dal riportare a

unità la disciplina dei diversi riti, la prescrizione del previo

invito a presentarsi come condizione di validità del decreto che

dispone il giudizio nel rito pretorile, una volta esercitata l'azione

penale, comporterebbe l'atipica collocazione di un atto, proprio

della fase delle indagini preliminari, nell'ambito di una fase del

giudizio; una collocazione, può aggiungersi, oltretutto inidonea a

garantire quelle finalità - di conoscenza, appunto, dell'indagine, e

di possibilità di instaurare un contraddittorio con l'organo di

accusa in funzione dell'esito dell'indagine stessa, cioè

dell'alternativa processuale tra passaggio al giudizio e

archiviazione - che (come del resto affermano esplicitamente talune

ordinanze di rinvio) con la riforma del 1997 il legislatore ha inteso

perseguire;

che, per il profilo in discorso, deve comunque richiamarsi la

pronuncia con cui questa Corte ha escluso che si debba pervenire, in

virtù del parametro dell'uguaglianza, all'introduzione dell'obbligo

di previo invito all'indagato a presentarsi quale requisito di

validità della stessa richiesta di emissione del decreto penale

(ordinanza n. 432 del 1998);

che, relativamente alla censura di violazione delle garanzie

difensive (dedotta, in motivazione, dal pretore di Roma), deve ancora

essere ribadito quanto rilevato, sotto analogo profilo, dalla

richiamata ordinanza n. 432 del 1998, cioè che in generale, nel

procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si

svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacché il decreto

penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato

di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso

esercizio della correlativa difesa (sentenza n. 344 del 1991; v.

altresì le ordinanze nn. 277, 47 e 38 del 1996);

che le questioni sollevate devono, per quanto detto, essere

dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo e in relazione

a ogni parametro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del

codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della

legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e

555 del codice di procedura penale), sollevate, rispettivamente in

riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Montepulciano e dal pretore di Roma, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte