Sentenza n. 329/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 847/1929
- art. 8legge 121/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle
parti relative al matrimonio), dell'art. 8, n. 2, comma 2, della
legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), recte dell'Accordo
ratificato da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c.,
promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal tribunale di
Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma e il
5 maggio 2000 dal tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai
nn. 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 27 e 30, 1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara
e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera di
consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Carlo Tricerri per Luigi Calzavara e l'avvocato
dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con l'ordinanza iscritta al n. 359 del 2000, il tribunale di
Vicenza, provvedendo direttamente a seguito di rimessione in
decisione della causa, ha proposto - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione ed al "principio supremo della laicità dello Stato" -
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle
parti relative al matrimonio), "laddove prevede (secondo il diritto
vivente) l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 del c.c.
ai casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la
nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto
cattolico, anche allorquando sia decorso il termine per la
proposizione della azione di nullità innanzi al giudice italiano o
comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita"
anziché della disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti,
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio).
L'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio nel quale - dopo
che un matrimonio celebrato con il rito concordatario era stato
dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica per "difetto di
consenso da parte dell'uomo, per incapacità del medesimo ad
esprimere un consenso libero e responsabile", e la relativa sentenza
era stata resa esecutiva in Italia, con applicazione in via
provvisoria a carico del marito (nel presupposto dell'applicabilità
dell'art. 129 c.c.) della corresponsione di una somma mensile "fino
alla definizione dell'instaurando giudizio di merito" - la moglie
aveva chiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno
mensile per un periodo non inferiore a tre anni "ai sensi e per gli
effetti dell'art. 129 c.c." ed il marito convenuto aveva eccepito,
fra l'altro, la mala fede dell'attrice, che era stata consapevole
della sua "inidoneità a contrarre il matrimonio".
Il tribunale - dopo avere dato atto che, in sede di precisazione
delle conclusioni, la parte attrice aveva modificato la domanda,
chiedendo l'imposizione al marito di un contributo mensile di
mantenimento volto ad assicurarle la permanenza del tenore di vita
pregresso, senza alcuna limitazione temporale e che la causa era
passata in decisione - osserva preliminarmente che le precisate
conclusioni dovrebbero comportare il rigetto della domanda, in quanto
volte ad ottenere il riconoscimento di un assegno oltre il triennio
previsto dall'art. 129 c.c., oppure il suo accoglimento nel limite di
tale triennio. Peraltro, esse - ad avviso del rimettente - non
potrebbero essere interpretate in questo senso riduttivo, sia per
l'espressa esclusione della limitazione temporale, sia per il fatto
che l'attrice ha chiesto commisurarsi il contributo al tenore di vita
pregresso.
L'art. 129 c.c., tuttavia, laddove prevede il pagamento di somme
periodiche in proporzione alle sostanze del coniuge tenuto, quando
l'altro coniuge "non abbia adeguati mezzi propri" attribuirebbe a
tale contribuzione non la funzione di consentire al coniuge debole di
proseguire nel tenore di vita precedente, non prendendo in
considerazione "la situazione economica pregressa relativa al periodo
di convivenza" ma soltanto - con riferimento al coniuge di buona fede
ma meno fornito di redditi - quella di assicurare la possibilità di
poter far fronte al mutamento che la sua vita subisce per effetto
della dichiarazione di nullità del matrimonio, rispetto alle
aspettative pregresse. La temporaneità della misura, d'altro canto,
si spiegherebbe sia per l'assenza di individuazione di una
responsabilità, sia per la contingenza della situazione creatasi,
sia per la mancanza di un pregresso consistente rapporto di
coabitazione. Il distacco dalla logica dell'assicurazione del tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio sarebbe, d'altronde,
evidenziato anche dal fatto che nella maggior parte dei casi l'azione
di nullità non è più esercitabile quando vi è stata coabitazione
per più di un anno e, dunque, la comparazione con il tenore di vita
mantenuto antecedentemente sarebbe ristretta ad un periodo
estremamente limitato e poco significativo.
Dopo avere offerto tale ricostruzione del significato
dell'art. 129 c.c., il tribunale rileva che l'art. 18 della legge
n. 847 del 1929 - laddove, per il caso del matrimonio celebrato
davanti al ministro del culto cattolico dichiarato nullo dalla
giurisdizione canonica con sentenza resa esecutiva nello Stato,
prevedeva l'applicabilità dell'art. 116 c.c. del 1865, contenente la
disciplina del matrimonio putativo - è stato ed è interpretato
secondo il "diritto vivente" nel senso che il rinvio alla disciplina
del matrimonio putativo si debba intendere trasferito alla
corrispondente disciplina del c.c. del 1942, dapprima nella sua
consistenza originaria, ed ora in quella emergente dalla riforma del
diritto di famiglia, ivi comprese le conseguenze patrimoniali
introdotte da tale riforma e regolate nell'attuale testo
dell'art. 129 c.c. (nonché nell'art. 129-bis).
Secondo il rimettente, tuttavia, mentre la regolamentazione delle
conseguenze patrimoniali emergente da detta disciplina,
specificamente dettata in relazione alla nullità del matrimonio
civile, troverebbe giustificazione nell'ordinamento italiano proprio
in quanto la nullità di tale matrimonio dovrebbe essere fatta
valere, nella maggior parte dei casi, in un tempo tanto breve da
escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o da
consentirne solo una di scarsa consistenza, essa non sarebbe adeguata
alla nullità del matrimonio concordatario.
Se, infatti, sul piano formale la dichiarazione di nullità
civile e quella canonica fanno entrambe venir meno il vincolo
coniugale e se il vizio accertato nella specie dall'autorità
canonica richiama quello disciplinato dall'art. 120 c.c., tuttavia i
relativi giudizi si basano su "situazioni profondamente differenti"
potendo la dichiarazione di nullità canonica essere pronunciata a
notevole distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, e anche
dopo l'instaurazione fra i coniugi del consortium totius vitae e la
nascita di figli.
Da tanto, secondo il rimettente, conseguirebbe:
a) che, quando la dichiarazione di nullità canonica
interviene a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del
matrimonio, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 c.c.
- "per i suoi presupposti e per i suoi contenuti" - "non appare
idonea a garantire una tutela adeguata" al coniuge privo di redditi
sufficienti;
b) che tale inadeguatezza risulta in particolare dal
raffronto della disciplina in esame con quella "dettata in ipotesi
che, pur avendo alla base situazioni di fatto simili, risultano
tuttavia diversamente e maggiormente tutelate dall'ordinamento
statale";
c) che tali ipotesi dovrebbero, in particolare, individuarsi
in quelle per cui è prevista la tutela accordata dall'art. 5 della
legge n. 898 del 1970, per il caso di scioglimento del matrimonio
civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, con la previsione della corresponsione al coniuge
economicamente più debole di contribuzioni periodiche senza limiti
di tempo, idonee ad assicurare un tenore di vita corrispondente a
quello prima goduto;
d) che, quando la nullità canonica del matrimonio
concordatario viene dichiarata a notevole distanza di tempo dalla
celebrazione del matrimonio, l'applicazione dell'art. 129 c.c.,
imposta dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, farebbe sorgere,
quindi, il dubbio della conformità di tale disciplina al principio
di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed al principio
supremo di laicità dello Stato;
e) che la violazione dell'art. 3 della Costituzione
risiederebbe, per un verso, nella non giustificata disparità di
trattamento tra casi simili determinata dalla "minore tutela che il
coniuge economicamente debole riceve nel caso della delibazione della
sentenza canonica di nullità rispetto a quella che riceve il coniuge
debole nel caso di divorzio" e - per altro verso - nel fatto stesso
dell'applicazione dell'art. 129 c.c. al caso dei "coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo molti anni di convivenza"
che, invece, sarebbe "più complesso" rispetto a quello oggetto
dell'originaria previsione della norma (cioè quello "dei coniugi che
chiedono la pronunzia di nullità al giudice civile entro il termine
di decadenza previsto dalle varie ipotesi");
f) che il principio supremo di laicità dello Stato sarebbe
violato, in quanto dalla "scelta confessionale (di avvalersi della
giurisdizione matrimoniale canonica)" deriverebbero conseguenze di
natura strettamente patrimoniale.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il rimettente rileva che
il coniuge economicamente più forte potrebbe non solo aggirare
legittimamente le decadenze previste per l'azione civile di nullità,
evitando di dover ricorrere all'azione di divorzio, ma anche ottenere
il vantaggio di potersi sottrarre a parte consistente delle sue
responsabilità patrimoniali verso il coniuge debole, senza che possa
avere alcun rilievo una convivenza protrattasi magari per molti anni,
con le sue implicazioni "a livello di scelte economiche e
patrimoniali personali".
Ad ovviare alla disparità di trattamento non sarebbe
sufficiente, d'altronde, l'art. 8, n. 2, dell'Accordo del 1984 di
modificazione del Concordato, atteso che esso si limiterebbe a
consentire - con norma soltanto processuale - una pronuncia
anticipatoria in sede delibatoria e non integrerebbe una disciplina
sostanziale, che competeva al legislatore introdurre.
In chiusura, l'ordinanza di rimessione ricorda:
aa) che all'atto della revisione del Concordato si era
sottolineata l'esigenza che si prevedesse pattiziamente che, in caso
di delibazione di sentenze canoniche di nullità dopo convivenze
protrattesi per anni, fosse applicabile la disciplina delle
conseguenze patrimoniali del divorzio;
bb) che non essendosi recepito tale auspicio nel suddetto
accordo di revisione ed in assenza dell'emanazione di una legge
statale, la Corte di cassazione aveva tentato di risolvere il
problema negando la delibazione di sentenze canoniche pronunciate a
seguito di convivenza coniugale, a questa attribuendo rilievo sotto
il profilo del limite dell'ordine pubblico, ma le Sezioni unite
avevano poi censurato tale orientamento;
cc) che, tuttavia, le stesse sezioni unite avevano
sottolineato che l'indirizzo giurisprudenziale disatteso era mosso da
ragioni apprezzabili, avvertendo che spettava al legislatore
ordinario farsi carico del problema ed introdurre una legislazione di
tutela del coniuge economicamente debole, in modo da evitare che il
ricorso alla tutela canonica servisse a sottrarsi ad ogni
responsabilità patrimoniale.
1.1. - Si è costituita la parte privata convenuta nel giudizio a
quo chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante ed
infondata.
In via preliminare, ha sostenuto che erroneamente il rimettente
avrebbe impugnato l'art. 18 della legge del 1929, invece che
l'art. 129 c.c. e che comunque tale normativa, costituzionalmente
protetta, avrebbe potuto essere impugnata solo in riferimento ai
principi supremi dell'ordinamento.
Nel merito, ha, quindi, rilevato che la tesi del rimettente -
secondo cui l'azione di nullità civile dovrebbe sempre essere
introdotta in un termine breve, decorrente dalla celebrazione del
matrimonio - sarebbe erronea, posto che, talvolta, essa può essere
proposta a partire da un momento in cui si avverino specifiche
circostanze, anche dopo molti anni di convivenza.
Altrettanto erronea sarebbe l'affermazione secondo cui la
nullità canonica suppone la perpetuatio del matrimonio per un lungo
tempo, potendo essa, ancorché non soggetta a termini di decadenza o
prescrizione, essere proposta anche subito dopo le nozze o senza che
si sia instaurata la convivenza, mentre la lamentata violazione
dell'art. 3 non sussisterebbe, perché l'introduzione della tutela
patrimoniale divorzistica per il caso di nullità si risolverebbe in
un privilegio per chi contrae il matrimonio concordatario rispetto a
chi contrae solo quello civile.
La normativa concordataria, del resto, in quanto
costituzionalmente protetta, non consentirebbe di applicare in via
analogica od estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza
ecclesiastica di nullità matrimoniale "norme di altri istituti (come
quello divorzista) e per legge ordinaria".
Infine, dovendosi necessariamente distinguere tra varie
situazioni (come quelle del coniuge di buona o mala fede), il
problema potrebbe essere risolto solo dal legislatore od in sede di
ulteriore revisione pattizia, e non da parte della Corte, poiché
altrimenti si creerebbe il rischio di discriminazioni esse stesse
contrarie ai principi costituzionali.
1.2. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, ma tardivamente, il
convenuto nel giudizio a quo ha depositato una memoria illustrativa,
riprendendo i già illustrati argomenti.
1.3. - Si è pure costituita, tardivamente, la parte attrice nel
giudizio a quo, insistendo per l'accoglimento della questione.
2. - Con l'ordinanza iscritta al n. 425 del 2000 la Corte di
appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 8, penultimo comma" della legge 25 marzo 1985, n. 121
(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
La Corte rimettente non fornisce alcuna notizia sull'oggetto
della controversia avanti ad essa pendente, se non quelle desumibili
dall'intestazione dell'ordinanza, dalla quale si apprende che il
giudizio a quo pende fra un appellante ed un'appellata (e, quindi, in
grado d'appello), con l'intervento del pubblico ministero.
Premesso che il giudice della delibazione può statuire sui
provvedimenti economici ai sensi del citato art. 8, nei limiti
previsti dagli artt. 129 e 129-bis c.c., il rimettente sottolinea che
la nullità del matrimonio nell'ordinamento italiano sarebbe prevista
solo per ipotesi limitate e tassative e che l'azione "nella maggior
parte dei casi" non può più essere proposta una volta decorso un
anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione della
causa di nullità. Il limitato trattamento patrimoniale previsto
dagli artt. 129 e 129-bis sarebbe motivato, nei casi di buona fede
dell'altro coniuge, proprio dal fatto che, per la sua limitata
durata, il rapporto matrimoniale non potrebbe aver turbato in modo
rilevante la vita e i rapporti economico-sociali del coniuge
incolpevole.
Viceversa, il tribunale ecclesiastico potrebbe pronunciare la
nullità del matrimonio concordatario anche "per ragioni ed in
termini che nel nostro ordinamento non sarebbero ammissibili (ad
esempio, esclusione del bonum sacramenti o del bonum prolis), anche
dopo trascorso l'anno dalla coabitazione" ed emergerebbe così "una
situazione di ingiustificata sperequazione" fra il coniuge
economicamente debole convenuto in un giudizio ecclesiastico di
nullità e quello convenuto con un giudizio di declaratoria della
cessazione degli effetti civili, tenuto conto che la declaratoria
della nullità da parte del tribunale ecclesiastico è efficace
nell'ordinamento italiano anche per ragioni che, secondo il nostro
ordinamento, non sarebbero ammissibili e comunque accertabili senza
limiti di tempo. Infatti, al matrimonio dichiarato nullo in sede
ecclesiastica troverebbe applicazione il regime degli artt. 129 e
129-bis c.c. in ipotesi che, se fossero fatte valere secondo
l'ordinamento italiano, sarebbero deducibili solo a fondamento di
un'azione di divorzio e darebbero luogo alla tutela economica di cui
all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Pertanto, situazioni uguali o comunque analoghe sarebbero
trattate diversamente, secondo che, si adisca il giudice
ecclesiastico per la declaratoria di nullità o quello civile per la
declaratoria della cessazione degli effetti civili, senza che ciò
possa trovare giustificazione nella diversità delle azioni
esercitate e nella scelta (espressione di convinzioni religiose) di
contrarre matrimonio con il rito concordatario, poiché tale scelta
non potrebbe comunque comportare conseguenze giuridicamente
pregiudizievoli in danno del coniuge debole, pena la violazione del
principio di eguaglianza avanti alla legge senza distinzioni di
religione, posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella
quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della
questione.
2.2. - Si è pure costituita la parte privata appellante nel
giudizio a quo depositando memoria, nella quale, preliminarmente, dà
ampio conto della vicenda alla quale si riferisce il giudizio a quo
rilevando in particolare:
a1) che nel 1992 la Corte d'appello di Roma, nel dichiarare
efficace la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario
per la riconosciuta esclusione del bonum sacramenti ex parte viri
aveva stabilito in favore della moglie - ex art. 8 dell'Accordo del
1984 - un assegno mensile provvisorio, rimettendo le parti avanti al
tribunale per la determinazione di quelle definitivo;
a2) che, successivamente, il marito aveva chiesto al
tribunale di Roma di dichiarare che dal momento della domanda
l'assegno non era più dovuto;
a3) che il tribunale aveva rigettato la domanda, nel
presupposto che, con la citata norma dell'art. 8, si fosse inteso
attribuire al coniuge un diritto soggettivo al mantenimento non
diverso da quello a lui spettante in caso di divorzio;
a4) che egli aveva proposto appello, ponendo in evidenza che
l'assegno cui allude l'art. 8 non prevedeva il mantenimento e che
l'unico referente normativo erano gli artt. 129 e 129-bis c.c., che,
peraltro, non avrebbero potuto, in particolare la seconda norma,
giustificare alcun indennizzo, in quanto la moglie era stata a
conoscenza della causa di nullità canonica.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione.
3. - Con l'ordinanza iscritta al n. 82 del 2001, il tribunale di
Roma ha proposto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis
c.c., nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio
nullo sulla base di sentenza ecclesiastica delibata in Italia, le
conseguenze patrimoniali siano disciplinate alla stessa stregua degli
artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, "quando la nullità
sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta
comunanza di vita".
L'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio di cessazione
degli effetti civili di un matrimonio concordatario promosso dalla
moglie, la quale aveva anche chiesto l'imposizione al marito di un
assegno di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione
consensuale. Il marito aveva dedotto che, con sentenza ecclesiastica,
il matrimonio era stato dichiarato nullo e che era in corso avanti
alla corte di appello di Roma il giudizio da lui instaurato per la
dichiarazione di efficacia della sentenza. Avendo poi detta Corte
dichiarato esecutiva la sentenza ecclesiastica, il tribunale
rimettente ha ritenuto di rigettare la domanda di divorzio e di
disporre nel contempo "con separata ordinanza la valutazione della
legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c.".
Quanto alla non manifesta infondatezza della proposta questione,
il giudice rimettente rileva in particolare:
1a) che - pur in presenza di situazioni per molta parte
simili, in ragione della medesima ricorrenza di una concreta
comunità di vita tanto in caso di divorzio che in caso di nullità -
in questa seconda ipotesi "le disposizioni in questione tutelano in
misura minima il coniuge più debole (art. 129 c.c.) e solo a
condizione che egli non abbia dato causa alla nullità";
1b) che il principio di eguaglianza imporrebbe di prevedere
una parificazione di trattamento "fra matrimonio concordatario nullo
alla stregua del diritto canonico e scioglimento del matrimonio";
1c) che tale parificazione non dovrebbe essere
"necessariamente identità" e sarebbe fondata "sulla impossibilità
per la dichiarazione di nullità del matrimonio di distruggere
retroattivamente il rapporto, la eventuale comunione di vita che
possa essersi protratta per anni".
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le denunciate
disposizioni precluderebbero ogni possibilità "di dare risposta
positiva alla istanza" della parte attrice del giudizio a quo volta
ad ottenere un assegno in suo favore, mentre la condizione economica
della stessa, aveva dato luogo in sede di separazione consensuale
all'attribuzione di un assegno in suo favore, a carico del coniuge"
e, d'altro canto, "la situazione di convivenza coniugale si è
protratta in ogni caso per otto anni, dal matrimonio contratto il
18 ottobre 1986, alla separazione consensuale in data 22 dicembre
1994".
Da tanto - secondo il rimettente - conseguirebbe che, ove alla
fattispecie fossero applicati parametri analoghi a quelli previsti
dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, non potrebbe "escludersi che
in concreto, dopo l'esame della situazione attuale della donna,
l'assegno in questione possa essere attribuito". Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Vicenza, con l'ordinanza n. 359 del 2000,
propone - in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al
"principio supremo della laicità dello Stato" - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929,
n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte
relativa al matrimonio), laddove, secondo il diritto vivente,
assoggetta i casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza del
tribunale ecclesiastico che dichiari la nullità del matrimonio
celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche quando sia
decorso il termine per la proposizione dell'azione di nullità
innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate
situazioni di comunione di vita, alla disciplina del matrimonio
putativo di cui all'art. 129 del c.c. anziché alla disciplina del
divorzio di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio).
Il tribunale di Roma, con l'ordinanza n. 82 del 2001, propone -
in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c., nella
parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio
concordatario nullo sulla base di sentenza delibata in Italia, gli
effetti patrimoniali del venir meno del matrimonio siano disciplinati
dagli artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, quando la
nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una
concreta comunanza di vita.
La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza n. 425 del 2000,
propone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale "dell'art. 8, penultimo
comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121" (Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
nella parte in cui - disponendo che la corte d'appello può, nella
sentenza intesa a rendere esecutiva la sentenza canonica di nullità
del matrimonio concordatario, statuire provvedimenti economici
provvisori a favore di uno dei coniugi, rimandando le parti al
giudice competente per la decisione sulla materia - non prevede, per
il caso in cui la nullità sia stata dichiarata per ragioni non
previste dall'ordinamento dello Stato, che il giudice italiano possa
disporre conseguenze economiche identiche a quelle di cui all'art. 5
della legge n. 898 del 1970, e debba fare invece applicazione degli
artt. 129 e 129-bis c.c. (in realtà la norma impugnata va
correttamente identificata nella legge n. 121 del 1985, in quanto dà
esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo).
2. - I giudizi introdotti dalle tre ordinanze, benché
formalmente concernenti norme diverse, pongono nella sostanza la
medesima questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto
le norme che - in tutti i casi in cui il matrimonio cosiddetto
concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, sia
dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica con sentenza resa
esecutiva nello Stato - prevedono, pur in presenza di una consolidata
comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime
patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio
putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole
per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) di cui alla legge
n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio concordatario.
I giudizi, pertanto, devono essere riuniti.
3. - La scelta legislativa censurata dai rimettenti risale
all'art. 18 della legge n. 847 del 1929, il quale aveva previsto -
per il caso in cui fossero rese esecutive nello Stato sentenze
ecclesiastiche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari
- l'applicabilità dell'art. 116 del c.c. del 1865 allora vigente,
secondo cui il matrimonio nullo era considerato produttivo di effetti
civili per i coniugi in buona fede (ovvero solo per quello in buona
fede) e per i figli.
Entrato in vigore il c.c. del 1942, dottrina e giurisprudenza
riferirono il rinvio contenuto nell'art. 18 all'art. 128 del nuovo
testo, espressamente intitolato al matrimonio putativo, che conteneva
l'intera disciplina di tale figura, senza previsioni in tema di
conseguenze patrimoniali.
Nella stessa prospettiva, sopraggiunta la riforma del diritto di
famiglia del 1975, il rinvio è stato riferito alla nuova disciplina
del matrimonio putativo, oggi articolata nell'art. 128 (per gli
effetti personali) e negli artt. 129 e 129-bis (che, con scelta
innovativa, disciplinano gli effetti patrimoniali per i coniugi, o
per il coniuge, in buona fede).
3.1. - La vigenza dell'art. 18 non è venuta meno a seguito
dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, recante
modificazioni al Concordato del 1929, reso esecutivo in Italia con la
legge n. 121 del 1985.
È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 421 del 1993, ha
affermato che l'Accordo "disciplina l'intera materia matrimoniale
concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, e impedisce
quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi legislativi
precedenti" (come la legge 27 maggio 1929, n.810, di esecuzione del
Concordato del 1929). Siffatto discorso peraltro non può riguardare
l'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che non è la legge di
esecuzione del Concordato, recando disposizioni per la sua
applicazione in materia matrimoniale. E tali disposizioni ben possono
ritenersi tuttora vigenti, nella parte in cui siano compatibili con
il contenuto dell'Accordo. Orbene tale contenuto non consente di
ravvisare, a proposito dell'art. 18, nessuna delle ipotesi di
abrogazione di cui all'art. 15 disp. att. c.c.
Di abrogazione espressa l'Accordo sicuramente non parla. E per la
configurabilità di un'abrogazione tacita occorrerebbe che le
disposizioni inserite nell'ordinamento con la legge n. 121 del 1985
contenessero una normativa incompatibile con quella dell'art. 18 o
tale da risolversi in una nuova disciplina della intera materia.
Non ricorre, peraltro, né l'uno né l'altro caso. Ed anzi
l'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo - prevedendo che la corte di
appello, adita per la dichiarazione di efficacia della sentenza
ecclesiastica di nullità, possa dare provvedimenti economici
provvisori, in funzione anticipatoria di una futura decisione di
merito da emettersi da un non meglio individuato giudice competente -
induce a ritenere che tale tutela di merito, in assenza di altre
previsioni ed in attesa di un nuovo intervento del legislatore
statale, sia proprio quella delineata fin dal 1929 dall'art. 18 della
legge n. 847.
3.2 - La questione proposta dall'ordinanza n. 425 del 2000 è
manifestamente inammissibile, in quanto - come esattamente eccepito
dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri - è stata
sollevata senza alcuna indicazione in ordine all'oggetto della
vicenda del giudizio a quo e, quindi, mancano gli elementi che
permettano di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione.
Né - in applicazione del consolidato principio di
autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - il vizio può essere
sanato dall'allegazione che di tali elementi è stata fatta dalla
parte costituita.
4. - Le ordinanze n. 359 del 2000 e n. 82 del 2001 differiscono
solo sul piano formale, in quanto la prima pone la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929
(che per comune opinione estende oggi al matrimonio concordatario,
dichiarato nullo in sede ecclesiastica, il regime delle conseguenze
patrimoniali del matrimonio putativo, previsto dagli artt. 129 e
129-bis c.c.), mentre la seconda impugna direttamente tali articoli
(implicitamente considerandoli applicabili in ragione del rinvio
operato appunto dall'art. 18).
Entrambe, del resto, chiedono a questa Corte una sentenza
additiva che - in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio
concordatario, da cui sia nata una consolidata comunione di vita - ne
sottragga gli effetti patrimoniali alla disciplina del matrimonio
putativo, che non tutelerebbe sufficientemente il coniuge privo di
redditi adeguati, e perciò lederebbe i principi costituzionali di
eguaglianza e di laicità dello Stato, e li assoggetti ad una
disciplina diversa, ad essi conforme.
5. - La difesa della parte costituita nel giudizio di cui
all'ordinanza n. 359 del 2000 sostiene che la questione di
legittimità costituzionale non sarebbe ammissibile, in quanto il
rinvio alla disciplina del matrimonio putativo - contenuto
nell'art. 18 della legge n. 847 del 1929 e sostanzialmente confermato
dall'art. 8 dell'Accordo del 1984 - sarebbe costituzionalmente
protetto e non consentirebbe di applicare in via analogica od
estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza
ecclesiastica di nullità "norme di altri istituti (come quello
divorzista) e per legge ordinaria".
L'eccezione è infondata.
Già nel Concordato del 1929 non vi era alcuna norma che
imponesse allo Stato di disciplinare le conseguenze del matrimonio
concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico mediante
l'applicazione dell'art. 116 c.c. del 1865. Ne consegue che l'art. 18
della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui rinviava a quella
norma, non poteva reputarsi espressione di impegno pattizio, e che,
entrata in vigore la Costituzione, la relativa previsione, ormai
riferibile alla disciplina del c.c. del 1942, è del tutto estranea
all'art. 7 della Costituzione.
Tale conclusione resta ferma anche dopo l'Accordo del 1984. Esso
si limita infatti ad esprimere a livello pattizio non già l'impegno
dello Stato a prevedere una disciplina delle conseguenze patrimoniali
del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica,
ma solo la facoltà di disporre in tal senso, come rivela l'uso del
verbo "potrà" e comunque nulla dice sul suo contenuto, affidato alla
discrezionalità del legislatore statale.
Perciò la norma che rinvia, per il matrimonio concordatario
dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del
matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di
costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione.
6. - Nel merito, la questione non è fondata.
Allo scopo di ottenere da questa Corte la sentenza additiva dal
contenuto prima delineato - idoneo ad emendare la normativa impugnata
dai lamentati profili di contrasto con il principio costituzionale di
eguaglianza e con quello di laicità dello Stato - i rimettenti non
sottopongono al sindacato di costituzionalità la disciplina generale
degli effetti che nel diritto interno conseguono alla nullità del
matrimonio civile, sotto il profilo della sua applicabilità al
matrimonio concordatario dichiarato nullo dalla giurisdizione
canonica con sentenza esecutiva nello Stato; in particolare, non
chiedono alla Corte di verificare se ed in quale grado siffatta
disciplina tuteli le situazioni caratterizzate dall'esistenza fra i
coniugi di una consolidata comunione di vita, la cui dissoluzione
arrechi pregiudizio al soggetto economicamente più debole.
In realtà, l'esigenza di tutela di questo soggetto può porsi
non soltanto nel caso di nullità del matrimonio concordatario, ma
anche in quello di nullità del matrimonio celebrato ai sensi del
c.c. (o eventualmente ai sensi di un ordinamento straniero, ove degli
effetti di tale nullità si debba tener conto in Italia, in base al
nostro diritto internazionale privato).
Per garantire effettività di tutela al soggetto economicamente
più debole, il legislatore - nell'esercizio della sua
discrezionalità - ben potrebbe intervenire sulla disciplina attuale
degli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio,
affrancandola dalle rigidità che nel sistema vigente ne
circoscrivono il contenuto entro limiti angusti (cfr., ad es.,
l'art. 129 c.c.).
Ma non è questa la questione rimessa alla Corte dalle ordinanze
in esame.
Esse - sia pure con impostazioni per taluni aspetti differenziate
- ritengono, nella sostanza, che l'assoggettamento del matrimonio
concordatario nullo alla disciplina del matrimonio putativo, previsto
dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, sarebbe oggi adeguato per
il solo art. 128 c.c., relativo agli effetti personali, il cui
contenuto si adatterebbe indifferentemente sia al matrimonio civile
che a quello concordatario, ma non anche per gli artt. 129 e 129-bis
c.c., relativi agli effetti patrimoniali.
Infatti, secondo i rimettenti, la disciplina contenuta in tali
ultimi articoli, ed in particolare la ridotta tutela accordata agli
interessi patrimoniali del coniuge sprovvisto di redditi adeguati -
limitata nel tempo e sottoposta alla condizione che egli versi in
buona fede, ossia non abbia dato causa alla nullità - troverebbe
giustificazione nell'ordinamento italiano, nel quale la nullità del
matrimonio deve essere fatta valere in termini di decadenza tanto
brevi da escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o
da consentirne solo una di scarso rilievo, dalla cui fine non
potrebbero derivare nocumenti economici rilevanti al coniuge meno
provvisto; ma sarebbe, al contrario, del tutto incongrua rispetto
alla dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, che può
essere pronunciata, secondo l'ordinamento canonico, a notevole
distanza di tempo dalla celebrazione, anche dopo l'instaurazione fra
i coniugi del consortium totius vitae e la nascita di figli. In tali
casi, ad avviso dei rimettenti, la disciplina patrimoniale del
matrimonio putativo (in particolare quella contenuta nell'art. 129
c.c.) non sarebbe idonea, per i suoi presupposti e per i suoi
contenuti, a tutelare convenientemente il coniuge privo di redditi
adeguati; e questa inadeguatezza sarebbe dimostrata dal raffronto con
la disciplina apprestata dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970,
che all'art. 5 prevede la corresponsione al coniuge economicamente
più debole di contribuzioni periodiche senza limiti di tempo, idonee
ad assicurargli un tenore di vita corrispondente a quello goduto
durante il matrimonio.
7. - Sulla base di tali considerazioni, i rimettenti chiedono
alla Corte una sentenza additiva che comporti la totale e
indiscriminata estensione al matrimonio concordatario dichiarato
nullo della disciplina dei profili patrimoniali della cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
concordatario, di cui alla legge n. 898 del 1970.
L'accoglimento della richiesta avrebbe un duplice effetto: per un
verso, di ritagliare - nel più ampio quadro degli aspetti
patrimoniali delle vicende relative alla patologia del matrimonio -
una disciplina comune alla nullità del matrimonio concordatario ed
al divorzio; per altro verso, di assoggettare la nullità del
matrimonio concordatario ad una disciplina avente contenuti
differenti rispetto a quella della nullità del matrimonio civile.
Sotto entrambi i profili, la questione, così come posta dai
giudici rimettenti, non può essere accolta.
7.1. - In ordine al primo profilo, le due fattispecie della
nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di
diversità non meramente formali, ma sostanziali.
L'una si fonda - tanto nell'ordinamento civile quanto in quello
canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo
di essi - sulla constatazione giudiziale di un difetto originario
dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, "che
la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'art. 3" e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del
rapporto coniugale.
La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé
ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di
essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di
declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i
rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento
assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello
scioglimento del matrimonio civile).
Benvero, tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del
divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata
l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita.
Ma spetta solo al legislatore - nell'esercizio della sua
discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità - il
potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un
accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio
concordatario e quella della cessazione degli effetti civili
conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio.
7.2. - Sotto il secondo profilo, invece, la statuizione chiesta
dai rimettenti determinerebbe essa stessa un'ingiustificata
disparità di trattamento, circa gli effetti patrimoniali, della
nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del
matrimonio civile.
7.3. - Tanto basta ai fini della dichiarazione di non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale proposta da entrambe
le ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dall'ordinanza n. 359 del 2000, anche sotto il profilo della
contrarietà al principio supremo di laicità dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede
e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal
tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed
al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e
129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121
(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione
all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte
d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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