Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1997

Altra decisione · depositata il 07/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal

pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento

civile vertente tra Marco Roma ed il Servizio riscossione tributi di

Frosinone, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 nel corso di

un giudizio di opposizione al pignoramento di mobili sottoposti ad

espropriazione forzata per la riscossione di imposte non pagate, il

pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma,

lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non

prevede che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori,

stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di

terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per

l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a

quello di consegna del ruolo all'esattore, e dell'art. 54 dello

stesso decreto del Presidente della Repubblica, nella parte in cui

non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere

l'esecuzione;

che le disposizioni denunciate, nel disciplinare l'opposizione di

terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui

beni pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva

delle imposte non pagate, escludono la proponibilità

dell'opposizione da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro

il terzo grado del contribuente, per quanto riguarda i mobili

pignorati nella casa di abitazione del contribuente debitore (art.

52), e prevedono che la procedura esecutiva non possa essere sospesa

dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di

finanza o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo (art. 54);

che il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza

costituzionale (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), ritiene

che tali norme siano dirette ad impedire frodi da parte del debitore

d'imposta sottoposto a riscossione coattiva, ma che tale esigenza non

può precludere ad una categoria di cittadini la possibilità di

ricorrere al giudice, al quale è demandato ordinariamente il

giudizio sull'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, per

accertare la proprietà del bene sottoposto ad espropriazione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono

state emanate nuove disposizioni in materia di riscossione delle

imposte e l'intero secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del

1973 è stato sostituito con l'art. 5, comma 4, lettera b-bis), del

d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia

tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di

finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;

che, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore, il

coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o

dei coobbligati possono proporre opposizione di terzi, per quanto

riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o

del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo

quando si tratti di beni costituiti in dote ma anche quando

dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura

privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla

presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di

accertamento dell'imposta;

che è stata modificata la norma denunciata che precludeva la

proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e, pertanto, gli atti

vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, in base

alla nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante

nel giudizio principale (vedi, in fattispecie analoga, a seguito

delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di

terzi all'esecuzione esattoriale, ordinanza n. 140 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Frosinone, sezione

distaccata di Ceccano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte