Art. 129 c.c.Diritti dei coniugi in buona fede

[1]((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

[2]Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art129 · fonte su Normattiva