Ordinanza n. 327/1997
Altra decisione · depositata il 07/11/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 13legge 86/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
penale, promossi con ordinanze emesse il 14 e 27 maggio, il 16
aprile, il 7 e il 24 giugno, l'8 ottobre, il 3 luglio, il 25 giugno e
il 1 luglio (n. 2 ordinanze) 1996 dal gip c/o il tribunale di
Piacenza, il 21 giugno 1996 dal tribunale di Milano, il 3 ed il 7
maggio 1996 e il 24 gennaio 1997 del gip c/o il tribunale di
Piacenza, il 3 dicembre 1996 dal tribunale di Sondrio, il 4 febbraio
1997 dal tribunale di Grosseto, il 13 marzo 1997 dal gip c/o il
tribunale di Piacenza, l'11 febbraio e il 18 marzo 1997 dal tribunale
di Sondrio, il 14, il 17 e il 21 marzo, l'8 aprile (n. 2 ordinanze),
il 18 aprile (n. 2 ordinanze), il 21 aprile ed il 18 aprile 1997 dal
gip c/o il tribunale di Piacenza e l'11 aprile 1997 dal gip c/o il
tribunale di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 797, 857, 890,
891, 893, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 967, 981 del registro
ordinanze 1996 ed ai nn. 124, 171, 210, 287, 297, 298, 315, 316,
342, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 457 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 38, 39,
47, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed ai nn. 13, 15,
18, 23, 24, 25, 26, 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1996 (r.o. n. 797
del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Piacenza ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del
codice penale (Abuso d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della
legge 26 aprile 1990, n. 86;
che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto
con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto
prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente
determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della
locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi vizio di
tipo amministrativo; né la fattispecie acquisterebbe sufficiente
determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui
prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso
tratta dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe
altresì con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto,
per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile
chiave di accesso a disposizione del giudice penale per "penetrare
nel territorio della p.a." attraverso la semplice attivazione dei
meccanismi processuali: onde essa consentirebbe "incursioni
giudiziali" nella sfera di valutazione discrezionale
dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla
serenità delle attività amministrative, così compromettendo il
buon andamento dell'amministrazione medesima;
che la stessa questione, in termini identici, salvo il
riferimento, in alcuni casi, al primo anziché al secondo comma
dell'art. 323 cod. pen., è stata sollevata dalla stessa autorità
giurisdizionale con altre ventidue ordinanze (r.o. nn. 857, 890, 891,
893, da 949 a 953, 967 e 981 del 1996; r.o. nn. 124, 287, 315, 316,
342, da 379 a 384 del 1997), l'ultima delle quali emessa il 21 aprile
1997;
che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 (r.o. n. 957 del
1996), il tribunale di Milano ha sollevato a sua volta, su istanza
di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod.
pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, con argomentazioni di tenore analogo a quelle
svolte dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Piacenza;
che, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 3 dicembre 1996
(r.o. n. 171 del 1997), l'11 febbraio 1997 (r.o. n. 297 del 1997), il
18 marzo 1997 (r.o. n. 298 del 1997), il tribunale di Sondrio, su
istanza di parte, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 323 cod. pen., in riferimento all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione;
che, secondo il remittente, la norma, interpretata dalla
giurisprudenza nel senso che sono ricompresi nella condotta
contemplata dalla fattispecie incriminatrice ogni violazione del
parametro di doverosità dell'azione amministrativa e ogni
comportamento esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini
istituzionali della pubblica amministrazione, non consentirebbe di
escludere dubbi di indeterminatezza della fattispecie, stante la
genericità di tali riferimenti e l'assenza di una definizione
normativa dell'eccesso di potere;
che, con una ulteriore ordinanza emessa l'il aprile 1997 (r.o.
n. 457 del 1997), lo stesso tribunale di Sondrio ha sollevato la
medesima questione con riferimento, oltre che all'art. 25, secondo
comma, anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
lamentando in proposito che "la incertezza della norma" non
permetterebbe un efficace esercizio del diritto di difesa
costituzionalmente garantito;
che questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod.
pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, è stata sollevata dal tribunale di Grosseto con
ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n. 210 del 1997),
contenente rilievi di tenore analogo a quelli svolti dal giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza, e sopra
riferiti: in particolare, secondo il remittente, l'indeterminatezza e
l'elasticità della fattispecie rischierebbero di dare eccessivo
spazio alla discrezionalità interpretativa dei giudici, anche per la
carenza di una normativa che delinei con certezza i confini della
liceità e legittimità dell'azione amministrativa, nonché per la
possibilità di configurare il reato in rapporto a condotte omissive;
Considerato che, data la sostanziale identità delle questioni, i
giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronunzia;
che è sopravvenuta, dopo la proposizione delle questioni, la
legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555
del codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito
interamente il testo dell'art. 323 del codice penale;
che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del
reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione
della condotta del pubblico ufficiale o dell incaricato di pubblico
servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio,
patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno
ingiusto, con l'espressione "nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto";
che pertanto si rende necessario restituire gli atti ai giudici
remittenti, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla
luce dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza e ai
tribunali di Milano, di Sondrio e di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte