Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 marzo 1996 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento penale a

carico di Bruzzese Antonio ed altra, iscritta al n. 448 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruzzese

Antonio e Carta Vanda, il Tribunale di Ivrea, accogliendo

un'eccezione del difensore degli imputati, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che, in caso di declaratoria di

incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento,

gli atti vengano trasmessi direttamente ad altro giudice del

dibattimento;

che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata

precedentemente proposta davanti al giudice dell'udienza preliminare

presso il Tribunale di Torino e dallo stesso respinta;

che veniva successivamente accolta da quel Tribunale, e gli atti

erano trasmessi al Tribunale di Ivrea;

che, in ragione di tale vicenda processuale, gli imputati non

avevano potuto avanzare istanza di ammissione al rito abbreviato

davanti al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di

Ivrea, competente per territorio;

che quanto premesso sarebbe conseguenza del sistema previsto

dagli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale, i quali, dopo la

sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1993, devono essere

interpretati nel senso che, in caso di incompetenza per territorio

pronunciata dal giudice del dibattimento, gli atti devono essere

trasmessi al giudice del dibattimento dichiarato competente e non

invece al giudice dell'udienza preliminare o al pubblico ministero

presso quest'ultimo;

che tale sistema risulterebbe in contrasto con il principio di

uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con il diritto di

difesa e con il principio del giudice naturale, inteso anche quale

giudice competente per territorio, rispettivamente contenuti negli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che tutto ciò si verificherebbe in quanto l'art. 23 del codice

di procedura penale priverebbe l'imputato della facoltà di chiedere

il giudizio abbreviato dinanzi al giudice competente per territorio,

con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quegli

imputati che hanno visto correttamente instaurato, ab initio, il

procedimento davanti al giudice competente per territorio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1996 ha

deciso una identica questione, dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al

giudice competente, anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con

sentenza la propria incompetenza per territorio;

che pertanto, venuta meno la norma denunciata, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte