Sentenza n. 329/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 17/1983
- art. 21legge 79/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e
dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730
(Legge finanziaria 1984), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Chiuchiarelli
Izsak Maria Cristina, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 15 maggio 1989, la Corte dei Conti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
comma quinto, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento
del costo del lavoro), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e
dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge
finanziaria 1984), nella parte in cui dispongono che le pensioni
attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, siano differite al termine del periodo di
tempo pari all'aumento di servizio utile concesso ai fini del
conseguimento dell'anzianità minima.
La questione si è posta a seguito del ricorso proposto da Maria
Cristina Chiuchiarelli Izsak, che agiva per ottenere di essere
ammessa al godimento della pensione con effetto dalla data di
collocamento in quiescenza.
La Chiuchiarelli - osserva la Corte - presentò domanda di
dimissioni, con i benefici di cui all'art. 42, terzo comma, del
d.P.R. n. 1092 del 1973, in data 18 gennaio 1983, fissandone
l'effetto dall'1 ottobre 1985, con la conseguenza che alla sua
posizione pensionistica si applicano le modifiche legislative in
seguito intervenute.
Orbene, l'ultimo comma dell'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n.
17, stabilì che la decorrenza della pensione attribuita
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in
forza dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, fosse
differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di
servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianità
minima, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 42. In sede di
conversione (legge 25 marzo 1983, n. 79) fu data la possibilità, al
personale che anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto n. 17 avesse fatto domanda di dimissioni, con decorrenza a
far tempo dalla data stessa, di chiedere la revoca delle dimissioni,
se ancora in servizio.
Successivamente, con gli ultimi commi dell'art. 21 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, (finanziaria 1984) fu stabilito che per il
personale che avesse presentato domanda di dimissioni anteriormente
al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'art.
42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla
data di entrata in vigore della legge, era ancora in servizio,
trovasse applicazione il differimento della decorrenza della
pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
Al personale di cui al precedente comma era tuttavia data facoltà
di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, la revoca della domanda di dimissioni.
Il disposto differimento della pensione risulterebbe tuttavia di
dubbia costituzionalità.
È ben noto - osserva il giudice rimettente - che la Costituzione,
"oltre a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio" (art. 29), prevede che la Repubblica agevoli
"con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" e protegga "la
maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo" (art. 31); disponendo, altresì che "le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale
funzione familiare (della donna) e assicurare alla madre del bambino
una speciale adeguata protezione" (art. 37).
In applicazione di tali principi, il legislatore ordinario ha
posto svariate disposizioni per consentire alla donna lavoratrice la
cura della famiglia e della prole, e non certo per precostituire in
suo favore posizioni di vantaggio o di privilegio. Tra queste
previsioni andrebbe annoverato anche l'art. 42, terzo comma, del T.U.
n. 1092.
Viceversa, in un'ottica riduttiva e demagogica, anziché
promuovere l'estensione del beneficio a chi ne era del tutto escluso,
si è preferito attivarsi per comprimerlo e limitarlo con la
penalizzazione del differimento (che si aggiunge a quello della
riduzione della indennità integrativa speciale, se la domanda di
dimissioni è successiva al d.l. n. 17 del 1983, e alla sospensione
del godimento della pensione nell'ipotesi di cui all'ultimo comma
dell'art. 10), dimostrando così per la donna dimissionaria ex art.
42, terzo comma, uno sfavore ancora maggiore di quello manifestato
verso gli altri soggetti anticipatamente collocati a riposo.
L'art. 10, quinto comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e
l'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
violerebbero quindi gli artt. 31 e 37 della Costituzione.
Sotto altro profilo - prosegue il giudice rimettente - non può
non ritenersi che le norme suddette violino anche l'art. 36, primo
comma, della Costituzione. Ed invero, durante tutto il periodo di
differimento, alla donna dimissionaria - non più impiegata e non
ancora pensionata - non vengono erogati né stipendio né pensione
con conseguente pregiudizio economico della ex dipendente e della di
lei famiglia, che subiscono una drastica riduzione se non un
azzeramento del loro reddito normale.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, del 21 marzo 1990.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della proposta questione.
La norma censurata - si legge nell'atto di intervento - è
pienamente legittima e in particolare non contrasta con gli invocati
artt. 31, 36 e 37 della Costituzione.
Proprio in ossequio a tali prescrizioni costituzionali, anzi,
nell'art. 10 impugnato venne introdotto il comma sesto (ribadito
successivamente dall'art. 21, comma dodicesimo, della legge
finanziaria 1984), il quale prevedeva la facoltà di chiedere la
revoca delle dimissioni anche quando fosse divenuto efficace il
provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità
a tutti gli effetti del rapporto di lavoro. In tal modo veniva
immediatamente reintegrato nel diritto allo stipendio il personale
che non avesse ritenuto o potuto economicamente sopportare il
differimento della decorrenza della pensione previsto dalla nuova
normativa.
Può ben dirsi quindi - conclude l'Avvocatura - che il personale
che si sia avvalso della norma di prepensionamento abbia
adeguatamente ponderato gli effetti economici della propria
decisione, accettandoli senza riserve. Considerato in diritto
1. - Con richiamo agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, la
Corte dei Conti dubita della legittimità dell'art. 10, comma quinto,
d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n.
79, e dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Tali disposizioni sono censurate nella parte in cui dispongono che
le pensioni attribuite con un aumento del servizio effettivo sino al
massimo di cinque anni alle dipendenti dimissionarie coniugate o con
prole a carico - ai sensi del terzo comma dell'art. 42 d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 - vengano differite al termine del periodo di
tempo pari all'aumento del servizio utile concesso ai fini del
conseguimento dell'anzianità minima.
Tale disciplina - ad avviso del giudice a quo - contrasterebbe
anzitutto con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, perché elimina
previsioni dirette a favorire l'adempimento da parte della donna di
essenziali funzioni nella cura della famiglia e della prole. Sarebbe
inoltre violato l'art. 36, primo comma, della Costituzione perché,
durante tutto il periodo di differimento, non vengono erogati né
stipendio né pensione, con conseguente pregiudizio economico della
lavoratrice e della sua famiglia.
La questione non è fondata.
2. - Le norme impugnate non hanno fatto cadere la previsione
dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il quale
alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta,
ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma,
un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.
Esse si sono limitate a differire al termine di tale periodo la
corresponsione della pensione.
Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di una iniziativa
legislativa diretta ad eliminare distorsioni in materia di
trattamento pensionistico nel settore pubblico. Tra l'altro, si
intese per l'appunto disincentivare il ricorso ai pensionamenti
anticipati, ponendo condizioni che contenessero il fenomeno, venuto
con grande risalto all'attenzione dell'opinione pubblica, di
percettori di trattamenti pensionistici in età ancora assai giovane.
Si provvide tuttavia a salvaguardare ogni posizione. In sede di
conversione del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, nell'art. 10 venne
inserito il comma sesto, con il quale si diede facoltà al personale
che avesse presentato domanda di dimissioni dal servizio
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con
decorrenza a far tempo dalla data stessa, di chiedere, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la revoca
delle dimissioni, con conseguente continuità a tutti gli effetti del
rapporto di lavoro.
Si consentì quindi a ciascuna dipendente di prendere la propria
decisione sulla base della nuova disciplina, valutando
comparativamente la convenienza di proseguire nell'attività
lavorativa ovvero di dedicarsi ad un più ampio impegno familiare.
3. - Il giudice a quo insiste in modo particolare sull'asserita
violazione dell'art. 31, relativo all'obbligo per la Repubblica di
agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, e dell'art. 37, con riguardo all'obbligo che le condizioni
di lavoro consentano l'essenziale funzione familiare della donna.
Questa Corte, però, proprio con riferimento all'art. 42, terzo
comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del cui contenuto precettivo
si chiedeva l'estensione all'uomo lavoratore, ha già affermato
(sentenza n. 374 del 1989) che, "in relazione ai riflessi della
società in evoluzione sul rapporto di pubblico impiego ed alle
relative implicazioni retributive, spetta esclusivamente al
legislatore determinarne contenuti e limiti di incidenza o, per
quanto riguarda la fattispecie, l'opportunità di abrogare o
modificare la norma impugnata".
La stessa sentenza, richiamandosi alla precedente n. 252 del 1983,
ha rilevato altresì che l'art. 31, primo comma, si riferisce
soltanto alle situazioni legate ad un rapporto di necessità con la
formazione della famiglia e con l'adempimento dei compiti relativi, e
non anche quindi alle situazioni ad incidenza indiretta su di essi. A
ben guardare, dunque, "spetta alla discrezionalità del legislatore,
con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure
atte ad agevolare l'adempimento, da parte dei coniugi, dei loro
compiti nella famiglia".
4. - Rilievi analoghi vanno fatti per quanto concerne il richiamo
all'art. 36 Cost. ed al pregiudizio economico derivante alla
lavoratrice pensionata dalla mancata erogazione, durante il periodo
di differimento, sia dello stipendio che della pensione.
Con sentenza n. 531 del 1988 questa Corte, richiamando vari altri
precedenti, ha già statuito che la determinazione della base
retributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, appartiene
alla discrezionalità del legislatore. È dunque devoluto a tale
discrezionalità disporre in merito ai modi e alla misura del
trattamento.
Del potere di apprezzamento rimessogli il legislatore ha fatto un
uso che non si presta a censure, né in riferimento agli artt. 31 e
37, né in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Va anzi
sottolineato che, di fronte all'emergere di nuove esigenze e di nuovi
problemi, si è ricercato un contemperamento, il più possibile
equilibrato.
Mantenendo il particolare beneficio riconosciuto alla donna
lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e
quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, si è
avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla
donna nell'ambito familiare. Differendo peraltro l'erogazione
dell'assegno previdenziale, si è comprensibilmente inteso
contrastare quel fenomeno del precoce e talvolta precocissimo
pensionamento che era stato oggetto di molte e preoccupate
considerazioni critiche. In ogni caso, si è avuta cura di non
pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna
dipendente di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto
dettato dalla nuova disciplina.
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte
dei Conti va dunque dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, comma quinto, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione) convertito con modificazioni nella legge 25 marzo
1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, della legge 27
dicembre 1983, n. 730 (Legge finanziaria 1984), sollevata, in
riferimento agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, dalla Corte
dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte