Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma

secondo, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt.

223 e 224 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15

gennaio 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale

a carico di Dionisi Massimo, iscritta al n. 179 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

militare di Padova, muovendo dal presupposto interpretativo che il

secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace, nella

parte in cui dispone che all'insubordinazione con violenza consistita

in lesioni gravi (o gravissime) si applicano le corrispondenti pene

stabilite dal codice penale, configuri, rispetto all'ipotesi base di

cui al primo comma del medesimo articolo, un reato autonomo - nel

quale, quindi, l'evento di lesioni gravi o gravissime è posto a

carico dell'agente solo a titolo di dolo - dubita, in riferimento

all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del predetto

secondo comma, assumendo che esso, alla stregua di tale effetto,

darebbe luogo ad un trattamento irragionevolmente più favorevole

rispetto al meno grave reato di cui agli artt. 223-224 stesso codice

(lesioni gravi o gravissime tra militari di pari grado), nel quale

tali eventi, integrando delle aggravanti, sono addebitati a mero

titolo di colpa; che ad avviso del giudice rimettente, la caducazione

della norma comporterebbe di ravvisare nel fatto un concorso formale

tra l'ipotesi base di insubordinazione di cui al primo comma

dell'art. 186 e l'aggravante di cui all'art. 224, e perciò una

regolamentazione più severa;

Considerato che, a prescindere dalla problematicità di raffronti,

alla stregua del principio di uguaglianza, limitati ad uno solo degli

effetti di determinate ipotesi ricostruttive delle fattispecie poste

in comparazione, è decisivo il rilievo che la prospettazione del

giudice a quo condurrebbe, attraverso l'inedita combinazione di

disposizioni dettate per la regolazione di fatti diversi, ad un

intervento sostitutivo che si risolverebbe nella creazione di una

nuova fattispecie penale, per di più con conseguenze sfavorevoli per

l'imputato;

che, alla stregua del fondamentale principio di legalità dei

reati e delle pene, un simile intervento esorbita dai poteri del

giudice della legittimità costituzionale delle leggi;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, del codice

penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con

ordinanza del 15 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte