Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) e successive modificazioni, promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 4 novembre ed il 21 settembre 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cosenza sui ricorsi proposti da Turano

Salvatore e Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di

Cosenza, iscritte ai nn. 147 e 148 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 1993, la

Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, sul ricorso

proposto da Turano Salvatore contro l'Intendenza di finanza di

Cosenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma,

e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive

modificazioni "nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennità

di previdenza liquidata ai medici dall'ENPAM limitatamente alla quota

relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non

prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui è

correlato l'importo dell'indennità liquidata; nella parte in cui

prevede un diverso criterio di determinazione dell'aliquota

impositiva rispetto a quello applicabile all'indennità del

lavoratore dipendente";

che il remittente sostiene che l'indennità di cui alla norma

impugnata avrebbe la stessa natura di quella percepita, ai sensi del

precedente art. 17, dai lavoratori dipendenti, per cui ad essa

andrebbero estesi i principi affermati dalla Corte costituzionale con

la sentenza n. 178/1986, violandosi, in caso contrario, il principio

di uguaglianza tra lavoratori dipendenti e autonomi in materia di

capacità contributiva e prospettandosi, sotto tale profilo, anche la

violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione;

che identica questione è stata sollevata dalla stessa

Commissione tributaria con ordinanza emessa in data 21 settembre 1993

(pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1994) sul ricorso

proposto da Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di

Cosenza; che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente

del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

identica a quella decisa nel senso della infondatezza con la sentenza

n. 50/1994;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica

questione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ne ha

dichiarato la infondatezza, sostenendo che la diversità degli

assetti normativi nei quali ricadono le due indennità di cui agli

artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 porta a ritenere

insussistente la denunciata disparità di trattamento (sentenza n.

50/1994);

che, per le stesse ragioni, non può ritenersi violato neppure

l'ulteriore parametro dell'art. 35, primo comma, della Costituzione,

relativo alla tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed

applicazioni;

che, pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti

sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati, la questione

ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive

modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo

comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte