Sentenza n. 329/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/11/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal pretore
di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento
penale a carico di Luciani Carlo ed altro, iscritta al n. 529 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio penale per reati di danneggiamento e offesa
della religione cattolica mediante vilipendio di cose, il pretore di
Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato, con
ordinanza del 6 dicembre 1995, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404 del codice penale, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
La disposizione incriminatrice dell'art. 404 del codice penale
(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per
la quale si procede nel giudizio principale, stabilisce al primo
comma la pena della reclusione da uno a tre anni per "chiunque, in un
luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di
cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o
siano destinate necessariamente all'esercizio del culto"; mentre il
successivo art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato)
stabilisce che "chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt.
403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato" sia punito "ai
termini dei predetti articoli", ma prevede al contempo che la pena
sia diminuita.
2. - Il pretore argomenta il quesito di costituzionalità
richiamando, in primo luogo, la sentenza n. 125 del 1957 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato non fondata analoga questione,
sollevata in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Nella
decisione - osserva il rimettente - si è escluso il contrasto della
norma con il principio di uguale libertà delle confessioni
religiose, sia perché "l'art. 404 non limita il libero esercizio
dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, né limita
la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal
cattolico", sia perché gli artt. 7 e 8 non stabiliscono la parità
tra le diverse confessioni, "ma ne differenziano invece la posizione
giuridica, che è sì di eguale libertà, ma non di eguale
regolamento dei rapporti con lo Stato". Osserva inoltre il giudice a
quo, richiamando passaggi della relazione ministeriale sul codice
penale del 1930, che la configurazione delle diverse incriminazioni
in tema di vilipendio delle religioni, con la tutela rafforzata
relativamente agli atti compiuti in dispregio della religione
cattolica e dei suoi simboli, rispecchia l'intento del legislatore di
allora, mosso dall'esigenza di tutelare la religione cattolica quale
"... fattore di unità morale della nazione", "bene di civiltà di
interesse generale ... della più ampia importanza, anche per il
raggiungimento dei fini etici dello Stato".
3. - L'entrata in vigore della Costituzione, con i principi
fondamentali di laicità dello Stato, di uguaglianza senza
distinzioni di religione e di uguale libertà delle confessioni
religiose, e poi ulteriormente la modifica del Concordato
lateranense, attraverso l'accordo recepito con la legge 25 marzo
1985, n. 121, che ha esplicitamente affermato il venir meno del
principio della religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano, avrebbero dovuto - prosegue il rimettente - determinare una
modifica legislativa di tutte le disposizioni che, come quella
impugnata, fondano una differenziazione di disciplina tra religione
"dello Stato" e altri culti, a svantaggio di questi ultimi; ma così
non è stato.
Si è d'altra parte sviluppata, nella giurisprudenza
costituzionale, una linea di progressiva riconsiderazione
dell'assetto normativo in argomento. La sentenza n. 79 del 1958, nel
riconoscere al sentimento religioso sul piano individuale il
carattere di diritto inviolabile, segna altresì la separazione del
sentimento religioso collettivo dalle commistioni con le finalità
dello Stato etico, giustificando la tutela rafforzata della religione
"dello Stato" in quanto rivolta a un bene di interesse della quasi
totalità dei cittadini e dunque sulla base del dato, quantitativo e
sociologico, della religione di maggioranza. Un criterio, questo, che
è utilizzato ancora nella sentenza n. 14 del 1973, che peraltro già
contiene l'invito al legislatore a sanare la discriminazione tra le
diverse confessioni e i rispettivi fedeli. Tale contesto normativo ha
resistito anche alla sentenza n. 925 del 1988, nella quale però, una
volta intervenuta la ricordata modifica degli accordi concordatari,
la Corte ha riconosciuto che un diritto inviolabile della persona,
come il sentimento religioso, non può essere diversamente tutelato a
seconda del maggiore o minore numero degli appartenenti a una data
confessione; la decisione non è pervenuta a una declaratoria di
incostituzionalità, ma solo per dare tempo al legislatore di
svolgere, nella materia, le linee direttive della Costituzione.
Il punto d'arrivo di questo itinerario della giurisprudenza
costituzionale è rappresentato dalla sentenza n. 440 del 1995, che
ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'incriminazione
della bestemmia (art. 724 cod. pen.), in riferimento ai princìpi
contenuti negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della
Costituzione. Da questi princìpi discende l'incompatibilità con la
Costituzione di una norma che "...differenzia la tutela penale del
sentimento religioso individuale a seconda della fede professata".
Nella citata decisione, inoltre, si è sottolineato che "... la
perdurante inerzia del legislatore non consente ... di protrarre
ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la
preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di
religione su altre esigenze ... pur apprezzabili, ma di valore non
comparabile".
4. - Questione analoga a quella da ultimo indicata si manifesta, ad
avviso del giudice rimettente, nel raffronto tra l'art. 404 e l'art.
406 del codice penale, poiché anche rispetto a queste previsioni
incriminatrici debbono valere le considerazioni svolte nella
richiamata sentenza n. 440 del 1995, sia quanto all'oramai superata
nozione di "religione dello Stato", sia quanto alla inammissibilità,
sul piano costituzionale, della perdurante disparità di disciplina
penale dei medesimi fatti, a seconda che costituiscano vilipendio
della religione cattolica (art. 404), ovvero di un culto "ammesso"
nello Stato (art. 406). Considerato in diritto
1. - Il pretore di Trento solleva una questione costituzionale di
uguaglianza in materia di religione, relativamente all'art. 404,
primo comma, del codice penale che punisce con la reclusione da uno a
tre anni "chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato,
mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano
consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio
del culto", mentre l'art. 406 del codice penale stabilisce che "la
pena è diminuita" qualora il medesimo fatto sia commesso contro un
"culto ammesso nello Stato". Tale diversità di pena nella quale si
incorre a seconda che l'offesa riguardi la "religione dello Stato"
ovvero un "culto ammesso", viola, ad avviso del giudice rimettente,
gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, i
quali proclamano rispettivamente la pari dignità e l'uguaglianza di
tutti i cittadini, senza distinzione di religione, e l'uguale
libertà di tutte le confessioni davanti alla legge.
2. - La questione è fondata.
Le norme richiamate prevedono una diversa sanzione penale per il
medesimo fatto di reato, qualora esso sia commesso contro quella che
il codice penale, in mancanza di una riforma, denomina tuttora
anacronisticamente (si veda il punto 1 del protocollo addizionale
dell'accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con
legge 25 marzo 1985 n. 121) la "religione dello Stato" - formula che,
alla stregua della sentenza n. 925 del 1988 di questa Corte, deve
riferirsi alla religione cattolica, in quanto già religione dello
Stato - ovvero sia commesso contro un "culto ammesso nello Stato" -
espressione anch'essa fuori tempo, dovendosi intendere nel senso di
comprendere tutte le "confessioni religiose", diverse da quella
cattolica, che rientrano nella protezione dell'art. 8 della
Costituzione.
Tale diversità è stata di volta in volta giustificata con
argomenti non più idonei a consentirne il mantenimento nell'attuale
ordinamento alla stregua degli invocati princìpi costituzionali.
Secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930,
alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore
politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione,
oltre a trovare riscontro nell'espressione "religione dello Stato",
stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei
contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di
favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina
prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato.
Questa ratio differenziatrice certamente non vale più oggi, quando
la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi
strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa
(sentenze n. 334 del 1996 e n. 85 del 1963, nonché n. 203 del 1989).
La giurisprudenza di questa Corte, fin dalle sue prime decisioni,
ha infatti posto a fondamento, quale oggetto di tutela penale da
parte delle norme in questione, il sentimento religioso, non quale
interesse dello Stato ma quale "interesse, oltre che del singolo,
della collettività" (sentenza n. 125 del 1957). Nell'ambito della
protezione di tale interesse collettivo, peraltro, fu riconosciuta la
speciale preminenza della religione cattolica rispetto alle altre
religioni e su questa base venne quindi giustificata la tutela penale
della prima, rafforzata rispetto a quella offerta alle seconde,
ritenendosi che da ciò non derivasse alcun limite al libero
esercizio dei culti o alla condizione giuridica dei credenti
(sentenza n. 125 citata). Valse allora come argomento la
considerazione che la religione cattolica è, per antica e
ininterrotta tradizione, quella professata dalla "quasi totalità"
dei cittadini (così, ancora, la già ricordata sentenza n. 125 del
1957 e le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).
Tale criterio, quale giustificazione di discipline differenziate in
ordine alla protezione penale del sentimento religioso, è stato
successivamente abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Nella sentenza n. 925 del 1988, in tema di reato di bestemmia, si è
affermato che "il superamento della contrapposizione fra la religione
cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi",
sancito dal punto 1 del protocollo del 1984" rende "ormai
inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si" basi "soltanto sul
maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni
religiose". E, da ultimo, nella sentenza n. 440 del 1995, si è
precisato che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in
materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari
protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in
una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza". In
tal modo, la protezione del sentimento religioso è venuta ad
assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale
di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve
abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro
che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse
confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e
apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con
conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti,
inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in
contrasto col principio costituzionale della laicità o
non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da
questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del
1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni che la
Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di
fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e
imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni
religiose.
L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale rende infine
improprio il riferimento, quale criterio giustificativo della
differenziazione operata dalla legge, alla presumibile "maggiore
ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese"
alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato
congiuntamente a quello quantitativo (sentenze n. 79 del 1958, n. 39
del 1965 e n. 14 del 1973). Il richiamo alla cosiddetta coscienza
sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte
del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è
viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma,
stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in
base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto
la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del
sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di
libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della
coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel
diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo
stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui
eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire
rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di
reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe
per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza
rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società. Se
si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono
quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende
la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia
dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali
fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla
protezione delle minoranze.
È significativo, a questo riguardo, che esplicite rivendicazioni
di uguaglianza di trattamento in questa materia si trovino oggi
espresse in intese stipulate dallo Stato con varie confessioni
religiose minoritarie e tradotte in legge dello Stato. Vi può essere
la richiesta di una generale disciplina equiparatrice (come è il
caso dell'art. 1, comma 4, dell'intesa con l'Unione delle comunità
ebraiche italiane del 27 febbraio 1989, recepito nell'art. 4 della
legge 8 marzo 1989, n. 101, secondo il quale "è assicurata in sede
penale la parità di tutela del sentimento religioso"), ovvero
dell'eliminazione altrettanto generalizzata di ogni protezione penale
speciale diretta del sentimento religioso (come è il caso, invece,
dell'art. 4 dell'intesa con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984;
del Preambolo all'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29
dicembre 1986; del Preambolo all'intesa con l'Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993): in ogni caso, vi è
convergenza nella rivendicazione di uguaglianza nel trattamento di
fronte alla legge penale.
3. - Gli argomenti portati a sostegno della differenza di
disciplina posta dagli artt. 404 e 406 cod. pen. risultano pertanto
tutti superati, con la conseguenza che tale differenza si rivela
essere un'inammissibile discriminazione.
A questa Corte, nell'ambito dei propri poteri, compete porre
rimedio a essa soltanto riconducendo a uguaglianza la quantificazione
della sanzione penale, attraverso la dichiarazione di
incostituzionalità dell'impugnato primo comma dell'art. 404 cod.
pen. nella parte in cui prevede una pena eccedente quella diminuita,
comminata per il fatto previsto dall'art. 406. Esula invece dalla
giurisdizione costituzionale ogni affermazione circa la natura della
previsione di cui all'art. 406, in rapporto a quella dell'art. 404
cod. pen., nonché circa le modalità di determinazione della misura
della pena diminuita, prevista dallo stesso art. 406.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della
reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista
dall'art. 406 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte