Sentenza n. 328/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 752/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge
16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo) e 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre
1987, n. 47 (Norme concernenti la disciplina della raccolta,
coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con
ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal T.A.R. dell'Umbria sui ricorsi
riuniti proposti da Torlonia Annamaria contro la Regione Umbria ed
altri, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La concessionaria dell'azienda faunistico-venatoria
"Schifanoia" instaurava dinanzi al T.A.R. dell'Umbria tre giudizi,
poi riuniti, nei confronti della Regione Umbria e della Comunità
Montana dell'Alto Chiascio, di impugnazione del provvedimento con cui
si era rigettata la sua richiesta di tabellamento del fondo per
escludervi la raccolta di tartufi, nonché di alcune autorizzazioni
per la raccolta rilasciate dalla detta Comunità Montana e della
delibera della Giunta Regionale umbra relativa a termini e modalità
di presentazione di richieste di rilascio di autorizzazioni per la
ricerca di tartufi nella suddetta azienda.
Il T.A.R. sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e degli
artt. 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47,
in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117 della
Costituzione.
1.2 - Secondo il giudice remittente l'art. 3 della legge n. 752
del 1985 e l'art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987, di identico
contenuto, i quali sanciscono la libertà della raccolta dei tartufi
nei boschi e nei terreni incolti e la possibilità di riservarsi la
proprietà dei tartufi raccolti solo per i proprietari delle
tartufaie coltivate o controllate, prevederebbero una sottrazione
originaria del bene al legittimo proprietario del tutto
sproporzionata rispetto all'interesse generale perseguito, posto che
sarebbe stato più ragionevole ed equo prevedere la libera ricerca
solo nel caso di inerzia del proprietario del terreno nella raccolta.
Invece, le disposizioni censurate consentirebbero al proprietario
di riservarsi la raccolta dei tartufi solo se sopportasse il gravoso
onere di apportare miglioramenti ed incrementi della coltivazione,
mentre nessun onere sarebbe imposto ai terzi.
La menomazione del diritto di proprietà urterebbe contro il
precetto costituzionale citato perché non sarebbe previsto alcun
indennizzo o compenso che, invece, si sarebbe dovuto prevedere
vertendosi in una situazione di vero e proprio trasferimento forzoso
di beni ed utilità a vantaggio di terzi.
1.3 - L'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, il quale reca
una disciplina particolare per la ricerca dei tartufi nelle aziende
faunistico-venatorie, violerebbe gli artt. 117 e 42 della
Costituzione, in quanto estenderebbe il regime della libera raccolta
anche nei terreni delle dette aziende, limitando ulteriormente il
diritto di proprietà e venendo così ad incidere nei rapporti
intersoggettivi, la cui regolamentazione è preclusa al legislatore
regionale.
2. - Il giudice a quo ha ritenuto le questioni sollevate
rilevanti, in quanto la eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate condurrebbe alla
caducazione delle autorizzazioni di raccolta dei tartufi rilasciate
dalla Comunità Montana e alla impossibilità di rilasciarne altre,
oltre che al riconoscimento a favore della parte privata della
facoltà di tabellazione del fondo.
3. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4. - Nel giudizio sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio
dei ministri che il Presidente della Giunta Regionale umbra,
rappresentati entrambi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Essa ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per
irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 della legge n. 752 del 1985, posto che solo la legge regionale
(art. 6) estende il regime della libera raccolta dei tartufi anche
alle aziende faunistico-venatorie, ponendosi in contrasto, secondo il
giudice a quo, con gli artt. 117 e 42 della Costituzione.
La censura sarebbe, inoltre, affetta da contraddittorietà stante
la inconciliabilità della denuncia della norma statale, sotto il
profilo dell'art. 42 della Costituzione, con quella concernente la
norma regionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione,
norme separatamente individuate come fonte esclusiva della
regolamentazione lesiva. La contraddittorietà renderebbe
inammissibili le questioni nei termini in cui sono state prospettate.
Secondo la difesa delle interventrici, l'interpretazione fornita
dal giudice a quo sarebbe errata in quanto anche dai lavori
preparatori risulta che il regime della libera raccolta si era voluto
anche per le aziende faunistico-venatorie, le quali non implicano
alcuna coltivazione dei fondi, ma postulano la conservazione
dell'ambiente naturale ivi esistente.
Sarebbe inconferente la censura che attiene al profilo della
mancata previsione di un indennizzo o della facoltà del proprietario
dei fondi sui quali insistono le aziende faunistico-venatorie di
riservarsi la raccolta dei tartufi, in considerazione dell'oggetto
dei giudizi a quibus, concernenti l'esclusione dei terzi dalla
ricerca e raccolta.
La ricerca nei terreni non coltivati costituisce l'oggetto di un
uso civico a favore di una determinata collettività, mentre, nel
caso di gestione di una tartufaia coltivata o controllata, occorre
tenere conto degli oneri che sopporta il proprietario onde, rispetto
all'altra ipotesi, risulta giustificata la riserva a suo favore della
raccolta dei tartufi. Pertanto, la scelta del legislatore è
pienamente ragionevole, in conformità alla tradizione vigente in
materia ed agli interessi generali perseguiti, coerentemente con il
disposto dell'art. 44 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. dell'Umbria dubita della legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e
2 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47, nella
parte in cui sanciscono la libera raccolta dei tartufi nei boschi e
nei terreni non coltivati e la possibilità di riserva della
proprietà degli stessi solo in favore di chi gestisce tartufaie
coltivate o controllate, in quanto risulterebbe violato l'art. 42,
secondo e terzo comma, della Costituzione, perché le dette
disposizioni, a fronte di una sottrazione originaria del bene al
legittimo proprietario, non prevedono alcuna forma di indennizzo, e,
irrazionalmente, consentono al proprietario dei terreni la
possibilità della riserva della raccolta solo sopportando i
rilevanti oneri economici per la coltivazione e il controllo delle
tartufaie, oneri che, invece, non incontrano i terzi ammessi alla
libera raccolta;
b) dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, in quanto,
estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi anche ai
terreni in cui si trovano le aziende faunistico-venatorie, violerebbe
gli artt. 117 e 42 della Costituzione, perché attua una disciplina
di rapporti interprivati sottratti alla potestà normativa regionale.
2. - Le questioni non sono fondate per quanto si dirà.
La legge quadro n. 752 del 1985 detta nuove norme in materia di
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati
destinati al commercio. Essa, ovviando alla insufficienza e alla
inadeguatezza della precedente legge n. 568 del 1970, persegue la
finalità di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore,
specie a favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e
raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di
integrazione del proprio reddito.
La nuova disciplina è più adeguata alla rilevanza economica
della attività che si protegge ed evita che la raccolta
indisciplinata produca l'estinzione delle tartufaie e danni
irreparabili al patrimonio ambientale.
Inoltre, si sono tutelati anche gli interessi delle popolazioni
che ne traggono vantaggio, le loro consuetudini e gli eventuali usi
civici.
La normativa statale fornisce i principi ed i criteri per la
disciplina di dettaglio che spetta alle Regioni nell'esercizio della
potestà legislativa in materia di conservazione del patrimonio
naturale e dell'assetto ambientale.
La detta legge quadro sancisce la libera raccolta dei tartufi nei
boschi e nei terreni non coltivati; riconosce a tutti coloro che
hanno diritti di godimento sul fondo o che vi conducono tartufaie,
coltivate o controllate, il diritto di proprietà sui tartufi ivi
prodotti, autorizzandoli ad apporre apposite tabelle.
La raccolta non è consentita, quindi, nei terreni coltivati e,
anche in base alle norme contenute nel codice civile (artt. 841 e
842), nei fondi chiusi, specie nei modi stabiliti dalla legge sulla
caccia.
Non sussiste la dedotta lesione dell'art. 42, secondo e terzo
comma, della Costituzione, per la mancata previsione da parte del
legislatore statale di un indennizzo o di un compenso a favore del
proprietario di terreni non coltivati o di boschi.
Si è, invero, più volte affermato (sentenza della Corte
costituzionale nn. 6 del 1966, 55 e 56 del 1968, 245 del 1976) che la
detta violazione non si verifica allorquando, come nella fattispecie,
i limiti posti alla proprietà privata si riferiscano ai modi di
godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito della
attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di
proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi
pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini.
Per quanto riguarda la illegittimità costituzionale dell'art. 6
della legge n. 47 del 1987, si osserva che con detta disposizione si
è inteso disciplinare, nell'ambito della legislazione di dettaglio
che compete alla Regione, la raccolta dei tartufi nei terreni
soggetti anche a uso civico, al vincolo connesso alla attività
venatoria nonché nelle aziende faunistico-venatorie. Per queste
ultime si sono previsti dei limiti alla libera raccolta e cioè
l'autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio,
l'audizione del legale rappresentante della concessionaria o del
proprietario, l'ammissione di un numero limitato di raccoglitori con
due soli cani, i turni della raccolta, le modalità di accesso nei
soli giorni di silenzio venatorio.
La disciplina in esame va anzitutto coordinata con quella
specifica delle aziende faunistico-venatorie rientrante in quella
più ampia della caccia dettata con la legge statale n. 968 del 1977,
la legge regionale dell'Umbria n. 21 del 1986, ed il regolamento
regionale 7 agosto 1986, n. 2.
L'art. 36 della legge statale stabilisce che le aziende
faunistico-venatorie, o derivate dalle riserve di caccia o di nuova
costituzione, hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il
miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento
della fauna selvatica.
La disciplina riguarda le aziende di rilevante interesse
naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica
fauna alpina, alla grossa selvaggina europea e alla fauna acquatica.
Si demanda alle Regioni il coordinamento e l'approvazione dei
piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina
compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche nonché
l'indicazione dei criteri di gestione.
La Regione Umbria ha, da ultimo, emanato la legge n. 21 del 1986
ed il regolamento n. 2 del 1986.
Si sono previste tre categorie di aziende venatorie (art. 25 della
legge n. 21 del 1986 e art. 2 del regolamento) a seconda della
proprietà dei terreni e delle specie degli animali.
Si è specificamente sancito (art. 25, sesto comma, della legge
regionale) che la concessione per l'allevamento del cinghiale e degli
ungulati è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati
siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili
dalla selvaggina allevata e tabellati (art. 11 del regolamento),
mentre l'art. 6 del regolamento regola la idoneità del territorio.
Ora, la disciplina della raccolta dei tartufi di cui all'art. 6
della legge regionale deve essere anzitutto ispirata ai principi
della legge quadro, peraltro, ripetuti nella stessa legge regionale
(art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987) secondo cui la raccolta
è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e, limitatamente
alle aziende faunistico-venatorie esistenti nei detti luoghi, con le
modalità di cui all'art. 6 della stessa legge regionale innanzi
richiamata; mentre è vietata nei terreni coltivati e nei fondi
chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie
che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o
palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e
pedissequo regolamento ribadite nella concessione.
Pertanto, le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si
trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro
chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun
interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta
di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l'interpretazione
che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.
Non sono fondate le censure sollevate dell'art. 6 della legge
regionale n. 47 del 1987, in quanto la Regione ha emanato la
legislazione di dettaglio secondo i principi e i criteri della legge
quadro statale, nell'esercizio di una competenza propria. Ha poi
correttamente coordinato la disciplina della raccolta dei tartufi
nelle aziende faunistico-venatorie con la disciplina specifica delle
stesse dettata dalla legge quadro statale e dalla legge regionale
sulla caccia e dal regolamento delle aziende faunistico-venatorie.
Non ha regolato affatto rapporti intersoggettivi di diritto privato
né, in particolare, ha emanato norme incidenti sul diritto di
proprietà di dette aziende.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 dicembre
1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e 2
e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47 (Norme
concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione
e commercio dei tartufi), in riferimento agli artt. 42, secondo e
terzo comma, e 117 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
Amministrativo Regionale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte